Salute e sicurezza

Modifiche al T. U.


Modifiche al Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro, cosa cambiaLo scorso 27 marzo 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato una nutrita serie di proposte di modifica del Decreto correttivo al D.Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro); da una prima lettura posso segnalarvi, le novità e cambiamenti più rilevanti che potrebbero intervenire.Primo fra tutti è possibile che venga ripristinata la visita preassuntiva dei lavoratori, abrogata nel 1970 con lo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970), un metodo per selezionare gli aspiranti ad un posto di lavoro sulla base dell'esito di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente, che, non dimentichiamolo, in molte realtà è un dipendente del datore di lavoro.Sempre in tema di sorveglianza sanitaria, viene proposta la modifica dell' Art 42 primo comma del Dlgs 81/08 (Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica), cosa cambia: fino ad ora, in caso di inidoneità alla mansione specifica un lavoratore, ove possibile veniva adibito ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, e in caso di mansione inferiore, conservava la retribuzione corrispondente alla mansione svolta, nonché la qualifica originaria. Se la proposta passa, in caso venga adibito a mansione inferiore il lavoratore conserverà la retribuzione corrispondente, ma non la qualifica originaria. Valutazione dei rischi: viene abrogato l'obbligo della data certa sul DVR (documento di valutazioni dei rischi), e sarà sufficiente la sottoscrizione dello stesso da parte di tutti i soggetti della sicurezza in azienda (datore di lavoro, medico competente, RSPP e RLS). Viene inoltre reintrodotta, per le nuove attività, la possibilità di espletare l'obbligo della valutazione dei rischi e la predisposizione del relativo documento entro 90 giorni dall'inizio dell'attività.Sempre in materia di valutazione dei rischi, per quanto attiene la valutazione dello stress lavoro-correlato è stato proposto dal Consiglio dei Ministri di modificare l'articolo 28, primo comma del "Testo Unico" in modo da consentire la predisposizione di indicazioni operative vincolanti  a cui le aziende dovranno riferirsi ed in mancanza delle quali la relativa previsione non possa operare. Si ipotizza inoltre un'ulteriore proroga del termine di effettuazione di questa valutazione, che ricorderemo, era già stata prorogata al 15 maggio 2009 .Il datore di lavoro dovrà inoltre considerare, fra gli altri rischi, anche quello derivante dall’utilizzo di una forma contrattuale "atipica". Rientrano in questa casistica tutti i cosiddetti precari che avendo una scarsa conoscenza dell’ambiente di lavoro e dei rischi specifici, hanno staticamente un rischio infortunistico particolarmente elevato. E’ questo un intervento certamente migliorativo del D.Lgs. 81/2008, in quanto molte categorie di lavoratori, primi fra tutti coloro che operano in regime di “somministrazione di lavoro” spesso non hanno il tempo di imparare neanche il nome dei compagni di lavoro che si trovano a fare i conti concretamente con nuove modalità operative e rischi specifici correlati fino ad allora pressocchè sconosciuti. E’ vero che per questi soggetti è prevista una formazione, informazione ed addestramento ripartita fra “somministrante” e somministrato” ma di fatto sono i lavoratori che si infortunano più frequentemente, segno che qualcosa non va e devono quindi essere maggiormente tutelati. Non dimentichiamo però che stiamo parlando di ipotesi, approvate dal Consiglio dei Ministri solo pochi giorni fa,  e che ovviamente non entreranno subito in vigore, perché dovranno passare come anticipato, prima al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, poi delle commissioni parlamentari e delle parti sociali, un iter che si prevede terminerà entro maggio.Dott. Michele D’Apotedapote@626foggia.com