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 Assegno per il nucleo familiare dei comuniHOME > INFORMAZIONI > PRESTAZIONI A SOSTEGNO REDDITO > ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DEI COMUNISalta il menu di navigazione del canaleMenu di navigazione del canaleLa riforma delle pensioniArea dedicataLa pensioneLavoratori migrantiArea dedicataI contributi da lavoroI contributi individualiPrestazioni a sostegno redditoLavoro accessorioArea dedicata Disoccupazione agricolaTutto FamigliaArea dedicataAssistenza termale ed alberghieraIndennità di disoccupazione ASpIIndennità di disoccupazione Mini-ASpIIndennita' di disoccupazione ASPI ai lavoratori sospesiMobilitàMobilità in derogaCassa integrazione guadagni ordinaria industria ed ediliziaCassa integrazione guadagni straordinariaCIG in derogaTFR-Crediti Diversi-Previdenza ComplementareAssegni familiariAssegno al nucleo familiareCertificati medici onlineMalattia Maternità e PaternitàCongedi papàAssistenza ai disabiliAssegno Cure TubercolariCure Balneo TermaliSussidi (LSU; LPU)Donatori di sangueRichiamo alle armiSoccorso alpinoAssegno congedo matrimonialeAssegno maternità dello stato e dei comuniCongedi parentali e riposi per allattamentoVoucher baby sitting - asili nidoL'ISEEContratti di solidarietàInvalidità civile: l'elenco dei medici certificatoriApprofondimenti PrestazioniAmministrazione trasparenteAziende, consulenti e professionistiGestione Fondi Gruppo Poste italianeArea dedicataGestione Lavoratori Spettacolo e SportArea dedicataGestione Dipendenti PubbliciArea dedicataAssegno per il nucleo familiare dei ComuniCOSA E'È un assegno concesso in via esclusiva dai Comuni e pagato dall'Inps, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.COSA SPETTAUn assegno mensile al nucleo familiare per tredici mensilità.A CHI SPETTAHanno diritto all'assegno per il nucleo familiare dei Comuni: i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi;nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l'assegno. Per l'anno 2014 l'ISE è pari a 25.384,91 euro per un nucleo di 5 componenti di cui almeno tre figli minori.  LA DOMANDA Deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al nucleo familiare (ANF).Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.) in corso di validità.I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, con proprio provvedimento dispone il mandato di pagamento all'Inps dandone contestuale comunicazione al cittadino richiedente. L'Inps provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati riguardanti il mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Il Comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca. QUANDO SPETTASpetta in presenza di:nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l'assegno.  DECORRENZA E TERMINE DEL DIRITTOIl diritto decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest'ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.Il diritto all'assegno cessa:Dal 1° di gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito del reddito oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo. QUANTO SPETTAL'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Per l'anno 2014 l'importo è pari in misura intera a euro 141,02 mensili.Leggi questo articolo in formato PDFTorna suall'inizio del contenuto.