legge 626 sicurezza

SICUREZZA


 SICUREZZA CONTRO I RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO NEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE         1           Requisiti richiestiL'opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua realizzazione, utilizzazione e I'esecuzione di eventuali successivi lavori di manutenzione e riparazione non comportino rischi e per questo non eliminabili o riducibili al minimo previsto dalla norma.Lo studio degli elementi architettonici e strutturali deve tenere in primaria considerazione le esigenze della sicurezza relativa alla loro realizzazione e, se del caso, essere subordinato ad esse. L'opera deve essere progettata ed eseguita in modo che la manutenzione o la riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possa avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'opera e nelle sue vicinanze.2         Campo di applicazioneRientrano nel campo di applicazione tutti i lavori edili o di ingegneria civile, così come riportato nell’allegato I al D.Lgs.494/96 e s.m.i.:1.              I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.2.              Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.3             Livelli di prestazioneI livelli di prestazione riguardano la sicurezza necessaria alla realizzazione dell’opera e agli interventi successivi sulla stessa. Al raggiungimento di tali livelli sono chiamati tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera che devono garantire, ciascuno per le proprie competenze, i requisiti  minimi di sicurezza.3.1         Adempimenti del Committente/Responsabile dei LavoriIl requisito di sicurezza, ai fini del presente regolamento, necessita almeno che:–                Il Committente o il Responsabile dei Lavori proceda, ove previsto, alle nomine del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dell’opera.–                Il Committente o il Responsabile dei Lavori nonché i tecnici da loro nominati e designati, si attengano, nella progettazione, nonché nella eventuale pianificazione e predisposizione del fascicolo tecnico (Vedi riferimento in calce), alle misure generali di tutela di cui all’art.3 del D.Lgs.494/96 e art.3 del D.Lgs.626/94–                Il Committente preveda un tempo congruo ai fini della sicurezza per la realizzazione dell’opera stessa.–                Il Committente verifichi che l’impresa o le imprese esecutrici, nonché i lavoratori autonomi, impegnati nella realizzazione dell’opera, possiedano l’idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori affidati (in caso di lavori pubblici, i criteri per la verifica sono quelli dettati dall’art.9 della L.109/94 e s.m.i.).3.2         Adempimenti del Datore di Lavoro/Dirigente/Preposto in relazione al pericolo di caduta dall’altoPer quanto riguarda il pericolo di caduta dall’alto, il requisito, in caso di manutenzione, necessita almeno che:–                per l'accesso alla quota di lavoro o di transito siano predisposti percorsi, aperture e mezzi con caratteristiche tali da permettere il movimento delle persone ed il trasporto di materiali e attrezzature di lavoro in condizioni di sicurezza (vedi 3.2.1);–                per il transito e i lavori in quota siano predisposti a seconda dei casi (vedi 3.2.2):a)              elementi permanenti a protezione delle parti non praticabili e dei Iati aperti delle coperture.b)              elementi che favoriscono la posa in opera e l'utilizzo di attrezzature e/o dispositivi di sicurezza.In particolare:3.2.1       Percorsi e aperture di accesso alla quota di lavoro o di transitoDeve essere progettato e realizzato un idoneo sistema di accesso alla quota di lavoro o di transito costituito da percorsi e aperture definite.PercorsiLungo l’intero sviluppo dei percorsi orizzontali e verticali:–         Non devono esservi sporgenze o abbassamenti di quota di solai o coperture sovrastanti e gli ostacoli fissi che, per ragioni tecniche, non possono essere eliminati, devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti;–         se è previsto un utilizzo in condizioni di visibilità inferiore a 20 lux, deve essere predisposta un’illuminazione artificiale di almeno 20 lux ed i corpi illuminanti devono essere di classe IK05;–         non devono essere depositati materiali pericolosi o che costituiscano ingombro al transito;–         vanno mantenute condizioni appropriate di igiene.Inoltre,i percorsi orizzontali:–                devono avere una larghezza dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare;–                devono avere i Iati aperti protetti contro il rischio di caduta dall'alto quando previsto dalla normativa a tutela dei lavoratori dipendenti, mediante parapetto normale con arresto al piede o con altra difesa equivalente(1).I percorsi verticali: –                devono essere prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo;–                in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate, secondo il seguente ordine di priorità: scale fisse a chiocciola, scale fisse a pioli, scale retrattili, scale portatili.Aperture di accesso–                i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti a cui sia possibile rimanere impigliati nel passaggio ed il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro;–                agli accessi alle coperture devono essere applicati dispositivi di chiusura che ne impediscano l'uso alle persone non autorizzate.3.2.2         Transito e lavori in quotaNell’opera e nelle sue pertinenze devono essere incorporati, così come previsto nel Fascicolo ex D.Lgs.494/96, art.4, equipaggiamenti di sicurezza per evitare la caduta dall’alto di persone e/o cose.Tali equipaggiamenti, che vanno progettati e realizzati tenendo presente la natura e la modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione, devono essere costituiti da elementi protettivi permanenti e/o da elementi che favoriscono la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza.Elementi protettivi permanenti–                passerelle o andatoie fisse per il transito di persone e materiali su coperture non praticabili(2);–                reti permanenti predisposte al di sotto delle parti non praticabili della copertura ( es. lucernari, lucernari ciechi, cupolini, etc.); –                parapetti fissi di protezione sul perimetro delle parti non praticabili della copertura ( es. lucernari, lucernari ciechi, cupolini, etc.);–                idonei parapetti fissi lungo il perimetro della copertura.Elementi che favoriscono la posa in opera e l'utilizzo di dispositivi di sicurezza–                punto di ancoraggio fisso all'interno dell'apertura di accesso alla copertura a cui l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa applicare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi a un sistema di sicurezza anticaduta fisso (3);–                dispositivi di ancoraggio atti a sviluppare un sistema di sicurezza anticaduta fisso per raggiungere tutte le zone di potenziale intervento sulla copertura da parte dei manutentori e conformi alla norma UNI EN 795/98;–                ganci da tetto conformi alla norma UNI EN 517/98;–                in prossimità dell'apertura di accesso alla copertura e in un punto ben visibile devono essere disponibili le indicazioni, derivanti dal Fascicolo, su:1.              numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi di ancoraggio;2.              necessità di utilizzare assorbitori di energia;3.              requisiti relativi alla distanza dal suolo;4.              dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati (dispositivi anticaduta compatibili con il sistema di ancoraggio, calzature con suola in gomma antiscivolo altamente sensibile, elmetto di protezione); 5.              altre raccomandazioni del costruttore del sistema anticaduta (es. eventuali scadenze, manutenzioni e loro periodicità, ecc.).(4)–                dispositivi di ancoraggio fissi per una messa in opera pratica e agevole di reti provvisorie al di sotto delle parti non praticabili della copertura,(es. lucernari, lucernari ciechi, cupolini, etc.)(5)–                resistenti ad un carico di 6,00 kN e posti tra loro ad una distanza di almeno 2,5 m. –                dispositivi di sostegno per parapetti provvisori;–                inserimento nelle facciate, quando consentito, di idonee boccole filettate da utilizzare per I'ancoraggio di ponteggi;–                sistema di scorrimento  (verticale e orizzontale) e ancoraggio di ponti sospesi e piattaforme autosollevanti per gli interventi su facciate a pannelli vetrati. Note:(1)      Per le defInizioni di "parapetto normale con arresto al piede","parapetto normale" e "difesa equivalente" si veda art.26 DPR n.547/55(2)      É definita copertura non praticabile quella copertura sulla quale non è possibile l'accesso ed il transito di persone senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o cose dall'alto e contro i rischi di scivolamento. La presenza di lucernari non praticabili accessibili rende non praticabile l'intera copertura (UNI 8088). Per la praticabilità delle coperture si veda il D.M. 16.1.96.(3)      Per i dispositivi di ancoraggio si veda la Norma UNI EN 795/1998. Un punto di ancoraggio singolo deve resistere ad un carico statico di almeno 10 kN nella direzione di utilizzo, una linea orizzontale (linea vita) flessibile di tipo C deve resistere ad almeno un carico di 6 kN dinamici.(4)  Manutenzioni e riparazioni si veda l’art. 374 DPR 547/55 e art 3 lett. r) D.Lgs. 626/94.(5)      Norma UNI EN 1263-1-2/1998. Fascicolo tecnico del fabbricatoIl Fascicolo tecnico relativo all’opera in oggetto è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica  e dell’allegato II al documento U.E. 260/5/93.Il fascicolo tecnico va preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera.Come riporta il Documento UE 260/5/93 “ ... vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori successivi all’interno o in prossimità dell’area di cantiere si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell’igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell’opera.”Tale fascicolo è diviso in due parti:Parte AMANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERAA1      Lavori di revisioneA2      Lavori di risanamento e riparazionerelativamente a pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di lavori successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.Parte BEQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERAB1      Dati relativi agli equipaggiamenti di dotazione all’operarelativamente a riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per interventi di emergenza e la documentazione relativa all’opera, agli impianti e attrezzature in dotazione dell’opera.Procedura operativa del Fascicolo TecnicoIl Fascicolo tecnico ha differente procedura gestionale rispetto il piano di sicurezza e coordinamento. Possono infatti essere considerate tre fasi:–                FASE DI PROGETTO              a cura del Coordinatore per la progettazione viene definita la predisposizione tecnica  nella fase di pianificazione–                FASE ESECUTIVA              a cura del Coordinatore per l’esecuzione vengono apportati gli adeguamenti  nella fase esecutiva–                DOPO LA CONSEGNA “CHIAVI IN MANO” DELL’OPERA il fascicolo è preso in cura dal Committente per i futuri aggiornamenti e modifiche nel corso dell’esistenza dell’operaDeve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del fascicolo informazioni.Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera)Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di  documentazione tecnica relativa all’opera.Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.