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informazione aziendale


Si counica che è finalmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM del 23.03.2012 con cui viene definitivamente prorogata per il 2012 la detassazione delle somme corrisposte per incrementi di produttività/efficienza/competitività previste in accordi collettivi aziendali o territoriali. Nel medesimo decreto sono definiti i nuovi criteri e condizioni per aver diritto alla tassazione agevolata al 10%: -       limite massimo di reddito di lavoro dipendente del 2011: euro 30.000 (contro i precedenti euro 40.000), da intendersi sempre al lordo delle somme detassate  nel 2011;-       importo massimo annuo detassabile:                           euro   2.500 (contro i precedenti 6.000 euro). Ricordiamo altresì che la detassazione è applicabile solo a partire dal mese di stipula del contratto collettivo che disciplina le somme detassabili. Le conseguenze per il datore di lavoro che ha già corrisposto tali somme sono, alternativamente, le seguenti: a)     nel caso in cui il datore di lavoro, correttamente, non abbia applicato fino ad ora la detassazione, dovrà effettuare i relativi conguagli a credito, restituendo al dipendente la differenza tra la ritenuta fiscale ordinaria applicata e quella sostitutiva del 10% dovuta e recuperando dai versamenti mensili gli importi oggetto di restituzione; b)    nel caso in cui il datore di lavoro abbia già riconosciuto la detassazione mediante applicazione dei criteri vigenti fino al 31.12.2011, dovrà effettuare il conguaglio a debito, trattenendo al dipendente la differenza tra l’imposta ordinaria dovuta e l’imposta sostitutiva indebitamente applicata. Salvo diverse successive indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate (che potrebbe anche prevedere la non applicazione di sanzioni, ma solo degli interessi) l’omissione del versamento è sanabile mediante il ravvedimento operoso. Cordiali saluti