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INAIL


 Dal 1° luglio rivalutazione delle prestazioni Inail
Dal 1°luglio 2015 le prestazioni Inail dovranno essere rivalutate. Il Consiglio di Amministrazione dell'Inail ha inoltrato al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali la delibera relativa agli aumenti per l'emanazione dei decreti previsti per legge.L'Inail con delibera dell'11 maggio ha fissato gli aumenti delle prestazioni economiche nei confronti degli infortunati e dei tecnopatici dal 1 luglio 2015. E' un adempimento che l'Istituto compie ogni anno in virtù di quanto previsto dall'art.11 del decreto leg.vo 38/2000 in base al quale le prestazioni sono rivalutate annualmente, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Si tratta degli incrementi che riguardano la parte patrimoniale della rendita Inail (dal 16% al 100%); nulla a che vedere dunque con l'indennizzo del danno biologico ( 6-15% e quota danno biologico dal 16 al 100%) che ancora, come è noto, non è soggetto all'adeguamento annuale ma che in virtù della legge di stabilità, dal 1° gennaio 2014 ha subito un aumento, in via straordinaria, del 7,57%.Ciò premesso di seguito si illustrano i parametri fondamentali della rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Inail nei settori Industria, Agricoltura e per i  medici e tecnici di radiologia, considerato che la variazione dei prezzi, calcolata dall'Istat, è pari allo 0,19%.Settore IndustriaLa retribuzione media giornaliera, fissata per il 2014 in euro 76,67 viene rivalutata dello 0,19% risultando pari a euro 77,12.Dal 1 luglio 2015 i nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita (ottenuti moltiplicando per 300 detta retribuzione diminuita del 30% per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale) saranno i  seguenti:  • limite minimo euro  16.195,20 (in precedenza euro 16.163,70); • limite massimo euro 30.076,80 (in precedenza euro 30.018,30). Inoltre - per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 2015 - alle retribuzioni effettive si applicheranno i seguenti coefficienti di rivalutazione a seconda del periodo in cui si è verificato l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale:  per il 2014 e precedenti                      1,0019per l'anno 2014 e 1° semestre 2015    1,0000.  Settore Agricoltura  La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente dei lavoratori a tempo determinato, dal 1° luglio 2015, è di euro 24.440,95. Nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale, dal 1° gennaio 1982, come è noto, i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi sono quelli vigenti nel settore industriale.  Per i lavoratori autonomi si prende a riferimento, dal 1 giugno 1993 (ai sensi dell'art.14 Legge 243/1993) il minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria, ovvero euro 16.195,20. Le rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 saranno invece riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di euro 24.440,95.Come per il settore industria, per le rendite relative ai superstiti di tutti i lavoratori agricoli deceduti a far data 1 gennaio 2014, il riferimento retributivo deve essere il massimale  previsto per i lavoratori dell'industria  (quindi 30.076,80) secondo quanto sancito dalla norma della legge di stabilità 2014. Per i lavoratori deceduti prima del 1°gennaio 2014  la rendita ai superstiti, si ricorda , va calcolata sulla base della retribuzione convenzionale.Marittimi  I nuovi massimali retributivi risultano i seguenti:  a)     per i comandanti e capi macchinisti euro                 €     43.310,59 b)     per i primi ufficiali di coperta e di macchina euro      €     36.693,70c)     per gli altri ufficiali euro                                         €     33.385,24Medici esposti a radiazioni ionizzanti  La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento dal 1° luglio 2015, è di euro 60.057,27 che scaturisce dalla moltiplicazione della precedente retribuzione annua convenzionale per il coefficiente di variazione (euro 59.273,59 x 1,0019).  Assegno per assistenza personale continuativa e assegno "una tantum" in caso di morte. L' assegno per assistenza personale continuativa, è elevato da euro 532,21 a euro 533,22 e l'assegno "una tantum" in caso di morte,  passa da euro 2.132,45 a euro 2.136,50 per entrambi i settori industriale ed agricolo.  L'Inail ha provveduto ad inviare la delibera al Ministero del lavoro per l'emanazione dei relativi decreti attuativi; sarà pertanto nostra cura informare non appena saranno pubblicati sul sito del Ministero