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Sicurezza sul lavoro. Prorogato al 3 febbraio 2005 il Decreto sulla
gestione del Primo Soccorso aziendale.
A distanza di quasi dieci anni è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n.27
del 03.02.04) il Decreto Ministeriale n. 388/2003 che integra il decreto 626/94 per quanto
riguarda l’organizzazione del Primo Soccorso in azienda.
Il Decreto Legislativo 626/94, infatti, prevedeva l’obbligo di organizzare il primo soccorso
aziendale, in particolare nominando e formando un numero adeguato di addetti alla
gestione di tale materia, ma rinviava a un decreto da emanarsi successivamente
l’indicazione di importanti situazioni di carattere operativo quali:
- le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso (cassetta di pronto
soccorso, pacchetto di Medicazione);
- i requisiti della formazione obbligatoria per gli addetti al primo soccorso.
Il nuovo decreto, la cui entrata in vigore, originariamente fissata al 3 agosto 2004, è
stata prorogata al 3 febbraio 2005, disciplina in materia dettagliata queste situazioni
calibrando le misure che l’azienda deve mettere in atto sulla base della natura dell’attività
svolta, dei fattori di rischio presenti e del numero di lavoratori occupati.
Ricordando preliminarmente che sono coinvolte solo le imprese che occupano
lavoratori dipendenti o comunque costituite in forma di società (i soci lavoratori sono
equiparati ai lavoratori dipendenti) si può così riassumere la sequenza delle azioni
organizzative dell’impresa in materia di primo soccorso, come emergono dalla disciplina
combinata del decreto 626/94 e del nuovo decreto ministeriale:
- Identificazione della categoria di rischio
Vengono definite tre categorie di rischio (A,B,C) basate sulla tipologia di attività svolta,
sul numero di lavoratori occupati e sui fattori di rischio (indici infortunistici INAIL per
categoria produttiva). A seconda della categoria vengono modulati gli obblighi
successivi.
- Designazione e formazione degli addetti al primo soccorso
Come anticipato era un obbligo già previsto dal decreto 626/94 ma ora viene definito
con maggiore precisione soprattutto per quanto riguarda i contenuti della formazione
obbligatoria.
- Approntamento delle attrezzature di primo soccorso
Si tratta della cassetta di pronto soccorso (aziende di categoria A e B) del pacchetto di
medicazione (aziende di categoria C) i cui contenuti minimi obbligatori sono descritti in
allegato al decreto. Ad essi va aggiunto in ogni caso un mezzo di comunicazione idoneo
ad attivare rapidamente il sistema di emergenza (SUEM - 118) del Servizio Sanitario
Nazionale. Tale circostanza è particolarmente evidenziata nel caso di attività prestate in
luoghi isolati. Casetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione vanno
adeguatamente segnalati, custoditi in luogo facilmente accessibile e deve esserne
garantita l’integrità e completezza nel tempo
- Comunicazione della classe di rischio e raccordo con il 118
Nel caso in cui l’azienda sia in categoria A è tenuta a comunicare la classe di
appartenenza all’ASL competente per territorio e a garantire il raccordo con il SUEM-
118.
- Classificazione delle aziende e obblighi relativi
La prima operazione da effettuare per definire gli obblighi di un’azienda è quella di
verificare in quale Gruppo, tra quelli indicati nel decreto, essa si inserisce. La tabella che
segue indica le caratteristiche di ogni gruppo:
GRUPPO A
Caratteristiche di appartenenza:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione
o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite
dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di
esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai
gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a
quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente
ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.Se l’azienda o l’unità produttiva
svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, per identificare la categoria
di appartenenza, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più
elevato.
Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;(nella
tabella B [riportata a fine articolo] sono indicati gli indici divisi per gruppo- per capire la
propria situazione aziendale è necessario identificare il "Gruppo" di appartenenza
attraverso la documentazione INAIL presente in azienda o presso il proprio consulente)
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del
comparto dell’agricoltura.
GRUPPO B
Caratteristiche di appartenenza:
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A
GRUPPO C
Caratteristiche di appartenenza:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A
Esempio: falegnameria appartenente al sotto gruppo tariffario 5212.
Gruppo tariffario ai fini del decreto: 5200
indice di inabilità permanente superiore a 4.
Se ha più di 5 lavoratori gruppo A
Se ha da 3 a 5 lavoratori gruppo B
Se ha meno di tre lavoratori gruppo C
Esempio: laboratorio di confezioni appartenente al sottogruppo tariffario 8210
Gruppo tariffario ai fini del decreto: 8200
indice di inabilità permanente inferiore a 4.
Se ha più 2 lavoratori gruppo B
Se ha meno di tre lavoratori gruppo C
Una volta identificato il gruppo di appartenenza si identificano gli obblighi relativi.
AZIENDE GRUPPO A – OBBLIGHI
- Comunicazione all’ASL del gruppo di appartenenza (vedi fac simile per comunicazione).
- Cassetta di pronto soccorso:
- con i contenuti minimi previsti nell’allegato 1 al decreto (vedi tabella - contenuti
minimi cassetta pronto soccorso);
- eventualmente integrata in relazione ai rischi aziendali su indicazione del medico
competente o del SUEM-118;
- adeguatamente custodita;
- in luogo accessibile;
- segnalata;
- periodicamente controllata per garantire completezza e corretto stato d’uso del
contenuto;
- Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.
- Presenza di un numero adeguato di addetti designati alla gestione del primo soccorso e
adeguatamente formati (vedi in seguito la parte riguardante la formazione).
- Attrezzature minime di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale per gli
addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso - tali attrezzature e dispositivi
devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa
dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e
custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
- Fornitura di pacchetto di medicazione e mezzo di comunicazione idoneo ai lavoratori
che la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.
AZIENDE GRUPPO B – OBBLIGHI
- Cassetta di pronto soccorso:
- con i contenuti minimi previsti nell’allegato 1 al decreto (vedi tabella - contenuti
minimi cassetta pronto soccorso);
- eventualmente integrata in relazione ai rischi aziendali su indicazione del medico
competente o del SUEM-118;
- adeguatamente custodita;
- in luogo accessibile;
- segnalata;
- periodicamente controllata per garantire completezza e corretto stato d’uso del
contenuto.
- Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.
- Presenza di un numero adeguato di addetti designati alla gestione del primo soccorso e
adeguatamente formati (vedi in seguito la parte riguardante la formazione - rispetto alle
aziende di gruppo A diminuisce la durata dell’attività formativa, da 16 a 12 ore).
- Attrezzature minime di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale per gli
addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso - tali attrezzature e dispositivi
devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa
dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e
custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
- Fornitura di pacchetto di medicazione e mezzo di comunicazione idoneo ai lavoratori
che la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.
AZIENDE GRUPPO C – OBBLIGHI
- Pacchetto di medicazione:
- con i contenuti minimi previsti nell’allegato 2 al decreto (vedi tabella - contenuto
minimo pacchetto di medicazione);
- eventualmente integrato in relazione ai rischi aziendali;
- adeguatamente custodito;
- in luogo accessibile;
- segnalato;
- periodicamente controllato per garantire completezza e corretto stato d’uso del
contenuto.
- Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.
- Presenza di un numero adeguato di addetti designati alla gestione del primo soccorso e
adeguatamente formati (vedi in seguito la parte riguardante la formazione).
- Attrezzature minime di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale per gli
addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso - tali attrezzature e dispositivi
devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa
dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e
custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
- Fornitura di pacchetto di medicazione e mezzo di comunicazione idoneo ai lavoratori
che la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.
Gli addetti al primo soccorso e la loro formazione
All’interno del decreto, e nella gestione della problematica del primo soccorso, un ruolo
particolare è attribuito alla presenza di addetti al primo soccorso adeguatamente formati.
Innanzitutto si ricorda che:
- possono assumere l’incarico di addetto al primo soccorso il datore di lavoro, i soci, i
lavoratori dipendenti;
- in ogni azienda, indipendentemente dal tipo di attività esercitata, deve essere presente
almeno un addetto al primo soccorso designato e formato;
- il numero degli addetti da designare va valutato in relazione alla situazione aziendale
(dimensioni, numero addetti), in particolare facendo in modo che vi sia sempre presenza
di personale addestrato ad intervenire in caso di necessità - in tal senso appare
peculiare la situazione delle attività di cantiere dove la "promiscuità" delle squadre che
vengono formate nel tempo consiglia la formazione sul maggior numero possibile di
addetti;
- è consigliabile effettuare la designazione con atto formale;
- gli addetti al primo soccorso devono frequentare un corso di formazione, con contenuti
di teoria e pratica, tenuto da personale medico (solo nello svolgimento della parte
pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale
infermieristico o di altro personale specializzato);
- i contenuti e la durata del corso di formazione sono indicati negli allegati 3 e 4 del
decreto;
- è prevista la ripetizione con cadenza triennale della formazione degli addetti al primo
soccorso, almeno per quanto riguarda la capacità di intervento pratico. Si precisa che
la scadenza triennale inizia a decorrere dalla data di rilascio dell’attestato di
partecipazione al corso.
Il decreto prevede la validità dei corsi terminati entro la data di entrata in vigore del decreto
(3 febbraio 2005): sono quindi validi i corsi effettuati anteriormente (ad esempio quelli per
datori di lavoro che assumono il ruolo di Responsabile del servizio di Prevenzione e
Protezione, se era prevista una parte sul Primo soccorso) indipendentemente dalla durata.
Diversamente il datore di lavoro che avesse assunto il ruolo di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione prima del 31.12.1996 e, in quanto esonerato,
non avesse seguito nessun corso, è comunque tenuto all’effettuazione del corso di
primo soccorso.
Se si considera che la durata dei corsi di formazione prevista dal decreto va dalle 12
(categorie B e C) alle 16 ore (categoria A) risulta evidente l’opportunità di formare gli
addetti con corsi che, pur validi nei contenuti, siano di durata inferiore a quella prevista
dalla nuova disciplina.
Allegato I
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Allegato II
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
servizio di emergenza.
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SICUREZZA CONTRO I RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO NEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
1 Requisiti richiesti
L'opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua realizzazione, utilizzazione e I'esecuzione di eventuali successivi lavori di manutenzione e riparazione non comportino rischi e per questo non eliminabili o riducibili al minimo previsto dalla norma.
Lo studio degli elementi architettonici e strutturali deve tenere in primaria considerazione le esigenze della sicurezza relativa alla loro realizzazione e, se del caso, essere subordinato ad esse.
L'opera deve essere progettata ed eseguita in modo che la manutenzione o la riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possa avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'opera e nelle sue vicinanze.
2 Campo di applicazioneRientrano nel campo di applicazione tutti i lavori edili o di ingegneria civile, così come riportato nell’allegato I al D.Lgs.494/96 e s.m.i.:
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
3 Livelli di prestazioneI livelli di prestazione riguardano la sicurezza necessaria alla realizzazione dell’opera e agli interventi successivi sulla stessa. Al raggiungimento di tali livelli sono chiamati tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera che devono garantire, ciascuno per le proprie competenze, i requisiti minimi di sicurezza.
3.1 Adempimenti del Committente/Responsabile dei LavoriIl requisito di sicurezza, ai fini del presente regolamento, necessita almeno che:
– Il Committente o il Responsabile dei Lavori proceda, ove previsto, alle nomine del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dell’opera.
– Il Committente o il Responsabile dei Lavori nonché i tecnici da loro nominati e designati, si attengano, nella progettazione, nonché nella eventuale pianificazione e predisposizione del fascicolo tecnico (Vedi riferimento in calce), alle misure generali di tutela di cui all’art.3 del D.Lgs.494/96 e art.3 del D.Lgs.626/94
– Il Committente preveda un tempo congruo ai fini della sicurezza per la realizzazione dell’opera stessa.
– Il Committente verifichi che l’impresa o le imprese esecutrici, nonché i lavoratori autonomi, impegnati nella realizzazione dell’opera, possiedano l’idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori affidati (in caso di lavori pubblici, i criteri per la verifica sono quelli dettati dall’art.9 della L.109/94 e s.m.i.).
3.2 Adempimenti del Datore di Lavoro/Dirigente/Preposto in relazione al pericolo di caduta dall’altoPer quanto riguarda il pericolo di caduta dall’alto, il requisito, in caso di manutenzione, necessita almeno che:
– per l'accesso alla quota di lavoro o di transito siano predisposti percorsi, aperture e mezzi con caratteristiche tali da permettere il movimento delle persone ed il trasporto di materiali e attrezzature di lavoro in condizioni di sicurezza (vedi 3.2.1);
– per il transito e i lavori in quota siano predisposti a seconda dei casi (vedi 3.2.2):
a) elementi permanenti a protezione delle parti non praticabili e dei Iati aperti delle coperture.
b) elementi che favoriscono la posa in opera e l'utilizzo di attrezzature e/o dispositivi di sicurezza.
In particolare:
3.2.1 Percorsi e aperture di accesso alla quota di lavoro o di transitoDeve essere progettato e realizzato un idoneo sistema di accesso alla quota di lavoro o di transito costituito da percorsi e aperture definite.
PercorsiLungo l’intero sviluppo dei percorsi orizzontali e verticali:
– Non devono esservi sporgenze o abbassamenti di quota di solai o coperture sovrastanti e gli ostacoli fissi che, per ragioni tecniche, non possono essere eliminati, devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti;
– se è previsto un utilizzo in condizioni di visibilità inferiore a 20 lux, deve essere predisposta un’illuminazione artificiale di almeno 20 lux ed i corpi illuminanti devono essere di classe IK05;
– non devono essere depositati materiali pericolosi o che costituiscano ingombro al transito;
– vanno mantenute condizioni appropriate di igiene.
Inoltre,
i percorsi orizzontali:– devono avere una larghezza dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare;
– devono avere i Iati aperti protetti contro il rischio di caduta dall'alto quando previsto dalla normativa a tutela dei lavoratori dipendenti, mediante parapetto normale con arresto al piede o con altra difesa equivalente(1).
I percorsi verticali:– devono essere prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo;
– in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate, secondo il seguente ordine di priorità: scale fisse a chiocciola, scale fisse a pioli, scale retrattili, scale portatili.
Aperture di accesso– i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti a cui sia possibile rimanere impigliati nel passaggio ed il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro;
– agli accessi alle coperture devono essere applicati dispositivi di chiusura che ne impediscano l'uso alle persone non autorizzate.
3.2.2 Transito e lavori in quotaNell’opera e nelle sue pertinenze devono essere incorporati, così come previsto nel Fascicolo ex D.Lgs.494/96, art.4, equipaggiamenti di sicurezza per evitare la caduta dall’alto di persone e/o cose.
Tali equipaggiamenti, che vanno progettati e realizzati tenendo presente la natura e la modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione, devono essere costituiti da elementi protettivi permanenti e/o da elementi che favoriscono la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza.
Elementi protettivi permanenti– passerelle o andatoie fisse per il transito di persone e materiali su coperture non praticabili(2);
– reti permanenti predisposte al di sotto delle parti non praticabili della copertura ( es. lucernari, lucernari ciechi, cupolini, etc.);
– parapetti fissi di protezione sul perimetro delle parti non praticabili della copertura ( es. lucernari, lucernari ciechi, cupolini, etc.);
– idonei parapetti fissi lungo il perimetro della copertura.
Elementi che favoriscono la posa in opera e l'utilizzo di dispositivi di sicurezza– punto di ancoraggio fisso all'interno dell'apertura di accesso alla copertura a cui l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa applicare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi a un sistema di sicurezza anticaduta fisso (3);
– dispositivi di ancoraggio atti a sviluppare un sistema di sicurezza anticaduta fisso per raggiungere tutte le zone di potenziale intervento sulla copertura da parte dei manutentori e conformi alla norma UNI EN 795/98;
– ganci da tetto conformi alla norma UNI EN 517/98;
– in prossimità dell'apertura di accesso alla copertura e in un punto ben visibile devono essere disponibili le indicazioni, derivanti dal Fascicolo, su:
1. numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi di ancoraggio;
2. necessità di utilizzare assorbitori di energia;
3. requisiti relativi alla distanza dal suolo;
4. dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati (dispositivi anticaduta compatibili con il sistema di ancoraggio, calzature con suola in gomma antiscivolo altamente sensibile, elmetto di protezione);
5. altre raccomandazioni del costruttore del sistema anticaduta (es. eventuali scadenze, manutenzioni e loro periodicità, ecc.).(4)
– dispositivi di ancoraggio fissi per una messa in opera pratica e agevole di reti provvisorie al di sotto delle parti non praticabili della copertura,(es. lucernari, lucernari ciechi, cupolini, etc.)(5)
– resistenti ad un carico di 6,00 kN e posti tra loro ad una distanza di almeno 2,5 m.
– dispositivi di sostegno per parapetti provvisori;
– inserimento nelle facciate, quando consentito, di idonee boccole filettate da utilizzare per I'ancoraggio di ponteggi;
– sistema di scorrimento (verticale e orizzontale) e ancoraggio di ponti sospesi e piattaforme autosollevanti per gli interventi su facciate a pannelli vetrati.
Note:
(1) Per le defInizioni di "parapetto normale con arresto al piede","parapetto normale" e "difesa equivalente" si veda art.26 DPR n.547/55
(2) É definita copertura non praticabile quella copertura sulla quale non è possibile l'accesso ed il transito di persone senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o cose dall'alto e contro i rischi di scivolamento. La presenza di lucernari non praticabili accessibili rende non praticabile l'intera copertura (UNI 8088). Per la praticabilità delle coperture si veda il D.M. 16.1.96.
(3) Per i dispositivi di ancoraggio si veda la Norma UNI EN 795/1998. Un punto di ancoraggio singolo deve resistere ad un carico statico di almeno 10 kN nella direzione di utilizzo, una linea orizzontale (linea vita) flessibile di tipo C deve resistere ad almeno un carico di 6 kN dinamici.
(4) Manutenzioni e riparazioni si veda l’art. 374 DPR 547/55 e art 3 lett. r) D.Lgs. 626/94.
(5) Norma UNI EN 1263-1-2/1998.
Fascicolo tecnico del fabbricato
Il Fascicolo tecnico relativo all’opera in oggetto è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. 260/5/93.
Il fascicolo tecnico va preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera.
Come riporta il Documento UE 260/5/93 “ ... vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori successivi all’interno o in prossimità dell’area di cantiere si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell’igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell’opera.”
Tale fascicolo è diviso in due parti:
Parte AMANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA
A1 Lavori di revisione
A2 Lavori di risanamento e riparazione
relativamente a pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di lavori successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.
Parte BEQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA
B1 Dati relativi agli equipaggiamenti di dotazione all’opera
relativamente a riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per interventi di emergenza e la documentazione relativa all’opera, agli impianti e attrezzature in dotazione dell’opera.
Procedura operativa del Fascicolo TecnicoIl Fascicolo tecnico ha differente procedura gestionale rispetto il piano di sicurezza e coordinamento. Possono infatti essere considerate tre fasi:
– FASE DI PROGETTO a cura del Coordinatore per la progettazione viene definita la predisposizione tecnica nella fase di pianificazione
– FASE ESECUTIVA a cura del Coordinatore per l’esecuzione vengono apportati gli adeguamenti nella fase esecutiva
– DOPO LA CONSEGNA “CHIAVI IN MANO” DELL’OPERA il fascicolo è preso in cura dal Committente per i futuri aggiornamenti e modifiche nel corso dell’esistenza dell’opera
Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del fascicolo informazioni.
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera)
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa all’opera.
Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.
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Carenze nella sicurezza quasi in un cantiere su due, un ponteggio su tre non in regola, uno scavo su tre con pareti instabili a rischio di crollo. È la situazione riscontrata nel corso della campagna straordinaria di controllo della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, attuata nell'ultima settimana di giugno da parte delle AUSL di tutta italia
I controlli, che hanno riguardato 290 cantieri, sono stati incentrati principalmente sui rischi di caduta dall'alto e di sprofondamento e seppellimento negli scavi che notoriamente sono le principali cause di infortunio grave e di morte.
Il 38% dei ponteggi sono risultati irregolari, nel 36% dei lavori sui tetti le protezioni contro la caduta erano inadeguate o totalmente mancanti, il 29% degli scavi avevano pareti instabili che potevano franare sui lavoratori.
Nel 44% dei cantieri sono state riscontrate gravi carenze sulla sicurezza con immediato pericolo per i lavoratori. Sono stati elevati 164 verbali di contravvenzione, l' 80% nei confronti delle imprese e il 20 % nei confronti delle altre figure responsabili.
In particolare i controlli hanno evidenziato un insufficiente contributo progettuale e organizzativo dei coordinatori per la sicurezza, figure che per conto del committente hanno il compito di pianificare le misure di sicurezza ed organizzare il coordinamento delle imprese durante l'esecuzione dei lavori.
"I Piani di Sicurezza redatti dai coordinatori - si legge in una nota a commento dell'indagine - sono ancora oggi, a distanza di 10 anni dalla loro istituzione, generici, non attinenti alle concrete opere da eseguire e scritti con linguaggio del tutto inadatto alle figure cui sono destinati.
La conseguenza è che di fatto non vengono letti e rischiano di diventare mero assolvimento di un obbligo burocratico senza alcuna valenza di sicurezza."
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Le principali innovazioni della legge 626
Il decreto legislativo comunemente noto come "la 626" ovvero "la legge sulla sicurezza nel lavoro", ha introdotto importanti innovazioni nel campo della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e, pur senza sostituirsi alla disciplina precedente, cambia completamente l'impostazione della tecnica di prevenzione.
Si passa, infatti, da una normativa incentrata su un tipo di intervento sostanzialmente "riparatorio" ad una focalizzata sulla prevenzione e sull'informazione.
Questa legge, infatti, non riserva più la gestione della sicurezza al datore di lavoro e ai suoi più stretti collaboratori ma, in considerazione della sua importanza, coinvolge tutti i lavoratori nella messa a punto del sistema di sicurezza, sancendo così il passaggio da un sistema incentrato sulle regole ad uno incentrato principalmente sulle singole persone.
In primo luogo, la 626 prevede un intervento organico all'interno dell'azienda che coinvolge tutti i soggetti del processo produttivo nel coordinamento della prevenzione: dalle tecnologie (che devono essere in regola con i canoni di sicurezza) ai lavoratori (con i rappresentanti per la sicurezza), dalla struttura medica (che per le grandi aziende sarà obbligatorio prevedere al proprio interno) ai segnali di sicurezza e alle stesse attrezzature di sicurezza.
La legge è incentrata essenzialmente sull'obbligo del datore di lavoro di portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi alla prestazione lavorativa: "informare per prevenire e quindi ridurre al minimo i rischi".
Dal 3 febbraio 2005 è in vigore l’obbligo del "Pronto soccorso aziendale", istituito dal Decreto Ministeriale n. 388/2003. Ogni azienda, sia di piccole che di grandi dimensioni, deve essere dotata di una cassetta o pacchetto di primo intervento, di personale specializzato per la gestione degli interventi di soccorso e di un collegamento con il servizio di emergenza sanitario.
Il sistema di pronto soccorso si differenzierà, comunque, in base all’azienda; in merito il Decreto identifica tre diversi gruppi di imprese, la cui classificazione verrà autocertificata dal datore di lavoro, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.
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