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Creato da: quagliasebastiano il 04/01/2008
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Post N° 37

Post n°37 pubblicato il 04 Gennaio 2009 da quagliasebastiano
 

Cesare Beccarla, nel 1764, nel suo “Dei delitti e delle pene”  detta alcuni principi inerenti ai diritti fondamentali dell’uomo che sono ancora oggi validi e che verranno ripresi negli anni a venire. Negli Stati Uniti nel 1774 a Philadelphia si ha la “Petition of Rights”, ma fu l’Illuminismo, nel 1789 a porsi quale corrente di pensiero transnazionale, con la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”, dichiarando la natura universale dei diritti fondamentali dell’uomo.  Dopo la rivoluzione francese, si afferma la tutela della proprietà privata (manifestazione intangibile della libertà dell'uomo) e la sua inviolabilità, salvo in presenza di un superiore interesse collettivo, ma con l’obbligo della collettività di indennizzare il singolo per quanto gli è stato tolto.           Nel 1945 a S. Francisco viene scritta la Carta delle Nazioni Unite  con cui si crea l’organizzazione internazionale delle Nazioni Unite che si prefigge, tra l’altro, di riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, di creare le condizioni per il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle alre fonti del dirito internazionale e di promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà.  Tra i fini delle Nazioni Unite “il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali  per tutti senza distinzioni.”  Tra i doveri di chi ha aderito all’O.N.U. quello di “adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti”. 
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite del 1948, all’Art. 27, c. 1, recita “Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.” La stessa Dichiarazione sancisce all’Art. 28 che “Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in quella stessa dichiarazione possano essere pienamente realizzati.” sancendo a livello internazionale il principio di effettività.    
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950,   con cui al Titolo secondo art. 19 si è istituita la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, è stata, nel tempo, integrata da protocolli addizionali. Al primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del 20 marzo 1952, si legge all’art. 1. “Protezione della proprietà. – Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà salvo che per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi giudicate necessarie per regolare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale”.   
Con la Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 gli Stati aderenti (nella convinzione che i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell’umanità intera, in quanto ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale; che la conservazione del patrimonio culturale ha grande importanza per tutti i popoli del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale), hanno convenuto di adottare le disposizioni possibili per proteggere i beni culturali. Per la Convenzione dell’Aja sono considerati beni culturali, prescindendo dala loro origine e dal loro proprietario, tra gli altri i beni immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici.  Ai fini di tale Convenzione, la protezione dei beni culturali comporta la salvaguardia ed il rispetto di tali beni.  Gli Stati firmatari della Convenzione dell’Aja si sono impegnati a proibire, a prevenire e occorrendo a far cessare qualsiasi atto di vandalismo nei riguardi di detti beni. 

 
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