legge 626 sicurezza

PRIMO SOCCORSO


 Sicurezza sul lavoro. Prorogato al 3 febbraio 2005 il Decreto sullagestione del Primo Soccorso aziendale.A distanza di quasi dieci anni è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n.27del 03.02.04) il Decreto Ministeriale n. 388/2003 che integra il decreto 626/94 per quantoriguarda l’organizzazione del Primo Soccorso in azienda.Il Decreto Legislativo 626/94, infatti, prevedeva l’obbligo di organizzare il primo soccorsoaziendale, in particolare nominando e formando un numero adeguato di addetti allagestione di tale materia, ma rinviava a un decreto da emanarsi successivamentel’indicazione di importanti situazioni di carattere operativo quali:- le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso (cassetta di prontosoccorso, pacchetto di Medicazione);- i requisiti della formazione obbligatoria per gli addetti al primo soccorso.Il nuovo decreto, la cui entrata in vigore, originariamente fissata al 3 agosto 2004, èstata prorogata al 3 febbraio 2005, disciplina in materia dettagliata queste situazionicalibrando le misure che l’azienda deve mettere in atto sulla base della natura dell’attivitàsvolta, dei fattori di rischio presenti e del numero di lavoratori occupati.Ricordando preliminarmente che sono coinvolte solo le imprese che occupanolavoratori dipendenti o comunque costituite in forma di società (i soci lavoratori sonoequiparati ai lavoratori dipendenti) si può così riassumere la sequenza delle azioniorganizzative dell’impresa in materia di primo soccorso, come emergono dalla disciplinacombinata del decreto 626/94 e del nuovo decreto ministeriale:- Identificazione della categoria di rischioVengono definite tre categorie di rischio (A,B,C) basate sulla tipologia di attività svolta,sul numero di lavoratori occupati e sui fattori di rischio (indici infortunistici INAIL percategoria produttiva). A seconda della categoria vengono modulati gli obblighisuccessivi.- Designazione e formazione degli addetti al primo soccorsoCome anticipato era un obbligo già previsto dal decreto 626/94 ma ora viene definitocon maggiore precisione soprattutto per quanto riguarda i contenuti della formazioneobbligatoria.- Approntamento delle attrezzature di primo soccorsoSi tratta della cassetta di pronto soccorso (aziende di categoria A e B) del pacchetto dimedicazione (aziende di categoria C) i cui contenuti minimi obbligatori sono descritti inallegato al decreto. Ad essi va aggiunto in ogni caso un mezzo di comunicazione idoneoad attivare rapidamente il sistema di emergenza (SUEM - 118) del Servizio SanitarioNazionale. Tale circostanza è particolarmente evidenziata nel caso di attività prestate inluoghi isolati. Casetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione vannoadeguatamente segnalati, custoditi in luogo facilmente accessibile e deve essernegarantita l’integrità e completezza nel tempo- Comunicazione della classe di rischio e raccordo con il 118Nel caso in cui l’azienda sia in categoria A è tenuta a comunicare la classe diappartenenza all’ASL competente per territorio e a garantire il raccordo con il SUEM-118.- Classificazione delle aziende e obblighi relativiLa prima operazione da effettuare per definire gli obblighi di un’azienda è quella diverificare in quale Gruppo, tra quelli indicati nel decreto, essa si inserisce. La tabella chesegue indica le caratteristiche di ogni gruppo:GRUPPO ACaratteristiche di appartenenza:I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazioneo notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centralitermoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definitedal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decretodel Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione diesplosivi, polveri e munizioni;II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili aigruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore aquattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedenteed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.Se l’azienda o l’unità produttivasvolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, per identificare la categoriadi appartenenza, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice piùelevato.Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;(nellatabella B [riportata a fine articolo] sono indicati gli indici divisi per gruppo- per capire lapropria situazione aziendale è necessario identificare il "Gruppo" di appartenenzaattraverso la documentazione INAIL presente in azienda o presso il proprio consulente)III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato delcomparto dell’agricoltura.GRUPPO BCaratteristiche di appartenenza:aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo AGRUPPO CCaratteristiche di appartenenza:aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo AEsempio: falegnameria appartenente al sotto gruppo tariffario 5212.Gruppo tariffario ai fini del decreto: 5200indice di inabilità permanente superiore a 4.Se ha più di 5 lavoratori gruppo ASe ha da 3 a 5 lavoratori gruppo BSe ha meno di tre lavoratori gruppo CEsempio: laboratorio di confezioni appartenente al sottogruppo tariffario 8210Gruppo tariffario ai fini del decreto: 8200indice di inabilità permanente inferiore a 4.Se ha più 2 lavoratori gruppo BSe ha meno di tre lavoratori gruppo CUna volta identificato il gruppo di appartenenza si identificano gli obblighi relativi.AZIENDE GRUPPO A – OBBLIGHI- Comunicazione all’ASL del gruppo di appartenenza (vedi fac simile per comunicazione).- Cassetta di pronto soccorso:- con i contenuti minimi previsti nell’allegato 1 al decreto (vedi tabella - contenutiminimi cassetta pronto soccorso);- eventualmente integrata in relazione ai rischi aziendali su indicazione del medicocompetente o del SUEM-118;- adeguatamente custodita;- in luogo accessibile;- segnalata;- periodicamente controllata per garantire completezza e corretto stato d’uso delcontenuto;- Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza delServizio Sanitario Nazionale.- Presenza di un numero adeguato di addetti designati alla gestione del primo soccorso eadeguatamente formati (vedi in seguito la parte riguardante la formazione).- Attrezzature minime di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale per gliaddetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso - tali attrezzature e dispositividevono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativadell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego ecustoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.- Fornitura di pacchetto di medicazione e mezzo di comunicazione idoneo ai lavoratoriche la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.AZIENDE GRUPPO B – OBBLIGHI- Cassetta di pronto soccorso:- con i contenuti minimi previsti nell’allegato 1 al decreto (vedi tabella - contenutiminimi cassetta pronto soccorso);- eventualmente integrata in relazione ai rischi aziendali su indicazione del medicocompetente o del SUEM-118;- adeguatamente custodita;- in luogo accessibile;- segnalata;- periodicamente controllata per garantire completezza e corretto stato d’uso delcontenuto.- Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza delServizio Sanitario Nazionale.- Presenza di un numero adeguato di addetti designati alla gestione del primo soccorso eadeguatamente formati (vedi in seguito la parte riguardante la formazione - rispetto alleaziende di gruppo A diminuisce la durata dell’attività formativa, da 16 a 12 ore).- Attrezzature minime di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale per gliaddetti al primo intervento interno e al pronto soccorso - tali attrezzature e dispositividevono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativadell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego ecustoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.- Fornitura di pacchetto di medicazione e mezzo di comunicazione idoneo ai lavoratoriche la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.AZIENDE GRUPPO C – OBBLIGHI- Pacchetto di medicazione:- con i contenuti minimi previsti nell’allegato 2 al decreto (vedi tabella - contenutominimo pacchetto di medicazione);- eventualmente integrato in relazione ai rischi aziendali;- adeguatamente custodito;- in luogo accessibile;- segnalato;- periodicamente controllato per garantire completezza e corretto stato d’uso delcontenuto.- Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza delServizio Sanitario Nazionale.- Presenza di un numero adeguato di addetti designati alla gestione del primo soccorso eadeguatamente formati (vedi in seguito la parte riguardante la formazione).- Attrezzature minime di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale per gliaddetti al primo intervento interno e al pronto soccorso - tali attrezzature e dispositividevono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativadell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego ecustoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.- Fornitura di pacchetto di medicazione e mezzo di comunicazione idoneo ai lavoratoriche la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.Gli addetti al primo soccorso e la loro formazioneAll’interno del decreto, e nella gestione della problematica del primo soccorso, un ruoloparticolare è attribuito alla presenza di addetti al primo soccorso adeguatamente formati.Innanzitutto si ricorda che:- possono assumere l’incarico di addetto al primo soccorso il datore di lavoro, i soci, ilavoratori dipendenti;- in ogni azienda, indipendentemente dal tipo di attività esercitata, deve essere presentealmeno un addetto al primo soccorso designato e formato;- il numero degli addetti da designare va valutato in relazione alla situazione aziendale(dimensioni, numero addetti), in particolare facendo in modo che vi sia sempre presenzadi personale addestrato ad intervenire in caso di necessità - in tal senso apparepeculiare la situazione delle attività di cantiere dove la "promiscuità" delle squadre chevengono formate nel tempo consiglia la formazione sul maggior numero possibile diaddetti;- è consigliabile effettuare la designazione con atto formale;- gli addetti al primo soccorso devono frequentare un corso di formazione, con contenutidi teoria e pratica, tenuto da personale medico (solo nello svolgimento della partepratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personaleinfermieristico o di altro personale specializzato);- i contenuti e la durata del corso di formazione sono indicati negli allegati 3 e 4 deldecreto;- è prevista la ripetizione con cadenza triennale della formazione degli addetti al primosoccorso, almeno per quanto riguarda la capacità di intervento pratico. Si precisa chela scadenza triennale inizia a decorrere dalla data di rilascio dell’attestato dipartecipazione al corso.Il decreto prevede la validità dei corsi terminati entro la data di entrata in vigore del decreto(3 febbraio 2005): sono quindi validi i corsi effettuati anteriormente (ad esempio quelli perdatori di lavoro che assumono il ruolo di Responsabile del servizio di Prevenzione eProtezione, se era prevista una parte sul Primo soccorso) indipendentemente dalla durata.Diversamente il datore di lavoro che avesse assunto il ruolo di responsabile delservizio di prevenzione e protezione prima del 31.12.1996 e, in quanto esonerato,non avesse seguito nessun corso, è comunque tenuto all’effettuazione del corso diprimo soccorso.Se si considera che la durata dei corsi di formazione prevista dal decreto va dalle 12(categorie B e C) alle 16 ore (categoria A) risulta evidente l’opportunità di formare gliaddetti con corsi che, pur validi nei contenuti, siano di durata inferiore a quella previstadalla nuova disciplina.Allegato ICONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSOGuanti sterili monouso (5 paia).Visiera paraschizziFlacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10).Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2).Teli sterili monouso (2).Pinzette da medicazione sterili monouso (2).Confezione di rete elastica di misura media (1).Confezione di cotone idrofilo (1).Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).Un paio di forbici.Lacci emostatici (3).Ghiaccio pronto uso (due confezioni).Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).Termometro.Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.Allegato IICONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONEGuanti sterili monouso (2 paia).Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).Pinzette da medicazione sterili monouso (1).Confezione di cotone idrofilo (1).Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).Un paio di forbici (1).Un laccio emostatico (1).Confezione di ghiaccio pronto uso (1).Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa delservizio di emergenza.