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Ottava Pillola di Memoria: Processo Contrada sentenza di primo grado appello Cassazione

Post n°922 pubblicato il 17 Agosto 2012 da laura561

http://antimafia.altervista.org/sentenze2/contrada/contrada_primo_grado.pdf

CAP. V°
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E STATUIZIONI
RELATIVE ALLA PENA.
La compiuta disamina dell’ampio materiale probatorio acquisito all’odierno
procedimento, costituito da numerosissime testimonianze, dalle dichiarazioni rese da dieci collaboratori di giustizia, da una notevole quantità di documenti e dalle molteplici
dichiarazioni rese dall’imputato (sia in sede di dichiarazioni spontanee che in sede di esame delle parti) afferente ad una contestazione che copre l’arco temporale di quasi un ventennio,ha consentito di evidenziare un quadro probatorio a carico dell’imputato fondato su fonti eterogenee, coerenti, assolutamente univoche e convergenti nell’acclararne la colpevolezza.
Da tale complesso materiale probatorio, sottoposto a rigoroso vaglio critico, è
emerso al di là di ogni ragionevole dubbio che l’imputato ha posto in essere una condotta consapevolmente ed univocamente indirizzata ad agevolare l’organizzazione criminale“Cosa Nostra”.
L’analitico esame delle molteplici dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in
questo processo, finalizzato a verificare l’esistenza di riscontri che dimostrassero la
veridicità di ogni singola propalazione e la credibilità intrinseca di ciascun collaborante, ha dato esito complessivamente positivo.
Dall’insieme di tali dichiarazioni accusatorie è emerso che l’imputato:
- è stata “persona disponibile” nei confronti di “ Cosa Nostra” ed ha intrattenuto
rapporti con diversi mafiosi, in particolare con Rosario Riccobono e Stefano Bontate
: sul punto hanno concordemente deposto i collaboratori di giustizia Tommaso
Buscetta, Gaspare Mutolo, Francesco Marino Mannoia, Salvatore Cancemi, Rosario
Spatola e Maurizio Pirrone (le dichiarazioni di Mutolo e Mannoia hanno consentito
anche di individuare in Arturo Cassina e Pietro Purpi gli intermediari nell’iniziale
instaurazione del rapporto collusivo tra Contrada e Stefano Bontate);
- ha posto in essere specifiche condotte di favoritismo nei confronti di mafiosi
consistenti in agevolazioni: 1) nel rilascio di patenti a Stefano Bontate e Giuseppe
Greco, secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia Salvatore Cancemi e
Francesco Marino Mannoia; 2) nel rilascio di porti d’arma ai fratelli Caro secondo
quanto riferito dal collaboratore Rosario Spatola;
- ha realizzato condotte di agevolazione della latitanza di mafiosi : in favore di
Rosario Riccobono, secondo quanto dichiarato da Tommaso Buscetta e Gaspare
Mutolo, ed anche in favore di esponenti dell’area corleonese e dello stesso Salvatore
Riina secondo quanto dichiarato da Giuseppe Marchese che ha riferito anche del
privilegiato rapporto che l’imputato intratteneva con Michele e Salvatore Greco;
- ha fornito all’organizzazione mafiosa notizie afferenti ad indagini di P.G., di cui era
venuto a conoscenza in relazione ai suoi incarichi istituzionali: al riguardo vanno
ricordate le informazioni sulle operazioni interforze realizzate nel trapanese su cui ha
riferito Rosario Spatola, la comunicazione in ordine alla telefonata anonima sugli
autori dell’omicidio Tagliavia di cui ha detto Giuseppe Marchese, l’ episodio
riguardante la comunicazione a Rosario Riccobono dell’informale denunzia delle
estorsioni subite dal costruttore Gaetano Siracusa riferito da Gaspare Mutolo;
- ha avuto incontri diretti con mafiosi: come Rosario Riccobono riferito da Rosario
Spatola e come Calogero Musso, mafioso del trapanese facente parte di una cosca
alleata di Salvatore Riina, del quale ha parlato Pietro Scavuzzo.
A tali risultanze provenienti da plurime fonti propalatorie, univocamente
comprovanti il ruolo di connivenza svolto dall’imputato nei confronti di “Cosa Nostra”,
l’istruzione dibattimentale ha consentito di aggiungerne numerose altre, derivanti da fonti testimoniali e documentali assolutamente autonome dalle prime, che hanno evidenziato specifiche condotte poste in essere dall’imputato del tutto coerenti alle tipologie dei comportamenti riferiti dai collaboratori di giustizia:
- specifiche condotte di favoritismo nei confronti di indagati mafiosi: si veda
l’episodio del rinnovo della licenza del porto di pistola ad Alessandro Vanni Calvello
nonchè l’incontro concesso tempestivamente nei locali dell’Alto Commissario ad
Antonino Salvo;
- condotte di agevolazione della latitanza di mafiosi e di soggetti in stretti rapporti
criminali con l’organizzazione mafiosa: vicenda Gentile in relazione alla latitanza
del mafioso Salvatore Inzerillo e gli episodi relativi all’agevolazione della fuga
dall’Italia di Oliviero Tognoli e di John Gambino;
- condotte di interferenza in indagini giudiziarie riguardanti fatti di mafia al fine di
deviarne il corso o di comunicare all’organizzazione mafiosa notizie utili: l’episodio
delle intimidazioni alla vedova Parisi e quello attinente alle indagini sui possibili
collegamenti tra gli omicidi Giuliano e Ambrosoli;
- comportamenti di intimidazione e di freno alle indagini anti-mafia posti in essere nei
confronti di funzionari di Polizia : vedi interventi sui funzionari di P.S. Gentile-
Montalbano e Marcello Immordino.
Molte delle deposizioni richieste dalla difesa si sono rivelate, infatti, inattendibili
perchè provenienti da indagati o imputati di reato connesso personalmente interessati a smentire le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, altre sono risultate palesemente mendaci e molte non indifferenti in quanto viziate dagli stabili rapporti di amicizia o di pregressa collaborazione intrattenuti con l’imputato, altre ancora sono apparse del tutto irrilevanti perchè fondate su generici attestati di stima, incapaci di confutare in modo specifico i temi di prova oggetto del processo.
A ciò si aggiunga che il dibattimento ha evidenziato un’elevata capacità
dissimulatrice dell’imputato del reale ruolo svolto per conto di “Cosa Nostra” certamente idonea a farlo apparire credibile agli occhi di molti suoi colleghi e collaboratori ma che altri valorosi e leali esponenti delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, particolarmente impegnati sul fronte della lotta alla criminalità mafiosa, avevano compreso tanto da arrivare a nutrire nei suoi confronti sfiducia e diffidenza (vedi quanto emerso in ordine ai rapporti tra l’imputato e i dott.ri Immordino- Cassarà- Montana- Giuliano e Falcone).(..)
Nel caso in esame l’imputato ha certamente reso, pur non facendo parte della
struttura organizzativa di “Cosa Nostra” e rimanendovi esterno, un contributo peculiarmente efficace in relazione alle funzioni pubbliche esercitate, estrinsecatosi in molteplici singole condotte di agevolazione e rafforzamento dell’associazione mafiosa per un notevole arco temporale.
L’istruzione dibattimentale ha accertato che l’illecita condotta dell’imputato è
iniziata sin dalla seconda metà degli anni settanta permanendo oltre il 1982 e fino ad epoca recente e, quindi, sotto l’imperio della legge del Settembre 1982 che ha introdotto la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 416 bis c.p. (v. l’episodio Tognoli del 1984, gli episodi riguardanti gli avvisi delle operazioni di polizia nel trapanese relativi agli anni 1983- 1985, l’incontro con Antonino Salvo nel 1983, le intimidazioni alla vedova Parisi nel 1985 e nel 1988, l’incontro con Calogero Musso nel 1991, l’episodio riferito dal collaborante Gaetano Costa sintomatico della “disponibilità” attuale dell’imputato in favore di “Cosa Nostra”).(..)
Quel che si è potuto accertare con sicurezza è che a partire dalla seconda metà degli
anni settanta l’imputato ha iniziato ad avere un contatto con l’organizzazione mafiosa, originariamente atteggiato a rapporto “amichevole” (v. dichiarazioni di Mutolo) e di concessione di piccoli favori; nel tempo questo rapporto si è progressivamente trasformato dalla sua iniziale connotazione a rapporto di pieno asservimento ai voleri di “Cosa Nostra”, tanto che proprio nel passaggio dagli anni settanta agli anni ottanta, quando “Cosa Nostra” ha posto in essere in Sicilia uno dei momenti piu’ gravi della sua cruenta offensiva contro inquirenti, appartenenti alle Forze dell’Ordine ed alla Magistratura e contro uomini politici uniti dalla comune azione di contrasto al potere mafioso, anche l’odierno imputato è stato
costretto al definitivo passaggio nella piena disponibilità di “Cosa Nostra” ed in particolare della sua corrente piu’ spietata ed intransigente rappresentata dai “Corleonesi”.
Ed infatti proprio a cavallo di quegli anni è risultato che l’imputato era stato
sottoposto a minacce mafiose ma invece di adottare opportuni provvedimenti in ordine ad eventuali trasferimenti aveva assunto una condotta improntata a disponibilità, sollecitudine ed attivismo nei confronti dei mafiosi, mentre la stessa prontezza non aveva dimostrato nella predisposizione di un importante rapporto anti-mafia, piu’ volte sollecitatogli dal Questore di Palermo Vincenzo Immordino che agiva in perfetto accordo con il Procuratore della Repubblica dott. Gaetano Costa, assumendo, al contempo, nei confronti di alcuni suoi colleghi comportamenti idonei ad evidenziarne lo stato di soggezione all’organizzazione mafiosa (v. vicenda Gentile e Immordino); proprio da quegli anni in poi il contributo offerto
dall’imputato si è manifestato nelle piu’ gravi specifiche condotte di agevolazione (v.
Salvatore Riina- John Gambino- Oliviero Tognoli- Alessandro Vanni Calvello).(..)
Pertanto l’imputato, essendo un qualificato canale istituzionale disponibile e

qualificato in grado di depotenziare dall’interno dello Stato l’efficacia della Sua azione di contrasto al sodalizio mafioso, ha continuato ad essere uno degli elementi piu’ significativi del sistema di connivenza tra delinquenza mafiosa e settori inquinati degli apparati istituzionali dello Stato. Ha reso così un prezioso e difficilmene sostituibile contributo all’organizzazione “Cosa Nostra” che proprio in virtu’ di tale tipo di connivenze ha accresciuto nel tempo la sua potenza destabilizzante.
L’accertamento delle eventuali protezioni, compiacenze o corresponsabilità di cui
può essersi avvalso l’imputato nel corso della sua carriera professionale esula dall’oggetto dell’odierno processo, essendo compito del giudice quello di giudicare singoli imputati in relazione a determinati reati .
In ordine al “quantum” della pena da irrogare, valutata la notevole gravità della
condotta posta in essere dall’imputato alla luce dei criteri soggettivi ed oggettivi di cui
all’art. 133 c.p. e, tenuto conto delle sue insidiose implicazioni in termini di pericolosità
sociale nonchè delle circostanze aggravanti contestate, si ritiene di dovere stimare
proporzionata la pena di anni dieci di reclusione in relazione al delitto di concorso in
associazione di tipo mafioso aggravato, in esso assorbito quello meno grave di concorso in associazione per delinquere (calcolo della pena: pena base per il reato aggravato dai comma IV e V dell’art. 416 bis c.p., ricompresa tra il minimo edittale di anni quattro ed il massimo di anni dieci = anni nove + anno uno per l’aggravante di cui al comma VI° dell’art. 416 bis c.p., tenuto conto dei limiti di aumento imposti dal combinato disposto di cui ai commi III°
e IV° dell’art. 63 c.p.).
Alla condanna inflitta all’imputato segue quella del pagamento delle spese
processuali e di quelle relative al suo mantenimento in carcere.
All’irrogazione della pena sopra determinata conseguono di diritto le pene accessorie
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e di quella legale durante l’espiazione della
pena.
Ai sensi dell’art. 230 c.p. si dispone la sottoposizione dell’imputato, a pena espiata,
alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.
Tenuto conto della richiesta formulata dal P.M. all’udienza del 19 Gennaio 1996, si
dispone la trasmissione al suo Ufficio di copia dei verbali delle dichiarazioni di cui
all’elenco depositato alla medesima udienza per le eventuali determinazioni di sua
competenza in ordine all’esercizio dell’azione penale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 29, 32, 110, 230, 416, 416 bis commi 1,4 e 6, 417 c.p.; 533,535 c.p.p.;
dichiara Contrada Bruno colpevole di concorso nel delitto di associazione di tipo
mafioso aggravato, in esso assorbito quello di concorso in associazione per delinquere di cui
al capo a) della rubrica, e lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione, nonchè al
pagamento delle spese processuali e di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.
Dichiara il predetto Contrada interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di
interdizione legale durante la pena, e lo sottopone, a pena espiata, alla libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.
Ordina trasmettersi al Procuratore della Republica in sede, per le determinazioni di
competenza, copia dei verbali delle udienze richiesti dal P.M. e di cui all’elenco allegato
all’udienza del 19 Gennaio 1996.
Visto l’art. 544 comma III° c.p.p., fissa il termine di giorni novanta per il deposito
della sentenza.
Palermo 5 Aprile 1996
Il Giudice estensore Il Presidente

http://antimafia.altervista.org/sentenze2/contrada/contrada_secondo_grado.pdf

P.Q.M.
La Corte, visti gli art. 627 c.p.p., giudicando su rinvio della Corte di Cassazione, conferma
la sentenza resa il 5.4.96 dal Tribunale di Palermo nei confronti di CONTRADA Bruno,
appellata dallo stesso CONTRADA e dal Procuratore della Repubblica e condanna
l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Visto l’ar. 533 c.p.p., determina in giorni novanta il termine per il
deposito della motivazione.
Palermo, 25 febbraio 2006
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppe Melisenda Salvatore Scaduti

http://antimafia.altervista.org/sentenze2/contrada/sentenza_cassazione_rigetto.pdf

P.Q.M

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Le altre pillole della memoria estate 2012:

Prima pillola di memoria:

Pillole di memoria-estate 2012 sui rapporti tra mafia e politica: sentenza primo grado processo Andreotti pgg.1-303

Pillole di memoria-estate 2012 rapporti mafia e politica: sentenza 1 grado processo Andreotti pgg.307-fine+conclusioni

Pillole di memoria-estate 2012 rapporti mafia e politica: sentenza appello Processo Andreotti integrale e Cassazione

Seconda pillola di memoria:

Seconda Pillola di Memoria: omicidio Mino Pecorelli- Sintesi sentenza primo grado dispositivo appello e cassazione

terza pillola di memoria:

Testo integrale del diario personale del Dr Rocco Chinnici: terza pillola di memoria estate 2012

quarta pillola di memoria:

Archivio Sandro Marcucci: quarta pillola di memoria

Quinta pillola di memoria:

Processo a Marcello Dell'utri: sentenza di primo grado

Processo a Marcello Dell'utri: sentenza di appello e Cassazione

Sesta pillola di memoria:

2 agosto 2012 32o anniversario Strage di Bologna

Settima pillola di Memoria:

7a pillola di memoria:Intervista Pio La Torre 1974: Basi Nato in Sicilia? Ma ci lascino in pace (archivio Pio La Torre)
 
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