ITALIA DEMOCRATICA.

MEDIATRADE, RINVII A GIUDIZIO


Da l'Unità.Mediatrade: si attende rinvio a giudizioL'avviso di conclusione delle indagini preliminari - emesso oggi nei riguardi di Silvio Berlusconi, del figlio Persilvio, di Fedele Confalonieri ed altri indagati dell'inchiesta Mediatrade - è previsto dall'articolo 415 bis del codice di procedura penale e, solitamente, prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, con la quale viene esercitata l'azione penale. Il pm, infatti, non deve informare l'indagato se decide di chiedere l'archiviazione delle indagini preliminari.L'avviso di conclusione delle indagini ha funzione di garanzia per l'indagato e contiene la sommaria enunciazione del fatto e le norme violate. La garanzia principale data all'indagato è che egli viene avvertito che può prendere visione ed estrarre copia del fascicolo delle indagini: è il momento della discovery, cade la segretezza e l'indagato viene a conoscenza non solo del fatto contestato, ma anche degli atti sui quali si regge l'accusa. Entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso di conclusione delle indagini - che viene notificato anche al difensore - l'indagato può presentare richieste o memorie, chiedere al pm il compimento di ulteriori indagini o chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.Queste attività, salvo l'ultima, non pongono un obbligo per pm; l'unico obbligo è l'interrogatorio, che deve essere compiuto perchè è un momento di esercizio del diritto di difesa. Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, degli esiti degli accertamenti eventualmente disposti su richiesta della difesa e del contenuto dell'interrogatorio (se richiesto dall'indagato), il pm valuta se esercitare l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato (che solo allora diventa imputato) o richiedere al gip l'archiviazione delle indagini preliminari.