RIVISTA GIURIDICA

RIVISTA GIURIDICA - DIRITTO EUROPEO - DOTTORE RAPHAEL MOSCHEN


posizione individuale e non, come fa la Corte costituzionale, il rapporto tra i poteri dello Stato.La giurisprudenza della Corte europea è nota e non occorre richiamarla, se non per segnalare la sentenza 6 dicembre 2005 (Ielo, ric. 23053/02) in cui il giudice europeo non si fa scrupolo di disattendere una contraria pronuncia sul punto (417/1999) della stessa Corte costituzionale, negando valore a una delibera parlamentare d’insindacabilità, ritenuta invece dalla Corte idonea ad impedire l’accertamento giurisdizionale della responsabilità del parlamentare.La circostanza che la sentenza della Corte costituzionale disattesa dalla Corte europea sia espressione di una giurisprudenza superata con la svolta di cui alle sentenze 10 e 11/ 2000 non elimina però il forte impatto della pronuncia, che pone un’ipoteca sulle stesse modalità con le quali nel nostro ordinamento si fanno valere nei confronti dei singoli le immunità parlamentari. In fondo, il meccanismo prefigurato dalla Corte nel 1988 (con la sent. 1150) e poi compiutamente sviluppato nella l. 140/2003 (di c.d. attuazione dell’art. 68 cost.), che affida in ultima istanza alla Corte la risoluzione delle questioni sull’insindacabilità parlamentare, risulta costruito per regolare le attribuzioni dei poteri in conflitto, e non per risolvere questioni attinenti alla tutela delle persone offese. 12 – Se la conclusione alla quale sembrano tendere le riflessioni qui prospettate è quella del lento ma irreversibile formarsi di un humus costituzionale europeo nel quale crescono e si sviluppano relazioni e principi comuni (agli Stati e alle organizzazioni internazionali cui essi partecipano), la prospettiva della giurisprudenza della nostra Corte non potrà che essere quella del dialogo e del confronto con le altre Corti preposte alla tutela di quei valori.Non vedo nella fase attuale un rischio involutivo nella giurisprudenza comunitaria e in quella CEDU che autorizzi la nostra