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introduzione caso sandro marcucci

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uscita ordinanza invece che sentenza caso Ciancarella il processo al Tar continua

Post n°1984 pubblicato il 15 Marzo 2018 da laura561

ORDINANZA CASO CIANCARELLA
Pubblicato il 15/03/2018
N. 00392/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2017, proposto da:
Mario Ciancarella, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Casella, domiciliato ai sensi dell’art. 25 cpa presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Firenze, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per la dichiarazione di nullità,del D.P.R. dato a Roma addì 11 ottobre 1983, con il quale è stata disposta la perdita del grado per rimozione, ai sensi dell'art. 70, n. 4 della legge 113/1954 a decorrere dalla data del decreto, e, conseguentemente, anche con la nomina di un commissario ad acta, per la reintegra in servizio del Sig. Mario Ciancarella nel grado con la relativa ricostituzione piena della sua carriera giuridica ed economica nel ruolo di appartenenza, attraverso il riconoscimento dei vari gradi ed il pagamento degli emolumenti economici connessi nonché di ogni altra indennità che avrebbe percepito fino al raggiungimento della massima età pensionabile, oltre al riconoscimento della pensione da calcolarsi sulla base della ricostituita carriera con il pagamento degli arretrati a partire dal giorno del pensionamento e secondo il sistema retributivo all'epoca vigente. Oltre al riconoscimento di tutti i danni riportati e tra questi quello morale ed esistenziale nella misura del 50 per cento della somma spettante allo stesso a titolo di danno patrimoniale o in quella misura maggiore o minore che riterrà di giustizia. Il tutto con la rivalutazione monetaria ed interessi legali, annullando inoltre ogni altro atto connesso al D.P.R. del 11.10.1983 oggetto della querela di falso, presupposto e conseguente ancorché ignoto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2018 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla tardività del ricorso con riferimento sia, al termine di cui all’art. 31 cpa in materia di proponimento dell’azione di nullità sia, ancora, per quanto concerne il comportamento complessivo tenuto dal ricorrente a partire da quanto quest’ultimo ha avuto notizia dell’esistenza del provvedimento di rimozione oggetto del presente ricorso, comportamento che appare comunque incompatibile con la volontà di opporsi al procedimento disciplinare di cui il ricorrente è risultato destinatario;
Ritenuto di dover assegnare alle parti 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), Assegna alle parti 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva.
Fissa l’udienza di trattazione del presente ricorso all’udienza pubblica del 16 maggio 2018.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore

 
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