ITALIA DEMOCRATICA.

PER RENDERE L'ITALIA UN PAESE DEMOCRATICO


PROPONGO ALCUNE MODIFICHE PER RENDERE L'ITALIA UN PAESE DEMOCRATICO E FEDERALE,da realizzare per mezzo di un'Assemblea Costituente di semplici cittadini eletti, non politici.Nuovo art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme previste da articoli specifici della Costituzione. Il primo modo per esercitare la sovranità è quello di scrivere la Costituzione democratica, che i politici dovranno rispettare, pena l'esilio.Nuovo Art.5 La Repubblica è uno Stato federale, con un Presidente della Repubblica, una Camera di deputati eletti, un Senato di cittadini estratti a sorte tra i cittadini che non sono mai stari eletti ad alcun organo elettivo, un Presidente del Consiglio, un Governo nazionale composto da Ministri scelti dal Presidente del Consiglio. Gli Enti locali amministreranno in maniera indipendente, con la stesse regole e strutture decise dalla Camera e con l'approvazione del Senato.nuovo art. 51 Tutti i cittadini italiani, dei due sessi, possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.Si può candidare al Parlamento solo chi ha i requisiti di onestà, e non è in conflitto d'interessi. E' espressamente vietato la candidatura e l'elezione di chi è stato condannato per reati contro lo Stato con pena oltre un anno di prigione. E' vietato la candidatura e l'elezione di chi è sottoposto a processo per reati di corruzione, concussione, peculato, truffa a danno dello Stato, falso in bilancio, aggiotaggio, appropriazione indebita. E' vietato candidarsi al parlamento ed ad altri organi elettivi nei primi 5 anni successivi a condanna per evasione fiscale e frode fiscale per un valore superiore a 5.000 euro. E' vietato candidarsi anche se si è stati assolti per prescrizione. E'vietato candidarsi a tutti coloro che hanno società con sede legale all'estero. Nessun cittadino italiano può essere eletto in Parlamento, o ad un altro organo elettivo, più di due volte, (eccetto i segretari di partito in carica, che possono candidarsi una terza volta). Nessuno può essere eletto nei vari organi elettivi, complessivamente oltre i 20 anni.E'vietato candidarsi al Parlamento italiano ed europeo, sia al proprietario, sia ai componenti di una famiglia proprietaria di quote superiori al 5% di reti tv, o giornali, a diffusione sovraregionale. Le altre condizioni sono previste dalla legge ordinaria.Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento ed ha il diritto di conservare il posto di lavoro, senza stipendi o altre indennità.Nuovo art. 53 Tutti devono contribuire alle spese pubbliche in proporzione sia del reddito che del patrimonio. nuovo art. 55 Il Parlamento è composto della Camera dei deputati, composta da 350 eletti, scelti dai cittadini nelle liste dei vari partiti o presentatisi come indipendenti, se hanno avuto almeno 500 firme di cittadini che ne hanno sostenuto la candidatura e da un Senato dei cittadini, composto da 120 senatori estratti a sorte tra coloro che hanno almeno un diploma di maturità ed un'età compresa tra 30 e 75 anni, sono incensurati e non sono in conflitto d'interessi e non sono mai stati eletti a organi elettivi pubblici. Se esiste conflitto deve essere risolto prima della proclamanzione della convalidazione dell' estrazione.nuovo art. 57 Il Senato dei cittadini controlla l'operato della Camera, in modo sia rispettoso della Costituzione democratica ed ha potestà legislativa sulle materie di competenza delle Regioni e mista.nuovo art. 59 Sono aboliti i senatori a vita. Il Presidente della Repubblica, al termine del suo mandato, che deve essere unico, rientra alla Camera fino alla fine della legislatura e poi, per farne parte, deve candidarsi come qualsiasi cittadino.nuovo art.66 I casi di ineleggibilità e di incompatibilità all'elezione al Parlamento sono vagliati e giudicati da una Commissione mista di 11 parlamentari della Commissione elettorale e 11 giudici di Cassazione, estratti a sorte dal Presidente del Tribunale di Roma, sotto la presidenza del Presidente della Corte Costituzionale.nuovo art.69 Gli emolumenti dei parlamentari devono essere non superiori a 7 volte lo stipendio di un impiegato statale. Il collaboratore del deputato verrà assunto a tempo determinato dalla Camera, per cui la relativa indennità al deputato viene abolita.Nuovo art. 75:1) È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono duecentocinquantamila elettori o tre Consigli regionali o Province autonome.Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, senza alcun quorum di validità.La legge determina le modalità di attuazione del referendum.2) E' indetto referendum popolare promulgativo per deliberare nuove leggi o atti aventi valore di leggi o per modificare quelle esistenti, quando lo richiedono duecentocinquantamila elettori o tre Consigli regionali o Province Autonome. Il Referendum popolare promulgativo è ammesso in tutti i casi previsti dalla Costituzione.Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.nuovo art. 116 ( da aggiungere ai commi precedenti) Rispetto al pagamento delle tasse, dell'Irpef, delle imposte dirette, valgono per le Regioni le stesse norme che devono essere indicate nella legge del federalismo fiscale.L'autonomia delle Regioni esclude qualsiasi diversità di contribuzione delle Regioni allo Stato e viceversa. Nuovo art. 138:Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottatesecondo queste modalità:1) dopo essere state approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera e del Senato, vengono sottoposte dopo 6 mesi, all' approvazione popolare mediante Referendum. Se al Referendum la legge di revisione non viene approvata dalla maggioranza dei voti validi, non può essere ripresentata alle Camere prima di 24 mesi, nella stessa sostanza.2) Le leggi costituzionali possono essere di inziativa popolare e vengono sottoposte a referendum popolare,quando ne facciano la proposta di legge da trecentomila elettori o quattro Consigli regionali e Province Autonome. In questo caso viene indetto il Referendum 6 mesi dopo che la domanda è stata verificata e validata dalla corte Costituzionale.La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.