RIVISTA GIURIDICA

RIVISTA GIURIDICA - DIRITTO EUROPEO - DOTTORE RAPHAEL MOSCHEN


Non mi sembra invero che con tale disposizione il legislatore costituzionale abbia voluto contrastare il sistema, ormai consolidato, della diretta applicabilità, così come risulta dalla sentenza Simmenthal della Corte di giustizia e dalla sentenza 170/1984 della Corte costituzionale, recuperando al giudice costituzionale italiano un ruolo che esso sembra aver definitivamente dismesso, né che la novella abbia inciso sulla pregressa giurisprudenza costituzionale, che già considerava la norma comunitaria parametro interposto ai fini del giudizio di costituzionalità in via diretta, poco interessando che nei relativi ricorsi introduttivi venga oggi richiamato, oltre all’art. 11, anche l’art. 117 della Costituzione. La più recente giurisprudenza costituzionale sembra sul punto assolutamente chiara (v. da ultimo le sentt. 404/2005 e 129/2006). 9 – Come accennavo all’inizio, a fianco del cammino comunitario della Corte si snoda il cammino costituzionale del giudice comunitario, consapevole sin dall’inizio del suo ruolo di guida del processo d’integrazione europea.Invero già le prime sentenze, dell’inizio degli anni sessanta del secolo passato, che elaborarono la nozione della diretta applicabilità delle disposizioni dei trattati, sottolineando (nella sentenza Costa/Enel del 1964) l’originalità dell’ordinamento comunitario e la sua superiorità su quello nazionale (ritenuto privo di effetto se contrastante con quello), mettono in rilievo l’accentuato dinamismo della Corte di giustizia e la sua vocazione a porsi come interlocutore diretto dei giudici nazionali e garante delle situazioni soggettive assicurate dalle norme comunitarie.Lo stretto collegamento, sino all’identificazione, tra la norma comunitaria direttamente applicabile e la garanzia delle situazioni soggettive da questa protette, che “i giudici nazionali devono salvaguardare” rappresenta il vero Leitmotiv  della sua giurisprudenza e la ragione profonda del suo successo.