Creato da ugualmenteabile il 28/02/2009
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Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sottolineando che il prezzo è dovuto anche in caso di parcheggio negli spazi ordinari perchè l'area riservata ai disabili era già stata occupata da qualcun altro.
La sentenza, la 21271 del 2009, riguarda un disabile palermitano che aveva contestato una decisione in tal senso.
Andando oltre le polemiche che tale sentenza susciterà, la decisione di equiparare i disabili ai normodotati - come molti di essi chiedono - seppur per il solo pagamento dei parcheggi; può essere considerata come applicazione da manuale della legge per le Pari opportunità.
Napoli è una citta dove il problema parccheggio esiste da molto tempo , per i disabili e i normodiotati , ma per una persona che vive un disagio girare 4 o 5 volte con l'auto senza trovar posto , allo stesso tempo in assenza di esso non puo scendere dall'auto , a quel punto l'auto diventa una trappola infernale.
La sentenza della corte della cassazione motiva questa decisione , perche non ce una legge nazionale che regoli sta cosa , ma va ricordato che il Ministero dei Trasporticon una Nota del 6 febbraio 2006, Prot n. 107
Oggetto: Richiesta chiarimenti sulla gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno
Si corrisponde alla richiesta indicata in oggetto per svolgere alcune considerazioni sull’argomento al fine di arrivare ad un definitivo chiarimento, alla luce di quanto disposto dalla normativa vigente.
Innanzitutto si ricorda che l’articolo 5 del Codice della strada attribuisce esclusivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di impartire ai prefetti ed agli Enti proprietari delle strade, direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2 del CdS, e che l’art. 35 attribuisce allo stesso la competenza ad impartire le direttive per l’organizzazione della circolazione e della segnaletica, sentito il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, per gli aspetti di competenza.
Ciò premesso, si rappresenta che il legislatore ha posto particolare attenzione alla problematica afferente la sfera della disabilità, attraverso numerose norme che tendono a facilitare la mobilità di questa categoria di persone, nella convinzione che una utenza debole vada comunque garantita.
In particolare l’art. 188 del codice (Circolazione e sosta dei vicoli al servizio di persone invalide) e l D.P.R. 24 luglio 1996. n. 503 (art. 11 e 12) prevedono che le persone con disabilità possano usufruire di importanti agevolazioni per facilitare la loro mobilità, a condizione che espongano il contrassegno previsto dall’art. 381 del Regolamento. Si vedano anche gli articoli 7 comma 1, lett. d) e comma 4, ultimo periodo; 158, comma 2, lett. g) del CdS; art. 354, comma 4, del Regolamento.
In proposito si ricorda che l’esposizione di tale contrassegno, valido su tutto il territorio nazionale, autorizza la circolazione e la sosta dei vicoli a servizio delle persone con disabilità, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mettendole, al contempo, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.
Fonte www.lavoceditutti.it
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