Cava Manara

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STATUTO DEL "COMITATO A TUTELA DEL TERRITORIO CAVESE" TITOLO 1  Denominazione - Sede Articolo 1Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Pavia, corso Mazzini 10, presso lo studio Quaini Zamparutti, un Comitato che assume la denominazione di "COMITATO A TUTELA DEL TERRITORIO CAVESE" TITOLO 2 Scopo – OggettoArticolo 2Il Comitato è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per:  a.      L'attivazione di ogni possibile atto volto a contrastare la costruzione dell'autostrada Broni-Mortara e delle varianti ad essa connesse; b.     La creazione di infrastrutture e mezzi che permettano il perseguimento dello scopo sopra esposto; c.      La promozione di iniziative atte a tutelare la salute, l'ambiente, il territorio, la qualità della vita e il patrimonio immobiliare dei cittadini di Cava Manara.  d.      L'organizzazione e gestione di eventi culturali, dibattiti, seminari, convegni e mostre finalizzati a informare e coinvolgere la popolazione anche con proposte di viabilità alternativa e di sviluppo territoriale sostenibile. e.      L'attività editoriale nell'ambito di competenza. f.      La promozione e gestione di attività intercomunali e di reti territoriali con realtà analoghe. g.      L’attivazione di relazioni con la Pubblica Amministrazione. TITOLO 3 SociArticolo 3Il numero dei soci è illimitato.Possono essere soci del Comitato le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.Articolo 4Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del ComitatoArticolo 5La qualifica di socio dà diritto a: 1.      Partecipare a tutte le attività promosse del Comitato2.      Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;3.     Godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I Soci sono tenuti: 1.     all'Osservanza dello Statuto, del Regolamento organico (se esistente) e delle deliberazione assunte dagli organi sociali;2.      al pagamento del contributo associativo.Articolo 6I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito dall'organo direttivo in funzione dei programmi di attività.Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio direttivo ed ogni caso non potrà mai essere restituita.Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. TITOLO 4 Recesso – Esclusione Articolo 7La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.Articolo 8Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio:   a.      che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione; b.      che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; c.      che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato d.      che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, al ComitatoArticolo 9Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'articolo 8, e devono essere motivate.II socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel Libro Soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. TITOLO 5 Risorse economiche - Fondo ComuneArticolo 10Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività dalle quote degli associati e da contributi volontari. Il fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste. ESERCIZIO SOCIALEArticolo 11L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro 4 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. TITOLO 6 Organi del ComitatoArticolo 12Sono organi del Comitato a) l'assemblea degli associati;b) il consiglio direttivo;c) il presidente;d) il collegio dei revisori dei conti (qualora eletto) ASSEMBLEEArticolo 13Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 20 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine ­del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante diverse modalità quali la affissione dell'avviso nei locali della sede, e\o l'invio di lettera semplice, e\o invio di fax, e\o invio tramite e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza. Articolo 14L'assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto economico e finanziario;b) procede alla elezione dei membri del consiglio direttivo ed, eventualmente, dei membri del collegio dei revisori dei conti;c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;d) approva gli eventuali regolamenti.Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio dei revisori dei conti (se eletto) o da almeno 1/10 degli associati.In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.Articolo 15Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno,degli associati aventi diritto.In seconda convocazione, a distanza di almeno 1 ora dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza semplice dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.Articolo 16L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento del Comitato nominando i liquidatori.Le delibere delle Assemblee, sono valide, a maggioranza qualificata dei 3/5 (tre quinti) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei 3/5 (tre quinti) degli associati per la delibera di scioglimento del ComitatoArticolo 17L'Assemblea è presieduta dal presidente del Comitato ed in sua assenza dal vice­presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea. CONSIGLIO DIRETTIVOArticolo 18Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri scelti fra gli associati maggiorenni.I componenti del consiglio restano in carica per 1 anno e sono rieleggibili.Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vice-presidente, il segretario ed il cassiere.Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnata a mano, non meno di 8 giorni prima dell'adunanza.Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei componenti, ovvero in mancanza di una convocazione ufficiale anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.Le deliberazioni sono prese a unanimità dei presenti. ­ Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Comitato.Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al consiglio: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;b) redigere  il rendiconto economico e finanziario;c) predisporre i regolamenti interni;d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita del Comitatog) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitatoh) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.Articolo 19Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio decadano dall'incarico, il consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea" che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio. PRESIDENTEArticolo 20 PresidenteIl presidente ha la rappresentanza legale e la firma del Comitato. AI presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice-presidente.In caso di dimissioni, spetta al vice-presidente convocare entro 15 giorni il direttivo per l'elezione del nuovo presidente.Articolo 21Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)Il collegio dei revisori dei conti viene eletto dal direttivo ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri effettivi e 2 supplenti, anche non soci e resta in carica 1 anno ed elegge al proprio interno il presidente. Il collegio dei revisori dei conti deve controllare l'amministrazione del Comitato, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo ed alle assemblee ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALIArticolo 22Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività del Comitato, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.Tali documenti sociali, conservati presso Ia sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. TITOLO 7 ScioglimentoArticolo 23Lo scioglimento del Comitato può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevoledi almeno i 3/5 (tre quinti) degli associati aventi diritto di voto.In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività culturale, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. NORMA FINALE Articolo 24Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.