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introduzione caso sandro marcucci

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« Archivio Sandro Marcucci...Processo a Marcello Dell... »

Processo a Marcello Dell'utri: sentenza di primo grado

Post n°908 pubblicato il 31 Luglio 2012 da laura561

 Il testo integrale della sentenza di primo grado a Marcello Dell'Utri è al link: http://www.19luglio1992.com/attachme/1703_Sentenza_Dell%27Utri_primo_grado.pdf

pg 32: "Marcello Dell’Utri, nel 1961, all’età di venti anni, lascia Palermo per andare a
studiare alla Statale di Milano dove conosce Silvio Berlusconi, con il quale fraternizza
fin dal primo giorno e insieme fondano una squadra di calcio, la Torrescalla, dal nome
del college universitario dell’Opus Dei nel quale Dell’Utri risiede.
Nel 1966 l’imputato è chiamato a dirigere un centro sportivo dell’Opus Dei e si
trasferisce a Roma"

Dell'Utri ammette i rapporti con Vittorio Mangano e Gaetano Cinà:

"E’ proprio nell’ambito di quella società calcistica che, secondo quanto riferito
dall’imputato fin dalle sue prime dichiarazioni, avrebbe avuto origine la sua
conoscenza con Cinà Gaetano, l’altro imputato di questo procedimento, la cui figura e i cui particolari legami, anche familiari, con esponenti di vertice di Cosa Nostra degli
anni ’70, come Mimmo Teresi e Bontate Stefano, verranno più ampiamente trattati in
prosieguo, oltre che con lo stesso Mangano Vittorio"

pg 38: "Costituisce un dato inconfutabile, alla stregua delle emergenze probatorie in atti, il fatto che l’inizio del rapporto di lavoro di Dell’Utri, quale segretario personale di Berlusconi, sia stato seguito dall’arrivo ad Arcore di Mangano Vittorio, assunto proprio per l’intermediazione dello stesso Marcello Dell’Utri.
E’ questo un dato assolutamente non controverso, già rinvenibile in una
dichiarazione resa da Silvio Berlusconi al giudice istruttore di Milano il 26 giugno
1987"

pg.49 "Si sono già richiamate le spontanee dichiarazioni dell’imputato all’udienza del 29/11/2004, quando, riferendo delle origini della sua conoscenza con Mangano Vittorio sui campi di calcio della Bacigalupo, non aveva mancato di ricollegare la persona del Mangano alle esigenze di protezione per i ragazzi che componevano la squadra della Bacigalupo ( e che l’imputato ha descritto come un gruppo di ragazzi di buona famiglia, appassionati di calcio, che giocavano nei campi anche dei quartieri più violenti e degradati della città, con la conseguente necessità di assicurare loro adeguata protezione dagli attacchi dei tifosi avversari più facinorosi ), e, nel ricordare le ragioni che lo avevano indotto a pensare al Mangano come soggetto da indicare per l’incarico di fattore nella villa di Arcore, non ha richiamato tanto la passione del Mangano per i cavalli, che anzi l’imputato ha dichiarato di avere ignorato in quel momento (così smentendo lui stesso la circostanza secondo la quale Mangano avrebbe dovuto occuparsi delle scuderie ), ma piuttosto la passione dello stesso Mangano per i cani da guardia.
E’ stato, inoltre, lo stesso Dell’Utri a ricordare in dibattimento che era il Mangano,
e non altri, ad accompagnare a scuola i figli di Silvio Berlusconi, ad implicita conferma del ruolo di “garanzia” e “protezione” costentatamente svolto dal predetto e non già da guardie private."

pg 198 "Giudice Borsellino:
Uomo d’onore della famiglia di Pippo Calò, cioè di quel personaggio capo
della famiglia di Porta Nuova, famiglia alla quale originariamente faceva parte lo
stesso Buscetta. Si accertò che Vittorio Mangano, ma questo già risultava dal
procedimento precedente che avevo istruito io, e risultava altresì da un procedimento, cosiddetto procedimento Spatola, che Falcone aveva istruito negli anni immediatamente precedenti al maxi processo, che Vittorio Mangano risiedeva
abitualmente a Milano, città da dove, come risultò da numerose intercettazioni
telefoniche, costituiva un terminale di traffici di droga che conducevano le famiglie
palermitane."

Conclusioni

E’ tempo, ormai, per il Collegio di formulare le definitive valutazioni sulle posizioni
processuali dei due imputati, già vagliate in occasione della disamina dei singoli temi di prova, traendo spunto dall’esame dell’enorme mole di elementi di prova acquisiti all’esito di una indagine dibattimentale lunga, difficile, complessa ed articolata.
Nel contraddittorio di tutte le parti processuali e nel pieno rispetto del principio
costituzionale del “giusto processo”, sono state raccolte le prove che consentono al Collegio di affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro contestati, imponendo la condanna di entrambi a severe pene detentive.
Sono stati ammessi ed espletati mezzi di prova, quali:
testimonianze di persone venute in contatto con i due imputati e di ufficiali di p.g.
incaricati di svolgere complesse e delicate indagini sul cui esito hanno riferito in
udienza;
esami di numerosi collaboratori di giustizia, sentiti in qualità di imputati in un
procedimento connesso ex art. 12 c.p.p., i quali hanno reso circostanziate dichiarazioni accusatorie, ritenute attendibili, sul conto dei due prevenuti ricordando episodi specifici e significativi agli stessi relativi, dei quali, in alcuni casi, erano sono stati testimoni diretti;
due consulenze finanziarie redatte dal dott. Francesco Giuffrida su incarico del P.M. e dal prof. Paolo Iovenitti per conto della difesa di Marcello Dell’Utri;
una imponente produzione di documenti rappresentativi di fatti, persone e cose
mediante la fotografia e filmati televisivi.
Sono state acquisite le risultanze di mezzi di ricerca della prova, quali:
perquisizioni nei luoghi di pertinenza anche di Marcello Dell’Utri;
intercettazioni telefoniche ed ambientali di conversazioni effettuate, anche molto
tempo addietro, nell’ambito di questo ed altri procedimenti penali;
sequestri di cose pertinenti ai reati per i quali si procede e di documenti presso istituti di credito.
L’indagine dibattimentale ha avuto ad oggetto fatti, episodi ed avvenimenti dipanatisi nell’arco di quasi un trentennio e cioè dai primissimi anni ‘70 sino alla fine del 1998, quando il dibattimento era in corso da circa un anno, ed ha esplorato le condotte tenute dai due prevenuti in tale notevole lasso di tempo ed, in particolare, ha analizzato l’evolversi della carriera di Marcello Dell’Utri da giovane laureato in giurisprudenza a modesto ma ambizioso impiegato di un istituto di credito di un piccolo paese della provincia di Palermo, a collaboratore dell’amico Silvio Berlusconi (sirena al cui richiamo non aveva saputo resistere rinunciando ad un sicuro posto in banca ed allontanandosi definitivamente dalla natia Palermo), ad amministratore di una impresa in stato di decozione del gruppo facente capo a Filippo Alberto Rapisarda (con il quale ha intrattenuto, per sua stessa ammissione, un rapporto di amore-odio), a ideatore e
creatore della fortunata concessionaria di pubblicità PUBLITALIA, polmone
finanziario della FININVEST, ad organizzatore del nascente movimento politico
denominato “Forza Italia”, a deputato nazionale nel 1996, a parlamentare europeo nel 1999 ed, infine, a senatore della Repubblica nel 2001.
Ad avviso del Collegio, l’accurata e meticolosa indagine dibattimentale ha consentito di acquisire inoppugnabili elementi di riscontro alle condotte (anche se non a tutte, come già si è avuto modo di rilevare) contestate ai due imputati e dettagliatamente descritte nei capi di imputazione.
In particolare, Tanino Cinà è stato rinviato a giudizio davanti questo Tribunale per
rispondere dell’addebito di avere “…fatto parte dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”o per risultare, comunque, stabilmente inserito nella detta associazione”.
L’accusa ha trovato granitica conferma, come si è già avuto modo di evidenziare nelle parti della sentenza dedicate al vaglio delle condotte del Cinà, nelle inequivoche ed incontrovertibili risultanze dell’indagine dibattimentale dalle quali è emerso, attraverso l’acquisita prova delle sue condotte, che l’imputato, pur non risultando mai formalmente “iniziato”, è stato, di fatto, un membro della famiglia mafiosa di Malaspina, un gruppo di “uomini d’onore” avente “giurisdizione” sul territorio di quel quartiere palermitano, ed è stato, per lungo tempo, al servizio attivo di “cosa nostra” che lo ha “utilizzato” per il conseguimento dei suoi fini illeciti.
Ed invero, sebbene la sua qualità di “uomo d’onore” posato (per asserite questioni
familiari) non è rimasta provata anche alla luce delle attendibili dichiarazioni di Di
Carlo Francesco e Galliano Antonino, l’imputato Cinà Gaetano ha intrattenuto stretti e continui rapporti con numerosi uomini di “cosa nostra” e non gli sono mai venute meno la fiducia e la grande considerazione di esponenti di spicco di quella associazione criminale, i quali erano ben consapevoli del suo antico rapporto di amicizia con Marcello Dell’Utri (sempre ammesso da entrambi gli imputati) che avrebbe loro consentito di “utilizzare” lo stesso Dell’Utri come indispensabile tramite per avvicinarsi ad un imprenditore milanese del calibro di Silvio Berlusconi.
E’ rimasta, dunque, inconfutabilmente raggiunta la prova non solo dell’inserimento di fatto del Cinà nella “famiglia” di Malaspina e, quindi, in “cosa nostra”, associazione per delinquere di tipo mafioso, ma anche la prova di condotte di partecipazione consistenti in importanti, continui e volontari apporti causali al mantenimento in vita di quel sodalizio, tra le quali basta ricordare la riscossione ed il versamento nelle casse di “cosa nostra” della somma di denaro erogata per diversi anni dalla FININVEST e l’iniziale partecipazione all’assunzione ad Arcore di Vittorio Mangano con l’avallo dei capimafia Bontate e Teresi.
A Marcello Dell’Utri è stato fatto carico del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, secondo la sostanziale differenza e distinzione sussistente, come si è evidenziata in altra parte della motivazione, tra la condotta del concorrente e quella del partecipe.
Gli elementi probatori emersi dall’indagine dibattimentale espletata hanno consentito di fare luce:
sulla posizione assunta da Marcello Dell’Utri nei confronti di esponenti di “cosa
nostra”, sui contatti diretti e personali con alcuni di essi (Bontate, Teresi, oltre a
Mangano e Cinà), sul ruolo ricoperto dallo stesso nell’attività di costante mediazione,
con il coordinamento di Cinà Gaetano, tra quel sodalizio criminoso, il più pericoloso e sanguinario nel panorama delle organizzazioni criminali operanti al mondo, e gli ambienti imprenditoriali e finanziari milanesi con particolare riguardo al gruppo FININVEST;
sulla funzione di “garanzia” svolta nei confronti di Silvio Berlusconi, il quale temeva che i suoi familiari fossero oggetto di sequestri di persona, adoperandosi per l’assunzione di Vittorio Mangano presso la villa di Arcore dello stesso Berlusconi, quale “responsabile” (o “fattore” o “soprastante” che dir si voglia) e non come mero “stalliere”, pur conoscendo lo spessore delinquenziale dello stesso Mangano sin dai tempi di Palermo (ed, anzi, proprio per tale sua “qualità”), ottenendo l’avallo compiaciuto di Stefano Bontate e Teresi Girolamo, all’epoca due degli “uomini d’onore” più importanti di “cosa nostra” a Palermo;
sugli ulteriori rapporti dell’imputato con “cosa nostra”, favoriti, in alcuni casi, dalla
fattiva opera di intermediazione di Cinà Gaetano, protrattisi per circa un trentennio nel corso del quale Marcello Dell’Utri ha continuato l’amichevole relazione sia con il Cinà che con il Mangano, nel frattempo assurto alla guida dell’importante mandamento palermitano di Porta Nuova, palesando allo stesso una disponibilità non meramente fittizia, incontrandolo ripetutamente nel corso del tempo, consentendo, anche grazie a Cinà, che “cosa nostra” percepisse lauti guadagni a titolo estorsivo dall’azienda milanese facente capo a Silvio Berlusconi, intervenendo nei momenti di crisi tra l’organizzazione mafiosa ed il gruppo FININVEST (come nella vicenda relativa agli attentati ai magazzini della Standa di Catania e dintorni), chiedendo al Mangano ed ottenendo favori dallo stesso (come nella “vicenda Garraffa”) e promettendo appoggio in campo politico e giudiziario.
Queste condotte sono rimaste pienamente ed inconfutabilmente provate da fatti,
episodi, testimonianze, intercettazioni telefoniche ed ambientali di conversazioni tra lo stesso Dell’Utri e Silvio Berlusconi, Vittorio Mangano, Gaetano Cinà ed anche dadichiarazioni di collaboratori di giustizia; la pluralità dell’attività posta in essere, per la rilevanza causale espressa, ha costituito un concreto, volontario, consapevole, specifico e prezioso contributo al mantenimento, consolidamento e rafforzamento di “cosa nostra” alla quale è stata, tra l’altro, offerta l’opportunità, sempre con la mediazione di Marcello Dell’Utri, di entrare in contatto con importanti ambienti dell’economia e della finanza, così agevolandola nel perseguimento dei suoi fini illeciti, sia meramente
economici che, lato sensu, politici.
Non c’è dubbio alcuno, alla luce delle considerazioni che precedono e di tutto quanto oggetto di analisi nei singoli capitoli ai quali si rinvia, che le condotte tenute dai prevenuti si sussumono nelle fattispecie previste e sanzionate dagli artt. 416 e 416 bis c.p. delle quali ricorrono tutti gli elementi costitutivi.
Ma ricorrono, anche, le contestate aggravanti di cui ai commi 4° e 6° dell’art. 416 bis c.p.
Ed invero, la sussistenza di tali aggravanti va ritenuta qualora il reato de quo sia
contestato agli appartenenti ad una “famiglia” aderente a “cosa nostra” od al
concorrente esterno, in quanto l’esperienza storica e giudiziaria consentono di ritenere il carattere armato di detta organizzazione criminale (Cass. 14.12.99, D’Ambrogio, CP 01,845) e la sua prerogativa di operare nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pone in essere in esecuzione del divisato programma criminoso (Cass. 28.1.00, Oliveti, CED 215908, CP 01, 844).

 

 
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