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LO STALKER


Premessa.La traduzione letterale di “stalker” è “colui che segue furtivamente la preda”. Si tratta di una categoria di criminali fin troppo sottovalutata. Sono quelle persone (soprattutto uomini) che seguono la gente (soprattutto donne), si appostano, aspettano sotto casa o fuori dal lavoro, fanno telefonate anonime. Di solito si tratta di ex che non si rassegnano alla fine di un rapporto, ma spesso sono veri e propri maniaci che hanno sviluppato un’ossessione nei confronti di una persona e hanno deciso di diventare la sua ombra. A volte dall’ombra scivolano fuori, passano ai fatti e aggrediscono la “preda”. La rapiscono e/o la violentano, qualche volta la uccidono. Ricordo il caso di Debora Rizzato, 23 anni, uccisa dal proprio persecutore in un parcheggio nel novembre dello scorso anno. Da anni e anni la molestava, e le denunce erano solo servite a fargli scontare un (evidentemente) troppo breve periodo di detenzione. Che ovviamente era scattata solo quando l’individuo era passato ai fatti, violentandola che era ancora ragazzina. Una denuncia contro una persona che si “limita” a importunare, purtroppo, non serve praticamente a niente. In Italia non ci sono vere e proprie leggi contro lo stalking. Rassicurante, no?J. Reid Meloy ha identificato una serie di caratteristiche che contraddistinguono gli stalkers e le loro vittime:1. Sia gli stalkers che le loro vittime generalmente sono più anziani dei criminali in genere e delle rispettive vittime; di solito sono nella fascia tra i 40 e i 50 anni.2. Generalmente gli stalkers hanno precedenti criminali, psichiatrici o di abuso di sostanze stupefacenti. Possono soffrire di disordini mentali come dipendenza da alcol e droghe, disturbi dell’umore o schizofrenia (disturbi cosiddetti dell’Asse I).3. Gli stalkers possono soffrire anche di disturbi dell’Asse II: disordine paranoie di personalità e disordine di personalità dipendente.4. Molti stalkers non sono psicotici nel momento in cui commettono il crimine dello stalking.5. Le ricerche hanno indicato che lo stalking è una patologia dell’affettività, evidenziata da alterazioni affettive durante l’infanzia e recenti perdite nell’età adulta precedenti l’inizio dell’attività di stalking.6. Almeno metà degli stalkers minacciano le proprie vittime, e anche se la maggior parte delle minacce non sono portate a compimento, il rischio di violenza aumenta quanto più le minacce sono precise.Lo stalking sembra implicare il seguire ossessivamente la vittima,
sebbene non in conformità con la definizione di “ossessivo” del DSM IV, ed è caratterizzato dal pensiero collegato all’oggetto: gli stalkers ossessivi pensano e/o fantasticano costantemente sulle loro vittime. Queste fantasie possono essere orientate verso amore, rabbia o vendetta.Sebbene gli stalkers raramente si mostrino violenti, quando lo fanno il primo oggetto di violenza è la vittima dello stalking, il secondo è chiunque venga percepito come un ostacolo, un’interferenza tra loro e la vittima.Le psicodinamiche dello stalking si riferiscono ai pensieri, alle emozioni e alle difese nella mente dello stalker che sono legati alla vittima. Meloy identifica le caratteristiche delle fantasie degli stalkers:• Idealizzazione: pensieri sull’essere amato dalla vittima o amarla, o sull’essere ammirato dalla vittima o ammirarla• Rispecchiare: essere esattamente come la vittima• Gemellanza: fare da complemento alla vittima, integrarsi con essa• Fusione: condividere il destino con la vittima Il profilo dello stalker.Gli stalkers possono aver avuto una relazione intima con le loro vittime o semplicemente il desiderio di averne avuta una. Quest’ultimo è il caso di compagni di classe, colleghi o semplici conoscenti. Gli stalkers spesso hanno fantasie ossessive di amore, rabbia o vendetta nei confronti delle loro vittime. Molti stalkers hanno una storia di relazioni fallite, hanno difficoltà a comunicare con le persone e possono essere sopraffatti dal rifiuto reale o percepito.Sebbene gli stalkers abbiano scarse qualità comunicative e sociali, hanno buone capacità di progettazione che li aiutano a organizzare i loro piani pur rimanendo entro i limiti della legge. Possono essere maschi o femmine: anche queste in molti casi si rivelano altrettanto pericolose.Sebbene queste persone siano caratterizzate da una varietà di disturbi dell’affezione e mentali, la ricerca indica che possono avere in comune almeno due cose: la prima un precoce disturbo dell’affezione che può essere un fattore predisponente allo stalking, la seconda una recente perdita nella vita adulta che può far scattare la molla.Le sindromi cliniche che alterano la capacità di distinguere il reale dalla fantasia sono comuni tra gli stalkers. I sintomi includono allucinazioni, convinzioni errate e pensiero disorganizzato. Possono essere una manifestazione della schizofrenia e altri disordini.Altre caratteristiche diagnostiche possono includere un sintomo conosciuto come “idea di riferimento” in cui eventi ordinari vengono interpretati da una persona che soffre di un certo tipo di allucinazioni come fatti che hanno uno speciale significato personale. Un altro sintomo può comprendere alcuni tipi di disturbi dell’umore come depressione o sindromi maniacali. La depressione può portare lo stalker al suicidio ma anche all’omicidio, soprattutto nei casi di violenza sul posto di lavoro.Altri disturbi della personalità che si riscontrano negli stalkers sono quello antisociale, borderline, istrionico e narcistico.Vittimologia.
Tipologie di stalking e relazione con la vittima:• L’ossessione semplice: stalker e vittima si conoscono• L’ossessione d’amore: assenza di una relazione tra stalker e vittima• Erotomania: lo stalker ha l’errata convinzione di essere amato dalla vittimaLettera ad uno (S)conosciuto26 Gennaio, 2008 in Vere Donne, Democrazia e Diritti
Caro (S)conosciuto,(come ben sai “S” è l’iniziale del tuo nome…)Anzitutto ti ringrazio! E come vedi lo faccio pubblicamente. Per le belle frasi che mi scrivi, per i complimenti che mi fai, per il “desiderio tuo” di conoscermi. Ti ringrazio per i mille messaggi pvt che ogni giorno mi invii, (per non farmi sentire sola… da cosa tu abbia dedotto che io mi senta sola non lo so!).Ti ringrazio per il “desiderio tuo” di voler sentire la mia voce, di “consolarmi” (come ti ho già detto ho superato i miei traumi adolescenziali), ti ringrazio per la certezza che hai (nel tuo cuore) di essere l’uomo adatto a me! (nonostante io ti abbia “assicurato” che non sto cercando un uomo da avere al mio fianco!).Caro (S)conosciuto,alla fine ho parlato di te ad un mio amico psicologo, più che altro per avere un consiglio, un suggerimento sul come comportarmi con te, per non ferirti, per non farti sentire rifiutato, dal momento che io gradirei (te l’ho già scritto ricordi?) non ricevere più tante e tali “attenzioni”.Sai cosa mi ha risposto lo psicologo?Di rivolgermi alla polizia, perchè il mio (tuo) potrebbe essere un caso di “STALKING“!Non lo farò! Non ti denuncerò, spero che queste poche righe siano sufficienti a farti desistere dal continuare ad importunarmi.Luna
Fortunatamente il testo di cui sopra è frutto della mia immaginazione.Ma lo STALKING esiste e molte (troppe) donne sono vittime di molestatori, persecutori. Sadici che perseverano nel loro sadismo perchè non ottengono una risposta masochista. L’ultimo atto, in molti casi, è la violenza. Cosa dice la legge in merito?RIFERIMENTI LEGISLATIVINel nostro Paese è anche possibile che possano essere stati fattori culturali e sociali a far sì che il fenomeno dello stalking, sia meno prevalente, ma una migliore attenzione ci permetterà, in futuro, una consapevolezza maggiore del problema. Sicuramente dal punto di vista legislativo non ci troviamo in una posizione avanzata rispetto alla considerazione del problema. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada, hanno cercato, nel corso degli anni, di sviluppare una legislazione, sul problema del molestatore assillante, vediamo qui brevemente come:La giurisprudenza Americana, è stata la prima ad affrontare specificatamente il problema della definizione dello stalking. Nel 1992 il Congresso degli Stati Uniti ha deliberato che la massima autorità giudiziaria della federazione, l’Attorney General, attraverso il National Istitute of Justice, conducesse ricerche sul fenomeno e sviluppasse un modello legislativo anti-stalking costituzionale e applicabile nelle singole legislazioni degli stati membri. Entro la fine del 1994 tutti gli Stati hanno approvato la legge anti-stalking.La maggior parte di esse definiscono lo stalking come “L’intenzionale, malevolo e persistente comportamento di seguire o molestare un’altra persona”. Alcuni stati chiedono che insieme alla molestia esista una “minaccia credibile” e che sia verosimile che il persecutore possa attuare la minaccia, per essere perseguito.Alcuni stati, in mancanza della minaccia esplicita prevedono pene meno gravi trattandolo come semplice molestia.In Canada è considerato delitto di molestia criminale “…molestare intenzionalmente o imprudentemente un’altra persona in ciascuno di questi modi: 1) seguendo o comunicando con quella persona e conoscenti anche indirettamente; 2) sorvegliando i luoghi dove quella persona o un suo conoscente risiede o si trova; 3) mettendo in atto condotta minacciosa di qualsiasi tipo diretta a quella persona ed ai suoi familiari, tale da far temere per la sua sicurezza”Nel Regno Unito nel 1997 è stato adottato il “Protection from Harassment Act”, per affrontare in modo più mirato, rispetto alla legislazione precedente, i comportamenti di molestia. L’atto prevede che “una persona non deve attuare una condotta che sa o che dovrebbe sapere essere causa di molestia ad un’altra. Se una persona ragionevole, in possesso delle medesime informazioni, pensasse che la condotta dell’imputato corrisponde a molestia, ciò significherebbe che il crimine è stato commesso. Occorre peraltro dimostrare che l’imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere ,che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima”, è inoltre necessario che gli atti di violenza siano ripetuti almeno due volte.In Italia?
In Italia le condotte degli stalker sono considerate penalmente rilevanti, quando integrano la fattispecie prevista dall’art. 660 c.p., sul reato sessuale. In armonia con la cultura penalistica italiana, la molestia assillante non si ascrive all’interno di questo reato, ma si manifesta al massimo come semplice contravvenzione fino a comprovato atto della molestia stessa (un esempio rientrante in questi casi è la violenza fisica).Nelle legislazioni esaminate quindi non esiste accordo minimo circa la necessità della presenza di minacce esplicite da parte del molestatore per definire il reato. Prevale la tendenza al assumere come decisivo il consenso su ciò che una persona ragionevole giudicherebbe minaccioso, con le ovvie difficoltà relative a discriminare i casi più lievi, da quelli che possono sconfinare con tentativi di corteggiamento, magari goffi e da parte di persone con scarse abilità sociali.In “armonia con la cultura penalistica italiana’”? Cosa vuole dire? Che per non distruggere l’armonia della politica italiana lasciamo che venga “distrutta” la vita delle donne molestate?Potremmo, armoniosamente, chiedere al nostro Stalker di “violentarci” per poterlo poi denunciare e attendere che giustizia sia fatta!(nella speranza che, vista la lungaggine della nostra giustizia, nel frattempo lui(lo stalker) non ci abbia uccise! !)