Etnicarchia

Depurazione: ancora novità


Nonostante l'ANCI Lombardia inviti i comuni a "temporeggiare", la giurisprudenza fa il suo corso ed i tribunali di vario livello iniziano ad applicare la sentenza della Corte Costituzionale. Corte dei conti della Calabria:http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/dicembre2008/05122008/033.pdfCorte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Campania“La Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Campania, con parere n. 24 del 06/11/2008 ha interpretato la sentenza della Corte Costituzionale sul problema della mancata realizzazione dei depuratori ai fini del calcolo della tariffa, sancendo interessanti principi. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 335/2008 del 10 ottobre 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.14, c. 1, della l. n. 36/1994, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” e ai sensi dell’art. 27 della l. n.87/1953, l’illegittimità costituzionale, dell’art. 155, c. 1, primo periodo, del d.lvo n. 152/2006, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”. La pronuncia di incostituzionalità delle norme suddette, colpisce la norma sin dalla sua origine, con incidenza, quindi, anche sulle situazioni pregresse, salvo il limite invalicabile del giudicato, con le eccezioni espressamente previste dalla legge e salvo altresì il limite derivante da situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili. Ciò implica:- - in primo luogo che le norme colpite dalla pronuncia di incostituzionalità non trovano più alcuna possibilità di applicazione, in coerenza con quanto disposto dall’art. 136 della Costituzione e 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948; - in secondo luogo che, in applicazione dell’art. 13, c. 1, della l. n. 36/1994 e delle norme di diritto privato circa i rapporti corrispettivi, la quota di tariffa non è dovuta in difetto di erogazione del servizio da parte dell’ente pubblico, sia che essa dipenda dalla inesistenza che dal mancato funzionamento del servizio. In coerenza con la motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, deve ritenersi inoltre che tale conclusione valga non solo per il servizio di depurazione ma anche per quello di fognatura”.