Bonus 80 euro strutturale: come funziona
In sostanza, le norme sono le stesse già previste con la circolare Inps n. 96/2014, che era relativa al bonus 80 euro dell'anno scorso. La principale differenza, come è noto, è che la manovra ha trasformato il credito d'imposta in una detrazione. Non cambia nulla in materia di aventi diritto, requisiti, modalità di erogazione.Bonus IRPEF: calcolo credito d'imposta nel 730Il bonus IRPEF è quindi riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti e assimilati, mentre restano esclusi i pensionati. Il limite di reddito è pari a 24mila euro annui per il bonus pieno (960 euro), mentre sopra questa cifra e fino a 26mila euro il bonus spetta in maniera ridotta: in questo caso l'aumento in busta paga è pari al rapporto fra la cifra di 26mila euro, diminuita del reddito complessivo, e l'importo di 2mila euro. Restano esclusi gli incapienti, ovvero coloro che hanno un'imposta lorda di ammontare inferiore alla detrazione da lavoro dipendente (in pratica, i redditi fino a 8mila euro circa).Per quanto riguarda i disoccupati, l'INPS specifica che per coloro che percepiscono i nuovi ammortizzatori sociali previsti dal decreto attuativo del Jobs Act, ovvero NASPI e DISCOLL, si applicano le stesse regole che erano già state previste per l'ASPI. Sono dettagliare nella circolare 67 del 2014. Trattandosi di prestazioni che vengono erogate dall'INPS, sarà lo stesso istituto a calcolare il bonus 80 euro erogandolo automaticamente, e calcolandolo in rapporto ai giorni di erogazione della prestazione.NASPI, ASDI e DISCOLL: a chi spetta l'assegnoRicordiamo molto brevemente che la NASPI spetta a tutti coloro che avevano precedentemente diritto all'ASPI (in pratica i lavoratori dipendenti del privato che perdono involontariamente il lavoro o si dimettono per giusta causa), mentre la DISCOLL è un nuovo trattamento di disoccupazione riconosciuto ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, non pensionati e senza partita IVA, che prende il posto della Una Tantum CoCoPro 2014.da Pmi.it (Fonte: messaggio INPS 2946/2015).