Servitori del Popolo

LA COSTITUZIONE DEL REGNO DI SVEZIA


L’ASSEMBLEA DEMOCRATICA  È MONOCAMERALE LA COSTITUZIONE DEL REGNO DI SVEZIA (pp. 64-71) La ragione per la quale si ritiene di richiamare ora la Costituzione del Regno di Svezia e non un’altra forma Repubblicana (esaminare, ad es., quella federale degli Stati Uniti d’America), come potrebbe apparire più coerente con le due precedenti, sta principalmente nel “dato temporale”, essendo alquanto recente quella svedese (entrata in vigore nel 1975, lontana dai “rombi” e dalle macerie della seconda guerra mondiale), e perché presenta delle particolarità in ordine alla coesistenza con la democrazia.La Svezia è, infatti, una monarchia costituzionale parlamentare, pur tuttavia, in ordine al problema del monocameralismo e del bicameralismo può offrire un contributo su cui poter riflettere, dal momento che il ruolo del Re si svolge in un contesto democratico (per cui, al di là della ereditarietà della corona, su cui la dottrina giuridica fonda la peculiarità del Regno, ben può essere assimilato, almeno per alcune funzioni, a quello del Presidente in una Repubblica democratica); inoltre il suo patrimonio politico-culturale, tipico dei Paesi nordici, la rende uno Stato moderno e avanzato rispetto al riconoscimento e alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, trasparente, efficiente ed efficace nell’amministrazione pubblica e nella politica del welfare e del senso di comunità solidale. Questa realtà politico-istituzionale, pertanto, induce a chiedersi se sia lo Stato a caratterizzare un Popolo, o se sia questo, con il suo progresso mentale, civile e culturale, a rendere il primo un valido strumento pubblico (nel senso di organizzazione finalizzata al bene collettivo), oppure se sia necessario che entrambi, in un concorso corale, procedano verso un comune obiettivo (indicato, però, dalla volontà generale dei cittadini e non elaborato e imposto dalle istituzioni).Trattasi, perciò, di un modello politico-istituzionale su cui soffermare l’attenzione (a parte, ovviamente, la ereditarietà della carica regale, che negli Stati  dell’Europa del sud non è auspicabile a causa degli influssi “tribali” che condizionano l’esercizio delle pubbliche funzioni e le rappresentanze democratiche) per la organizzazione del governo nazionale e per i rapporti tra questo e le autonomie locali. http://reader.ilmiolibro.kataweb.it/v/1119270/La_riforma_del_bicameralismo