Creato da: meninasallospecchio il 28/04/2012
un concept blog (non so che voglia dire, ma mi sembra figo)
|
Cerca in questo BlogUltimi commentiBest of Senza fallo - Hit parade dei maniaci da chat - Lessico della chat - Babbions on the Facebook - Siete mai andati sui forum di informatica? - Oltre la dissacrazione - Quello che le donne non dicono - Toy boy - These fragments I have shored against my ruins - Talenti - Il senso della vita - Il libro preferito? - Lo schiavo - Il padrone - Come sopravvivere alla prima comunione (prima serie) - Come sopravvivere alla prima comunione (seconda serie) - Quando smettere? - Fingere l'orgasmo - Io sono femminista - Vorrei un toy boy - Donne che corrono coi topi - La caldaia - Galateo del blogger - Il tatuaggio - Avere o essere? - Sulla scrittura - La cena - Baby-boomers - Complicate - L'illuminazione - I gambaletti - Lettera a una coetanea - Uomini di una volta - Scene da un matrimonio - De cornibus MenuCitazioni nei Blog Amici: 43 |
Post n°539 pubblicato il 26 Novembre 2016 da meninasallospecchio
Quella che segue è la mia proposta di riforma del sistema pensionistico. Lancio una raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare. Art. 1. La presente legge sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione in materia. Art. 2. L’età della pensione è fissata per tutti a 65 anni o 40 anni di contributi, qualora a 65 non si sia ancora raggiunta tale contribuzione. Art. 3. E’ possibile interrompere l’attività lavorativa prima dei 65 anni se si sono già maturati 40 anni di contributi. La pensione verrà comunque erogata a partire dai 65 anni di età. Art. 4. Per chi prosegue l’attività lavorativa oltre i 40 anni di contributi, è previsto un aumento della pensione che verrà successivamente erogata, pari al 5% della pensione calcolata sui 40 anni per ogni anno di lavoro ulteriore. Art. 5. E’ fatto obbligo ai datori di lavoro di cambiare mansione al lavoratore che svolge un lavoro usurante, a partire dai 55 anni. Sono considerati lavori usuranti quelli che comportano uno sforzo fisico o turni di lavoro notturni. Agevolazioni sono previste per le aziende che mettono in atto politiche di facilitazione per tutti i lavoratori al di sopra dei 55 anni. Art. 6. Se si sono raggiunti i 40 anni di contributi, è obbligatorio abbandonare l’attività lavorativa al compimento dei 65 anni. Art. 7. I cittadini che percepiscono la pensione non possono svolgere un’attività lavorativa. Art. 8. Per tutti i cittadini di qualsiasi età che non svolgono un’attività lavorativa (compresi quindi i pensionati) è previsto, su base volontaria, il servizio civile. Le modalità e il trattamento economico dovranno essere definiti con apposita legge di riordino della materia. Art. 9. La pensione di reversibilità viene erogata ai figli fino ai 25 anni senza ulteriori condizioni. Viene erogata al coniuge superstite soltanto se ha un reddito inferiore a 20.000 euro. Il cumulo fra reddito e reversibilità non può in ogni caso superare i 30.000 euro: la reversibilità sarà decurtata di conseguenza. E’ necessario che il matrimonio o l’unione civile sia in essere da almeno 5 anni al momento del decesso. Il diritto alla reversibilità decade nel caso di un nuovo matrimonio o unione civile. Qualora il coniuge superstite abbia meno di 55 anni al momento del decesso del consorte, la pensione di reversibilità sarà erogata soltanto per i primi 10 anni. Qualora il coniuge superstite non svolgesse, al momento del decesso, alcuna attività lavorativa, gli anni di contribuzione del defunto andranno a sommarsi a quelli successivamente maturati ai fini del raggiungimento dei 40 anni di contributi. Art. 10. L’ammontare della pensione verrà calcolato sulla base dei contributi versati. La pensione minima sarà di 1.200 euro, quella massima di 5.000. Art. 11. Non verrà corrisposta alcuna pensione a chi non abbia svolto attività lavorativa e maturato contributi. Chi non possiede alcun introito o altra risorsa avrà diritto a un reddito minimo (o di cittadinanza), indipendentemente dall’età. Tale reddito è definito con apposita legge attualmente in fase di studio. Art. 12. Sono fatti salvi i diritti acquisiti con le seguenti limitazioni:
|
Inviato da: cassetta2
il 11/07/2020 alle 14:43
Inviato da: shply
il 31/01/2020 alle 19:51
Inviato da: adriRM
il 01/10/2019 alle 16:19
Inviato da: RavvedutiIn2
il 12/08/2019 alle 16:56
Inviato da: meninasallospecchio
il 28/07/2019 alle 00:30