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Ocse


  Ocse: a marzo disoccupazione stabile (7,5%)Il tasso di disoccupazione Ocse è rimasto stabile al 7,5 % a marzo con un numero di senza lavoro pari a  45,9 milioni di unità, 4 milioni in meno rispetto al picco registrato ad aprile 2010, ma ancora 11,3 milioni in più rispetto al luglio 2008.Il tasso di disoccupazione femminile è aumentato di 0,1 punti percentuali (al 7,7%), mentre il tasso di disoccupazione per gli uomini è sceso di 0,1 punti percentuali (al 7,4%). Per entrambi i generi comunque su base annua si registra un calo rispettivamente di 0,4 e 0,5 punti percentuali.Il tasso di disoccupazione giovanile, al 15,5% a marzo, è in calo di 0,8 punti percentuali rispetto ad un anno fa, ma è ancora 2,5 punti superiore al luglio 2008. La disoccupazione giovanile, conclude l'Ocse, resta eccezionalmente elevata in diversi paesi dell'area euro come la Grecia (al 56,8% a gennaio, l'ultimo mese disponibile), Spagna (al 53,9%), Italia (al 42,7%), Portogallo (al 35,4%) e la Repubblica slovacca (al 32,5%).Questo articolo è stato pubblicato in Ocse il 14 maggio 2014.ModificaINAILLascia una risposta
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Inail - Aumento in via straordinaria indennità danno biologicoLa legge di stabilità 2014 ha previsto un incremento dell'indennizzo del danno biologico e a seguito del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, l'Inail ha emanato la circolare n.26 del 9 maggio c.a. con le prime istruzioni operative. Trattandosi anche questa volta, come nel 2008 , di un incremento in via straordinaria, il legislatore ha utilizzato la stessa formula e dunque, in attesa di un meccanismo automatico di rivalutazione, a decorrere dal 1 gennaio 2014 le indennità aumentano del 7,57% ovvero in misura non superiore al 50% della variazione Istat negli anni dal 2000 al 2012, entro un limite di spesa annua di 50 milioni di euro.Per quanto riguarda i ratei di rendita (dal 16% in poi), l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, mentre per gli indennizzi in capitale (6 - 15%), si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a partire dal 1° gennaio 2014. Ovviamente, nei casi di revisione e aggravamento, l'aumento si applica solo agli importi erogati a seguito di provvedimento emanato a far data dal 1° gennaio 2014.