Laura Picchi

m.difesa competente a rispondere su caso marcucci: lettera di ciancarella a orlando


m.difesa competente a rispondere su caso marcucci: lettera di ciancarella a orlandoCaro Leoluca, abbiamo seguito l'evolversi della interrogazione parlamentare tua e dell'onorevole capogruppo in Commissione Difesa di Italia dei Valori Di Stanislao. Prendiamo atto della Vs. volonta' di coinvolgere anche il Copasir e di continuare la battaglia dell'impegno per la riapertura delle indagini sulla morte di Sandro Marcucci e Silvio Lorenzini. Ti segnaliamo tuttavia i risultati della nostra grande "investigatrice" Laura Picchi per evidenziarti come ancora una volta, vuoi per incompetenza, vuoi per approssimazione e superficialita' se non per malafede, il Governo abbia offerto alla interrogazione una risposta inaccettabile ed infondata (per cui la parziale soddisfazione del sen Di Stanislao ci appare assolutamentre ingiustificata) quando afferma che la competenza su simili incidenti sia della Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo e non del Governo, considerando cioe' il piper di Sandro come un velivolo privato e non come velivolo di Stato. Ebbene tutto cio' e' contraddetto dalla Legge e dalle ordinanze governative e dai regolamenti conseguenti. Infatti potrai vedere come l'ordinanza del 2002(e Ordinanza Presidente del consiglio del 2008 Disposizioni urgenti di protezione civile. Ordinanza n. 3696 Estremi del provvedimento: Ordinanza del 04-08-2008 G.U. n.188 del 12-08-2008 Numero provvedimento: 3696 articolo 3 al link: http://www.protezionecivile.it/legislazione/ordinanze_dettaglio.php?id=1423) dispone che: "Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale. Estremi del provvedimento: Ordinanza del 24-07-2002 G.U. n.177 del 30-07-2002 Numero provvedimento: 3231 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRi (...) 1. Al fine di conseguire una più efficace e tempestiva azione di contrasto agli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, i velivoli comunque impegnati per le predette finalità sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, con conseguente obbligo dell’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo S.p.A. di assicurare ai predetti aeromobili nello svolgimento delle attività di istituto la priorità nelle sequenze di atterraggio e decollo." Il quadro normativo inoltre (decreto legge di istituzione dell'agenzia nazionale per la sicurezza del volo: http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1999/lexs_357047.html) ci dice che, per quanto attiene alla Agenzia essa e' comunque sottoposta alla vigilanza del Consiglio dei Ministri: ("È istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, che opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa internazionale in materia."), il quale Governo infatti risponde al Parlamento della attivita' annuale svolta dalla Agenzia (art. 2 . Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rapporto informativo sull 'attivita' svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.), e non ha compiti di attribuzione di colpa e responsabilita' come recita l'art. 3 (Art. 3. Compiti e finalità 1 . L'Agenzia, fatte salve le competenze del Ministero della difesa in merito agli aeromobili di Stato, conduce le inchieste tecniche di cui all'articolo 826 del codice della navigazione, così come sostituito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto, con il solo obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti, escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilità.). Rimane da definire quali siano gli aerei da considerare "velivoli di Stato": Ebbene ce lo dice un riferimento normativo dello stesso Governo editato in internet a cura della protezione civile, che recita: "Quali sono i Mezzi aerei dello Stato? Al Link: http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/emergenza/rischi/antin/2007/direttiva%20AIB%20%202007.pdf si trova scritto: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE UFFICIO ATTIVITÀ AERONAUTICA CONCORSO DELLA FLOTTA AEREA DELLO STATO NEL CASO DI INCENDI BOSCHIVI I mezzi aerei che fanno parte della flotta dello Stato impiegati dal COAU devono intendersi gli aeromobili: − di proprietà del Dipartimento (ed affidati in gestione a Società di lavoro aereo); − appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato quali, l’Esercito Italiano, la Marina Militare, l’Aeronautica Militare, il Corpo Forestale dello Stato ed il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, assegnati temporaneamente al Dipartimento; − appositamente noleggiati dal Dipartimento. I mezzi aerei di proprietà dello Stato, sia civili che militari, operanti per la lotta AIB sono velivoli di Stato. I mezzi aerei noleggiati dal Dipartimento al fine di contrastare il fenomeno degli incendi boschivi sono assimilati a velivoli di Stato." E poiche' la TRANSAVIO, Ditta titolare del velivolo Piper di cui trattiamo, svolgeva compiti di vigilanza antincendio secondo protocolli sottoscritti con la Regione Toscana, non si riesce a capire come possa negarsi la qualificazione di "velivolo di Stato" al velivolo pilotato da Sandro, e cercare di attribuire alla Agenzia compiti che le sono sottratti per riserva dello stesso Governo. L'articolo 3 dell' Ordinanza Presidente del consiglio del 2008 Disposizioni urgenti di protezione civile n. 3696 del 04-08-2008 G.U. n.188, come l'Ordinanza del Presidente del Consiglio del 2002 già citata, dispone che: Art. 3. 1. In relazione alle molteplici situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa nonché con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, ed alle connesse attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, l'impiego degli aeromobili di cui all'art. 743 del codice della navigazione da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere realizzato per il rigoroso perseguimento dei fini istituzionali cui lo stesso è preposto, onde accrescere la tempestività e l'efficacia dell'azione dipartimentale. 2. In considerazione delle prioritarie ed ineludibili esigenze istituzionali di cui comma 1, gli aeromobili comunque impegnati dal Dipartimento della protezione civile sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, in deroga all'art. 746 del codice della navigazione. 3. Le attività aeronautiche disposte per le esigenze di cui al comma 1 sono qualificate come voli di Stato ai sensi della previsione dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2008. Speriamo di aver offerto una utile collaborazione alla Vostra attivita' Parlamentare (anche se siamo ancora in una fase embrionale dell'obiettivo prefissato) consapevoli che non sempre le vostre segreterie, oberate di compiti e soffocate di lavoro, possono essere cosi' determinate nella ricerca normativa specifica per ciascuna circostanza, come invece puo' esserlo il nostro "segugio" Laura Picchi. Un saluto di stima e simpatia Mario Ciancarella