ROMA - La legge 40 sulla procreazione medicalmente assistità è stata varata nel 2004 e nel 2005 fu oggetto di un referendum che vide la vittoria del fronte astensionista e consentì alla nuova disciplina di essere applicata, pur fra contestazioni giudiziarie e amministrative. Con le linee guida emanate dall'ex ministro della salute Livia Turco nel 2008, rispetto alle precedenti risalenti al luglio 2004, per la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita (prevista per le coppie definite infertili) arrivano due novità: il sì alla possibilità di effettuare la diagnosi preimpianto sull'embrione da impiantare in utero (prima vietata, eccetto la diagnosi preimpianto di solo tipo 'osservazionale') e la possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) anche per le coppie in cui l'uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, in particolare virus HIV ed Epatiti B e C, riconoscendo che tali condizioni sono assimilabili ai casi di infertilità per i quali é concesso il ricorso alla fecondazione assistita. Queste, in sintesi, le norme previste dalla legge in 18 articoli:
- ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA: è consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci; sterilità e infertilità devono essere documentate e certificate dal medico. Previsto l'accesso anche alle coppie in cui l'uomo è affetto da malattie virali sessualmente trasmissibili.
- NO ALL'ETEROLOGA: il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioé con seme di persona estranea alla coppia.
- CHI PUO' RICORRERE ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE: le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, a single, mamme-nonne e fecondazione post mortem.
- TUTELA DEL NATO E DEL NASCITURO: la legge assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nascono dall'applicazione delle tecniche hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia.
- CONSENSO INFORMATO: la coppia deve essere costantemente informata sulle tecniche e sulle fasi della loro applicazione. Una volta che l' ovulo è fecondato deve essere impiantato e non é possibile alcun ripensamento. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
- EMBRIONI E SPERIMENTAZIONE: sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull'embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. E' vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione. La violazione di tali divieti é punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa.
- PRODUZIONE EMBRIONI: è possibile produrre non più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto.
- CRIOCONSERVAZIONE: è consentita solo quando il trasferimento nell' utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
- SI' DIAGNOSI PREIMPIANTO: le precedenti linee guida limitavano invece le indagini sullo stato di salute dell'embrione a quelle di solo tipo "osservazionale".
- PER MEDICO 'FUORI LEGGE' ANCHE RECLUSIONE: Chiunque utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro. Chiunque realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Chi realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione dalla professione.
- OBIEZIONE COSCIENZA: Il personale sanitario non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.
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