La tua amica banca?

GIORNI DI VALUTA


 A partire dal 1 novembre è diventato operativo il d.lgs 78/2009 in materia di giorni di valuta nelle operazioni bancarie.Per chi fosse ancora ignaro di cosa si intenda con tale termine, essi consistono nell’intervallo di tempo che intercorre tra la data dell’operazione dell’addebito di assegno, bonifico e altro prelievo, e l’accredito all’avente diritto; nel caso di versamento di denaro, sono i giorni che intercorrono tra l’atto e il giorno in cui soldi compaiono sul conto e decorre il calcolo degli interessi attivi; ancora, per le carte di credito, è il tempo che intercorre tra l’accredito istantaneo e l’addebito delle spese di operazione sul conto del titolare.Motivo di tale pratica era che per la natura dei titoli (in passato prevalentemente cartacei, ed esigevano quindi una naturale attenta verifica) o per ragioni di opportunità contabile erano necessari tali giorni per procedere alla partita doppia (cioè, l’annotazione dell’operazione e la scrittura contabile opposta in una logica di accredito/addebito).Vediamo alcuni esempi: l'incasso di un assegno, cambiale o bonifico bancario richiedono un tempo tecnico per l'accettazione del titolo di credito da parte della banca dell'intestatario, per la verifica della copertura degli importi sul conto corrente, e per un controllo dei dati (ad esempio a fini di antiriciclaggio e contro il finanziamento di organizzazioni terroristiche).Ma quale è il risvolto concreto di questa prassi? Finché il denaro non è addebitato/accreditato alla controparte a fronte di un versamento/prelievo, la presenza di una partita viaggiante consente agli intermediari finanziari di disporre di somme da investire, tenute per alcuni giorni di valuta, e non iscritte in bilancio.Quindi, mentre cessa il calcolo degli interessi attivi sul conto di colui che effettua l’operazione e il beneficiario deve attendere alcuni giorni prima della disponibilità del denaro che gli spetta, l’istituto di credito ha libertà di impiego per quei giorni in cui il denaro è sospeso in un limbo tra un conto e l’altro.La domanda che sorge spontanea è: ora che la maggior parte dei pagamenti diventa per essere effettuata tramite mezzi telematici e quindi è possibile la contemporaneità tra operazione e registrazione contabile, che senso hanno ancora questi giorni di valuta se non quello di convenienza bancaria???La soluzione possibile? Pagare tramite Postepay e operazioni di Money Transfer, che sono mezzi che non presuppongono conti correnti e quindi l’accredito e la riscossione sono immediati.Vediamo in dettaglio le novità del d.lgs. 78/2009:Bonifici: data di valuta beneficiario: 1° giorno lavorativo successivo a quello del versamento; data disponibilità somma: 4 gg successivi alla data del versamento.Assegni circolari: data di valuta beneficiario: 1° giorno lavorativo successivo a quello del versamento; data disponibilità somma: 4 gg successivi alla data del versamentoAssegni bancari: data di valuta beneficiario: 3° giorno lavorativo successivo a quello del versamento; data disponibilità somma: 5 gg successivi alla data del versamentoNon esiste più alcuna differenza fra i giorni di valuta e di disponibilità per i pagamenti di assegni bancari, circolari o bonifici, in piazza o fuori piazza.