Laura Picchi

Pillole di memoria-estate 2012 rapporti mafia e politica: sentenza appello Processo Andreotti integrale e Cassazione


Pillole memoria sentenza primo grado:Pillole di memoria-estate 2012 sui rapporti tra mafia e politica: sentenza primo grado processo Andreotti pgg.1-303Pillole di memoria-estate 2012 rapporti mafia e politica: sentenza 1 grado processo Andreotti pgg.307-fine+conclusioniPillole sentenza appellohttp://www.scribd.com/doc/100763582/Sentenza-Appello-Processo-Andreotti-Capi-Imputazionehttp://www.scribd.com/doc/100763824/Sentenza-Appello-Andreotti-Svolgimento-Processo-e-Motivazioni-Primo-Gradohttp://www.scribd.com/doc/100764172/Sentenza-Appello-Andreotti-Motivi-Decisione-e-DispositivoPillole di Memoria estate 2012: sentenza appello Processo AndreottiPagg. 1-4 capi di imputazione e in breve motivi d'appello Pagg.5-1034 svolgimento processo e motivazioni sentenza primo grado, motivazioni d'appello nel dettaglio.Motivi decisione e dispositivo Pillole di Memoria estate 2012: sentenza appello Processo Andreotti Rapporti Andreotti cugini Salvo(pg 150) "E’ opportuno, a questo punto, soffermarsi brevemente sui rapporti fra Andreotti ed i cugini Salvo (di cui, tra l’altro, a dire del Buscetta, costoro gli avevano personalmente parlato – RISPOSTA - Mi parlarono di Andreotti, del Senatore Giulio Andreotti. - DOMANDA - In che termini gliene parlarono? - RISPOSTA - Come se potessero, in qualsiasi momento, poter contare sul Senatore. Me ne parlarono in termini, direi, proprio di intima confidenza.>> -) ed, in particolare, sul significato della recisa negazione degli stessi da parte dell’imputato. Quanto illustrato consente senz’altro di considerarli dimostrati"Conclusioni e dispositivo:http://www.scribd.com/doc/100803443/Conclusioni-Sentenza-Processo-Appello-Andreotti-e-DispositivoLa Corte, visti gli artt. 416, 416bis, 157 e ss., c.p.; 531 e 605 c.p.p.; in parziale riforma della sentenza resa il 23 ottobre 1999 dal Tribunale di Palermo nei confronti di Andreotti Giulio ed appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto al capo A) della rubrica, commesso fino alla primavera deI 1980, per essere lo stesso reato estinto per prescrizione; conferma, nel resto, la appellata sentenza. Visto l’art. 544, comma 3, c.p.p.; indica in giorni novanta il termine entro il quale verranno depositate le motivazioni della sentenza. Palermo, lì 2 maggio 2003. IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE (Dr. Mario Fontana) (Dr. Salvatore Scaduti)Corte di Cassazione: sentenza integralehttp://www.scribd.com/doc/100811688/Andreotti-CassazioneConclusioni e dispositivo sentenza Corte di Cassazione:http://www.scribd.com/doc/100812268/Sentenza-Cassazione-Processo-Andreotti-Conclusioni-e-DispositivoDispositivo: "Rigetta il ricorso del Procuratore generale e dell'imputato e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali".Laura Picchi ass. Rita Atria