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 Corte UE - No al turismo del welfareNessun sussidio di disoccupazione per chi, in cerca di lavoro, arriva in uno stato europeo che prevede l'erogazione di tale indennità, ma solo per i suoi cittadini.I giudici hanno stabilito che "il diritto alla parità di trattamento può essere invocato solo "il soggiorno sul territorio dello stati membro ospitante rispetta i requisiti di cui alla direttiva 28/2004 sulla cittadinanza".In sintesi, chi si è trasferito e si trova in stato di disoccupazione involontaria, dopo aver lavorato per meno di 1 anno ha diritto al sussidio e conserva lo status di occupato e il di soggiorno per almeno 6 mesi, ma trascorso il semestre e se non si è mai lavorato "lo stato ospitante può rifiutare qualsiasi prestazione di assistenza sociale".