Case da Abitare

NUOVE TASSE.......


Immobili strumentali, come cambia la tassazioneLe locazioni di immobili strumentali effettuate da privati continueranno a scontare l’imposta di registro del 2%. L’aliquota dell’1% è riservata alle locazioni effettuate da soggetti Iva.Gli affitti di box, soffitte e cantine, pertinenze di immobili abitativi, seguono le stesse regole del bene principale. Sono comunque esenti le locazioni di immobili strumentali nell’ambito di attività ausiliarie di società parte di un gruppo bancario o assicurativo. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dalle Entrate con la circolare n. 33/E.Con le modifiche apportate dal Dl 223/2006 all’articolo 40 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, è stato previsto l’obbligo di assoggettare all’imposta proporzionale di registro tutti i contratti di locazione, anche finanziaria, e di affitto aventi a oggetto immobili strumentali per natura, sia esenti da Iva che imponibili anche per opzione. L’imposta di registro deve essere calcolata applicando l’aliquota dell’1%, prevista dall’articolo 5, lettera a-bis) della tariffa allegata al Testo unico. Questa disposizione vale, però, solamente per le locazioni di immobili strumentali effettuate da soggetti Iva nel caso di privati continua ad applicarsi il 2%.Il nuovo articolo numero 8), del Dpr 633/72, prevede un regime di esenzione Iva per tutte le locazioni, anche finanziarie, aventi ad oggetto immobili abitativi.
Questo regime, secondo la circolare, si estende anche alle relative pertinenze, se oggetto del medesimo contratto. L’Agenzia ricorda che sono qualificate pertinenze, ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile, le «cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa». Pertanto le locazioni di fabbricati strumentali per natura, come ad esempio box, soffitte o cantine, che risultano asservite durevolmente a un immobile abitativo, devono essere considerate esenti da Iva senza alcuna possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta. Ovviamente lo stesso ragionamento deve essere fatto nell’ipotesi in cui la pertinenza sia costituita da un fabbricato abitativo e il bene principale da un fabbricato strumentale.Dopo le modifiche introdotte dal Dl 223/2006 le locazioni di immobili strumentali effettuate, tra l’altro, nei confronti di soggetti passivi d’imposta con prorata di detraibilità inferiore al 25%, devono essere assoggettate obbligatoriamente a Iva. Questa disposizione, però, non è applicabile alle locazioni rese nell’ambito di attività di carattere ausiliario, disciplinate dall’articolo 6 della legge 133/99, che restano esenti. Poiché questa disposizione ha natura speciale l’agenzia delle Entrate ha ritenuto che non sia interessata dalle modifiche apportate alla disciplina Iva delle locazioni e sia rimasta invariata.Fonte: Il Sole 24 Ore Giuseppe Lovaglio info@abitarecinisello.it