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Post n°64 pubblicato il 01 Agosto 2009 da rivistagiuridicaita
di prevenire insanabili contrasti con le istanze nazionali in relazione a quei valori costituzionali. Ma quella giurisprudenza ha anche un altro e più importante obiettivo: quello di colmare il vuoto di valori costituzionali dei trattati, in modo da poter edificare intorno e sopra quei principi – prima ancora che essi venissero codificati nella Carta di Nizza - l’ordinamento europeo. Questo spiega, in fondo, perché l’elaborazione dei principi comuni alle costituzioni degli Stati membri sia avvenuta da parte della Corte di giustizia con grande libertà rispetto ai documenti costituzionali nazionali (è, infatti, rarissimo riscontrare nelle sentenze della Corte di giustizia che si sono occupate di questi problemi richiami specifici e citazioni delle costituzioni degli Stati membri), mentre più generosa è stata la citazione di articoli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, utilizzata, peraltro, anch’essa con una certa libertà. Il modo in cui la Corte ha proceduto alla ricostruzione dei principi fondamentali manifesta, a ben vedere, un’ulteriore caratteristica del processo d’integrazione europea. Essa, invero, pur affermando di ricavare quei principi dalle esperienze costituzionali nazionali, li ha rielaborati in modo autonomo, per applicarli ai rapporti e alle situazioni rilevanti per l’ordinamento comunitario. Ma, poiché quest’ultimo è in continua espansione (a scapito degli ordinamenti nazionali) e tende sempre di più ad influenzare situazioni appartenenti all’ordinamento interno, avviene frequentemente che quei principi vengano dalla Corte stessa riferiti agli ordinamenti degli Stati membri ed imposti all’applicazione dei giudici nazionali. In particolare nel settore processuale, pur riservato alla competenza esclusiva degli Stati, data la sua strumentalità alla garanzia delle situazioni protette dal diritto comunitario, è avvenuto di frequente che la Corte di giustizia abbia richiamato ai giudici nazionali i principi del diritto di difesa, del contraddittorio, della tutela giurisdizionale dei diritti (naturalmente nell’elaborazione dalla stessa effettuata) quali principi generali vincolanti, oltre alle istituzioni comunitarie, gli stessi organi |
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