Creato da fazzari.smith il 11/04/2013
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Equitalia: sale a 50 mila euro soglia per rateizzazione con semplice richiesta

Foto di fazzari.smith

Equitalia: sale a 50 mila euro soglia per rateizzazione con semplice richiesta

Nuove agevolazioni di Equitalia per i contribuenti che vogliono pagare a rate le cartelle.

Sale da 20 mila a 50 mila euro la soglia massima che permette di chiedere la rateizzazione con una semplice richiesta motivata. Anche in questi casi, che non prevedono ulteriori adempimenti e consentono di presentare la domanda in modo semplice e veloce, sara' possibile ottenere fino 72 rate. Per gli importi superiori resta invece necessaria la presentazione di alcuni documenti aggiuntivi per dimostrare la situazione di temporanea difficolta' economica.

''La rateizzazione si conferma uno strumento efficace per andare incontro alle esigenze dei contribuenti - dice Benedetto Mineo, amministratore delegato di Equitalia - Basta pensare che a oggi sono attive circa due milioni di rateazioni per un totale di oltre 22 miliardi di euro. L'obiettivo e' rendere il pagamento a rate sempre piu' rispondente alle esigenze delle persone in modo che possano regolarizzare con piu' facilita' la loro posizione con il fisco'.

 
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PERCHE' TRASFERIRE UN'AZIENDA ITALIANA IN ALBANIA E COME

 

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PERCHE' TRASFERIRE UN'AZIENDA ITALIANA IN ALBANIA:

 

A cura di: Avv. Simone FAZZARI – Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

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Il Trasferimento di un'azienda Italiana in Albania è facile. L'Albania è un paradiso non solo naturale ma anche fiscale, con solo il 10% di tasse sull'utile annuale e manodopera a costi molto bassi, circa un decimo del costo di manodopera Italiana.

 

Come aprire un'azienda, e come aprire una Società in Albania:

 

A cura di: Avv. Simone FAZZARI – Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

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Un cittadino italiano può costituire una S.r.l. oppure una S.p.A. in Albania con gli stessi diritti fiscali di un cittadino Albanese. Quindi anche da solo, e con una semplice carta d'identità italiana, puoi produrre e fare operazioni bancarie dal primo giorno. L'Albania è ubicata a circa 40 minuti dall'Italia, 2 ore dalla Germania, 3 ore da Londra, ed è economicamente in crescita costante. Sulla scorta della legge del governo Albanese No. 9901 del 14 Aprile 2008, "per società commerciali e industriali" e della Legge No. 23 del 3 May 2007 "Centro nazionale di Registrazione" è molto conveniente registrare in Albania una S.r.l. (LLC= SH.P.K. = S.r.l.) quando si tratta di piccole e medi Società. Una S.r.l. può essere formata da uno o più fondatori che devono versare insieme un Capitale Minimo di 100 Lek Albanesi (Euro 0,72 = US$ 0,93). Come in Italia i soci della Società Responsabilità Limitata sono responsabili per le perdite e debiti della società solo in base al capitale investito da ognuno. La Società deve avere dei direttori ed è soggetta ad una tassazione annuale pari al 10% dell'utile aziendale. Essa può essere formata anche da un unico socio e direttore, che deve avere indirizzo fiscale in Albania (ufficio registrato) ed un capitale sociale minimo di 100 Lek Albanesi. Costituire una S.p.A. (JSC = SH.A. = S.p.A.) è conveniente invece per aziende che fanno affari più importanti.

La "Società per Azioni – S.p.A" è una Società commerciale, in cui le partecipazioni dei soci sono espresse in azioni. I fondatori sono persone fisiche o giuridiche, che non rispondono personalmente per gli obblighi della società. Il capitale delle società per azioni è divisa in azioni con un valore nominale, stabilito dai soci. Ognuno ha responsabilità limitata alle proprie azioni. Il contributo degli azionisti può essere in denaro o in natura (beni mobili o immobili) Non sono ammessi contributi in lavoro od in servizi. Il capitale minimo richiesto è pari a 02 milioni (2.000.000) Lek, (Euro 14.340 = US$ 18.678). Tale Società può anche essere formata da un solo socio e deve avere indirizzo fiscale a in Albania.

 

PROCEDURA PER APRIRE UN CONTO BANCARIO AZIENDALE IN ALBANIA:

A cura di: Avv. Simone FAZZARI – Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

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Occorre copia notarile dello statuto aziendale in Albanese (lingua ufficiale), si deve compilare il modulo di richiesta del conto corrente aziendale, depositare la firma ed è richiesto un deposito minimo di Euro 50.

Le leggi albanesi incoraggiano gli investitori stranieri garantendo ugualmente la libertà e la tutela agli investimenti stranieri così come a quelli locali, senza distinzione. La legge Albanese permette tranquillamente agli stranieri non residenti di registrare e fare operazioni commerciali in Albania. Registrare una nuova società è facile, veloce e conveniente.

 

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APRIRE UN CONTO A MIAMI

 

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COME APRIRE UN CONTO CORRENTE A MIAMI DA NON RESIDENT

A cura di: Avv. Simone FAZZARI – Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

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Aprire un conto corrente negli Usa, senza essere residenti e senza essere in possesso di un SSN (Social Security Number, il nostro codice fiscale) è possibile in quasi tutte le banche statunitensi.

Prima del 9/11 era possibile farlo anche online, via telefono e per fax, ora invece è necessario recarsi fisicamente nella filiale della banca che sceglierete, questo a causa dell’istituzione di una legge che si chiama “Patriot Act”. Aprire un conto in Usa è semplice, basta avere il passaporto!!!

COSA SERVE E COME SI FA:

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Per prima cosa è necessario informarsi su quali siano le banche che permettono l’apertura di un conto per “non-resident alien” (tra queste ad esempio Bank of AmericaChase, CityBank).

Dopodiché bisogna presentarsi in filiale con il proprio passaporto, e recarsi allo sportello adibito all’apertura dei conti correnti.

Negli Stati Uniti ci sono due tipologie di conto: SAVING o CHECKING:

Il SAVING è un tipo di conto dove i soldi versati fruttano degli interessi, ovviamente secondo certi vincoli, il CHECKING è un conto di deposito. Una volta che depositerete i soldi potrete disporne a vostro piacere finché non li avrete spesi tutti.

Con l’apertura del CHECKING ACCOUNT l’impiegato della banca vi fa firmare un po’ di carte, tra cui il modulo W-8BEN che è un modulo per abbassare le tasse al 30% su rendite di tipo economico (quali ad esempio dividendi di società, servizi vari etc…), serve per confermare che non si è residenti in Usa e che si gode quindi di un regime fiscale agevolato.

Questo è per evitare di pagare le tasse due volte in determinati paesi che hanno degli accordi, tuttavia ciò serve più che altro a chi opera in borsa e compra titoli americani.

A quel punto il funzionario vi consegnerà la carta di debito (che è una VISA), ve ne farà scegliere il PIN e vi consegnerà il blocchetto degli assegni chiedendovi quanti soldi vorrete depositare. Considerato che magari non farete operazioni per un certo periodo io vi consiglio almeno $100.

Il conto di deposito ha un costo, normalmente di circa $5 al mese (a meno che non si facciano almeno 5 operazioni al mese con la carta di debito).

Finite tutte le procedure di rito potrete godere del vostro conto e della vostra carta di debito.

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CONTO CORRENTE A SINGAPORE

 

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APRIRE UN CONTO CORRENTE A SINGAPORE

A cura di: Avv. Simone FAZZARI – Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

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Singapore è una delle mete più convenienti per proteggere e dare maggior valore ai propri investimenti. Singapore ha sviluppato negli ultimi anni il settore del private bankinge detiene la leadership di questo settore in tutto il continente asiatico e, secondo alcuni, sta conquistando anche la leadership mondiale. Oltre al tradizionale mercato asiatico di ricchi imprenditori, le 205 banche di Singapore stanno sempre più sviluppando prodotti e servizi offshore per gli investitori nordamericani, europei ed australiani. Ma davvero Singapore è attualmente il migliore paese per quanto riguarda le banche offshore?

Molti investitori occidentali, sono alla ricerca di servizi bancari, erogati via internet ed in lingua inglese, in paesi che siano al di fuori della zona di influenza di Stati Uniti ed Unione Europea.

Singapore è uno dei paesi più prosperi del mondo ed è divenuto uno dei più importanti centri finanziari del mondo, con un’economia altamente sviluppata. Il suo quadro normativo è flessibile, il potere giudiziario è indipendente e il sistema giuridico di ispirazione anglosassone, è una delle fondamenta del successo del paese.

Come in altri centri finanziari offshore, gli interessi che i correntisti maturano sui depositi bancari e i redditi di provenienza estera, dividendi compresi, sono esenti da tassazione. Inoltre a Singapore non esistono imposte sulle plusvalenze immobiliari, depositi bancari e investimenti.

I conti correnti possono essere aperti in tutte le principali valute. Costituiscono un'eccellente copertura per coloro che prevedono la svalutazione del dollaro o dell’euro nei mesi e negli anni futuri. I conti possono essere intestati a soggetti stranieri quali enti, consorzi, società e persone private, con una garanzia di privacy molto alta. Per chi necessita di eludere qualsiasi segnalazione, esistono le holding personali. Il segreto bancario a Singapore, non solo è previsto dalla legge, ma fa parte della cultura d’impresa nazionale. Infatti, le autorità fiscali di Singapore non hanno alcun accesso ai conti bancari individuali.

Come un pò in tutta l’Asia in generale, molti affari a Singapore sono tradizionalmente effettuati in contanti. A Singapore esiste una banconota da 10.000 dollari, la più grande banconota al mondo, che vale più di 6.000 euro (2012).

Come accedere ai servizi bancari di Singapore se non si è ivi residenti? Molto semplice, basta aprire un conto corrente di base o un conto di risparmio presso un qualsiasi istituto bancario.

Uno degli svantaggi del sistema bancario a Singapore è che per l’apertura di un conto, è necessario recarsi di persona in banca. Le norme bancarie vigenti, non consentono l’apertura di conti a mezzo posta (a meno che il cliente non sia già conosciuto dalla banca).

L’unica eccezione possibile a questa regola, è di aprire un conto presso una delle banche di Singapore che inviano i propri funzionari nelle abitazioni dai propri clienti in tutto il mondo. Naturalmente il servizio è offerto alla clientela più ricca. I clienti della HSBC (Honk Konk and Shangai Banking Corporation), per esempio, possono aprire conti presso la HSBC di Singapore tramite uffici locali sparsi in tutto il mondo. Tuttavia, non è consigliabile aprire un conto a Singapore, tramite una succursale bancaria al di fuori di Singapore, se si vuole avere un perfetto segreto bancario: aprendo un conto da filiali estere rimangono tracce permanenti dei conti aperti in giurisdizioni che non sono Singapore.

L’apertura del conto è molto semplice. Se si sceglie una banca commerciale, come per esempio DBS Bank o United Overseas Bank, sono sufficienti poche centinaia di euro per aprire un conto. Se invece si desidera un servizio personalizzato e somme maggiori da depositare, diciamo oltre un centinaio di migliaio di euro, basta contattare uno degli uffici di private banking, molto più discreti e con una maggiore offerta di servizi. Se poi ne scegliete uno di basso profilo, avrete una protezione della privacy inattaccabile.

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IL TRUST

 

 

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IL TRUST:

A cura di: Avv. Simone FAZZARI – Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

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La figura del Trust è un'immensa novità nel panorama giuridico italiano come in tutti quei sistemi che hanno le loro radici nel Diritto Romano (il cd. ceppo Romano-germanico). In Italia tale sistema è stato ufficialmente introdotto dalla legge 364/89, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992, non da ieri, quindi. Questa legge altro non è che la ratifica "sic et simpliciter" della convenzione dell'Aja sulla legge applicabile al Trust avvenuta il 1° luglio 1985.

Il Trust, tuttavia, è un istituto giuridico che viene applicato nei paesi di common law (Inghilterra prima fra tutti) già da oltre cinque secoli. Ma allora perché una figura così importante altrove ci ha messo tanto tempo prima di entrare ufficialmente nel nostro ordinamento e, comunque, ce ne metterà ancora molto per entrare nella prassi privatistica del nostro Paese? La risposta è semplice. I due grandi sistemi civili (common law e civil law) sono profondamente diversi fra loro e i presupposti per l'applicabilità o meno degli istituti tipici dell'uno all'interno dell'altro sono diversi fin dalle più profonde radici.

Infatti il nostro civil law, ad esempio, basa il concetto di proprietà come un monolito inscalfibile ed assoluto, lo si può frazionare - sulla carta - ma alla fine, magari dopo decenni, esso torna tale e quale come era prima. Il suo magnetismo è assoluto. Da noi un bene, soprattutto immobile, può fare tutti i giri che vuole, può essere locato, affittato, dato in usufrutto, in gestione e altro, ma "il proprietario" c'è sempre, una persona o un'entità è sempre individuabile ed individuato. Potremmo definirlo come un cane legato ad uno di quei guinzagli che si accorciano e allungano a piacere, basta premere un pulsante e il cane, volente o nolente, torna vicino al suo padrone.

Così non è per il Trust. In esso non esiste la figura della proprietà o del proprietario. Esiste la figura del bene (mobile, immobile o quant'altro), di colui che lo cede in gestione, di colui che lo gestisce, e di colui che trae i benefici della gestione.

Le figure sono in genere tre (ma possono essere anche meno o più, a seconda della giurisdizione che regola il trust). Il primo è il cd. settlor, o meglio, il disponente. Questa persona è quello che prima aveva in proprietà (come la intendiamo noi) il bene che viene ceduto al Trust. Questi nomina una persona (o entità) terza cd. Trustee (gestore) il quale ha la gestione del bene contenuto nel Trust. Questi ha la piena facoltà di gestire i beni (ufficialmente) come meglio crede, può venderli e con i soldi acquistare altri beni, può affittarli, insomma può fare (sempre ufficialmente) di tutto senza che il disponente possa dire A sugli atti che il gestore compie. Ma il bello è che il gestore non è neanche lui proprietario (come lo intendiamo noi) del bene. Terza figura è quella del (o dei ) cd.beneficiary (beneficiario). In genere è la figura più comoda perché gode dei benefici della gestione del trustee, si può dire che campa di rendita.

A questo punto giova un esempio pratico: il disponente cede in Trust un suo appartamento, nomina un gestore, che può essere il cognato, e nomina altresì come beneficiaria la moglie. Il gestore decide che per far fruttare al meglio l'appartamento conviene affittarlo; L'affitto, quando percepito, viene versato alla moglie beneficiaria. Chiaramente la somma viene decurtata delle spese e delle tasse che l'appartamento richiede e queste possono essere, e in genere è così, addebitate al Trust. In tutto ciò il disponente (in via ufficiale) non ha voce in capitolo.

In altre parole il bene ceduto in Trust non è di nessuno, è un bene che "galleggia" senza essere attraccato in nessun porto.

Sperando di essere riuscito a spiegare, necessariamente per sommi capi, cosa sia un "Trust", si può cominciare a fantasticare sulle sue ILLIMITATE utilizzazioni. Altro esempio: viene conferita in Trust una somma di denaro, il trustee quei soldi può investirli in un fondo comune, può comprarci immobili, automobili, noccioline, può acquistare direttamente partecipazioni societarie essendo il gestore di "un qualcosa" (Trust) che può nominare membri di consigli di amministrazione ecc. ecc.

Prima obiezione (fra le tante) che vengono mosse da chi è ancorato saldamente al nostro ordinamento romanistico: "ma se io trasferisco i miei beni al Trust, come faccio a controllare il Trustee affinché non faccia stupidaggini con quello che prima era mio?" Domanda legittima e pregnante. Ecco che entrano in gioco una serie di accorgimenti pratici. 1) il disponente può nominare uno o più cd. Protector (controllori) i quali hanno il compito, appunto, di controllare che la gestione sia conforme a ciò che da noi si chiama "la diligenza del buon padre di famiglia", ma attenzione, questo non può avere un potere di veto così forte da limitare le scelte del gestore, altrimenti il Trust non è più tale e quindi considerato nullo in tutte le sue parti; 2) Il disponente, in genere, parallelamente all'atto che istituisce il Trust, consegna al gestore una cd. letter of wishes (lettera dei desideri), la quale ufficialmente non può esistere e non esiste, ma c'è, dove il disponente "invita" il trustee a gestire secondo certe direttive ivi indicate; 3) la tutela giurisdizionale.Infatti il Trustee è comunque obbligato a gestire i beni secondo il criterio del buon padre di famiglia, quindi se il disponente, il beneficiario o il controllore si accorgono che il gestore non segue certi canoni e obbiettivamente guida i beni verso una direzione di sicuro disfacimento degli stessi, possono ricorrere al giudice affinché questo "torni sulla retta via" tramite i poteri affidati dalla legge ai giudici e, contestualmente, condanni il gestore al risarcimento dei danni prodotti dalla sua malagestio.

In genere, però, se un gestore vuole fare il furbo può farlo, ma non di più o di meno di un promotore finanziario, un assicuratore o un commercialista che per lavoro maneggia i nostri soldi. Il problema è quindi di fiducia nei confronti del gestore che deve essere persona (o entità) seria e professionale.

Per concludere distinguiamo i cd. Trust interni da quelli esteri. I primi sono quelli costituiti in Italia, anche se regolati da una legge che il disponente può scegliere (legge inglese o piuttosto quella delle Bahamas, British Virgin Islands, Panama o altra giurisdizione estera). I secondi sono quelli costituiti all'estero, anche se comprendenti beni siti in Italia. In un'ottica di Tax optimization o di un buon tax planning i secondi sono sicuramente da preferire in quanto in Italia la legislazione fiscale è molto severa e capillare. I trust interni possono essere usati sia a fini ereditari sia a fini di assets allocation and managment sfruttando la non titolarità dei beni in capo ad alcuno. Può essere comodo per evitare incursioni di creditori o curatori fallimentari, il tutto, naturalmente, deve essere conforme a quanto prescrivono le leggi in materia.

Il trust è come un vestito di alta sartoria, non ce nè uno uguale all'altro, ognuno deve essere fatto (e può essere fatto) su misura e a seconda delle occasioni per cui s'intende sfruttarlo.

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