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La casta della magistratura italiana

Post n°215 pubblicato il 08 Aprile 2011 da vitotroiano

La separazione delle carriere nel resto dell'Europa, Francia-Germania-Spagna rientra nell'ordinamento.Non capisco per quale motivo in Italia si fa tutto questo can-can.
In Francia una legge datata
25 giugno 2001 (539/01) ha riordinato e semplificato tutta la normativa riguardante la carriera e la mobilità dei magistrati dell’ordine giudiziario ordinario, facilitando la progressione in carriera e la mobilità dei magistrati d’oltralpe, stabilendo anche alcune norme sui procedimenti disciplinari e sul reclutamento. Due le modalità di accesso in magistratura: la via ordinaria che prevede il superamento di un concorso pubblico che consente di accedere alla Ecole nazionale de la magistrature (Enm), la seconda, anche detta “laterale”, permette l’accesso ai soggetti dotati di particolari qualifiche e titoli come avvocati, cancellieri capo e funzionari del ministero della Giustizia con un’anzianità di almeno sette anni. Il concorso, ossia l’accesso ordinario è aperto a tutti coloro che abbiano conseguito la licence in diritto e godano dei requisiti richiesti. Coloro che invece beneficiano della via laterale, accedono a gradi differenti della magistratura a seconda della natura e della durata delle attività svolte precedentemente. La via laterale, però, proprio perché eccezionale viene sottoposta a controlli rigorosi.
La formazione presso la scuola della magistratura dura 25 mesi, con esame finale il cui superamento consente ai nuovi magistrati di essere nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Guardasigilli. I nuovi giudici verranno assegnati a seconda dei posti disponibili alla magistratura giudicante o requirente.
Due i gradi di gerarchia della magistratura francese: il secondo che corrisponde ad incarichi di inizio carriera ed il primo cui si accede dopo un certo numero di anni. Ad un grado superiore vengono invece collocati i magistrati “fuori gerarchia” che ricoprono le cariche più elevate della magistratura. Il passaggio dal secondo al primo grado avviene per anzianità e tramite l’iscrizione ad una lista di avanzamento che viene elaborata annualmente dalla Commissione di avanzamento e valida sia per i magistrati di siège (giudicanti) che di parquet (requirenti). La commissione è composta dal primo presidente e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, da tre membri della stessa Corte, da tre magistrati di Corti e Tribunali scelti in una lista predisposta dal bureau della Cassazione e dai membri del consiglio di amministrazione del ministero della Giustizia. Questa valuterà le note dei magistrati (redatte dai superiori) con una procedura che permette ai diretti interessati di discutere e criticare, nel caso, la valutazione che li riguarda. Le promozioni sono formalizzate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Guardasigilli, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, vincolante per i magistrati giudicanti, non vincolante per i requirenti. I pubblici ministeri hanno quindi uno status particolare, oltre ad un regime disciplinare ad hoc. Nessun magistrato può passare al primo grado nella giurisdizione alla quale è stato assegnato da più di cinque anni e non potrà rimanere nella stessa giurisdizione con le stesse funzioni per più di sette anni se è presidente di tribunale, procuratore della Repubblica, presidente di Corte d’appello o di procuratore generale presso la Corte d’appello. Non ci potrà rimanere per più di dieci se è giudice istruttore, degli affari familiari o del tribunale dei minori. Questo per evitare che, in rispetto dei principi di indipendenza ed imparzialità, un magistrato possa appropriarsi di una funzione. La commissione non ha alcuna competenza invece per l’accesso ai più alti gradi, ossia i “fuori gerarchia”, perché questi sono nominati dal Presidente della Repubblica con alcune differenze tra giudici e Pm. Per i primi infatti è richiesto il parere vincolante del Consiglio superiore della magistratura e, in caso di funzioni particolarmente importanti, l’articolo 65 della Costituzione prevede anche che il Consiglio proponga il candidato. Per i requirenti invece il parere del Csm non è vincolante mentre a nominare i procuratori generali procede direttamente il Consiglio dei ministri. 
In Germania t
utte le professioni legali iniziano seguendo le stesse fasi: otto semestri di studi giuridici a livello universitario, primo esame di professionalità che permette di accedere al praticantato, trenta mesi di praticantato (remunerato a carico del bilancio pubblico) e secondo esame di professionalità, superato il quale si sceglie una delle professioni legali. In media il 10 % di quelli che superano l’esame di professionalità (assessorato) scelgono la magistratura. L’ordinamento consente di accedere in magistratura anche a dipendenti pubblici che, oltre il titolo di studio richiesto, abbiano maturato una particolare esperienza amministrativa nei settori in cui aspirano all’esercizio di funzioni giudicanti. Possono essere nominati giudici anche professori universitari di materie giuridiche purchè riescano a mantenere il loro incarico accademico. I giudici vengono nominati presso le giurisdizioni di primo grado dei rispettivi Lander di appartenenza e, su richiesta, possono passare ad altra giurisdizione, anche in un Land diverso, dove si sia verificata la disponibilità dei posti. Ammesso anche il distacco presso i Ministeri della Giustizia, sia a livello federale che regionale, oppure per le funzioni amministrative presso le Supreme Corti federali o presso il Tribunale costituzionale. Per i giudici, comunque, la progressione economica è indipendente dalla progressione in carriera.
Diversa “vita” invece per il Pubblico ministero che ha uno status giuridico a parte rispetto alla magistratura giudicante. Le funzioni requirenti vengono esercitate da appositi funzionari reclutati separatamente per i quali è previsto il possesso dei medesimi requisiti culturali e professionali di tutte le professioni legali (la formazione infatti è unica). Le due carriere rimangono distinte in tutto il Paese con l’eccezione di alcuni Lander come la Baviera dove il passaggio tra le due funzioni è più frequente. Periodicamente vengono pubblicizzate le liste dei posti disponibili e la richiesta di anzianità prevista. In alcuni Lander la decisione è rimessa ad un’apposita commissione di selezione a composizione mista (giudici di carriera e membri designati dai rispettivi Parlamenti regionali), successivamente ratificata dal ministro della Giustizia del Land. In altri è direttamente il Ministro a decidere. In entrambi i casi un parere sull’idoneità del candidato viene previamente espresso da un organo collegiale rappresentativo, istituito presso ciascun distretto di Corte d’appello e composto dal Presidente della Corte d’appello e da altri giudici del distretto di cui almeno la metà designati su base elettiva locale. Il giudizio di idoneità è formulato con riguardo alla pregressa esperienza professionale del candidato ed alle risultanze della valutazione sull’operato di ciascun giudice di carriera espressa ogni quattro anni, fino al compimento del quarantanovesimo anno di età, dai presidenti delle Corti presso cui sono assegnati. A livello federale, le nomine iniziali dei giudici delle Corti supreme sono decise dal Ministro federale competente congiuntamente ad un’apposita commissione di selezione, composta dai competenti ministri dei Lander e da un analogo numero di membri eletti dalla Camera bassa del Parlamento federale.


In Spagna la carriera in magistratura è separata da quella di pubblico ministero. Per i primi sono previsti tre gradini per la progressione in carriera: si parte dal giudice, operante fino al livello distrettuale, passando per il magistrato, facente parte di altre corti e tribunali o operante almeno a livello provinciale fino al magistrato del Tribunale Supremo, che è un organo assimilabile alla nostra Corte di cassazione. Per entrare in magistratura bisogna superare un concorso pubblico e da qualche anno a questa parte il concorso per giudice e Pm è unico, al termine del quale i vincitori scelgono tra una carriera e l’altra. Segue quindi un corso teorico-pratico di selezione presso la “Scuola Giudiziaria” che dipende dal Consiglio Generale del Potere giudiziario, simile al nostro Csm. Chi supera il corso acquisisce la qualifica di giudice e rientra nella graduatoria finale stabilita dalla Scuola giudiziaria. Se il numero finale dei vincitori è superiore ai posti vacanti, in aggiunta ai “giudici titolari”, si nominano i “giudici aggiunti”, pronti a coprire eventuali posti che si rendessero disponibili. Chi non supera il corso di selezione ha la possibilità di ripeterlo l’anno successivo ma nel caso di una seconda bocciatura, saranno esclusi dall’accesso alla magistratura. Il passaggio da giudice a magistrato, avviene, per la metà dei posti vacanti, attraverso nomina diretta dei giudici che si trovano ai posti più alti del ruolo. Un quarto viene reclutato tra i giudici che superano esami interni (su materia civile, penale, amministrativa e del lavoro) davanti ad apposita commissione nominata dal Consiglio generale del potere giudiziario composta da magistrati, avvocati, docenti universitari e presieduta dal Presidente del Tribunale supremo o da un magistrato del Tribunale supremo o di un Tribunale superiore di Giustizia da lui indicato. Un ultimo quarto dei magistrati è scelto al di fuori dei giudici mediante una selezione per titoli tra i giuristi di fama riconosciuta con almeno dieci anni di esercizio professionale che riescano a superare un apposito corso di formazione presso la Scuola giudiziaria. All’interno di ciascuna categoria, gli avanzamenti interni di giudici e magistrati, avvengono in base ad una selezione: sarà importante avere competenza specialistica per funzione, grazie all’esperienza maturata nell’organo giudicante immediatamente inferiore di grado e la posizione di ruolo. Per arrivare alla qualifica di magistrato del Tribunale supremo, quattro quinti dei posti è coperto da magistrati con almeno dieci anni di esercizio nella categoria di magistrato e quindici nella carriera giudicante complessivamente. La metà di questi viene selezionata all’interno dei magistrati che avevano precedentemente sostenuto e superato gli esami interni nelle materie specialistiche con soli cinque anni di anzianità specifica ma sempre quindici come carriera complessiva. L’ultimo quinto dei magistrati di Tribunale Supremo viene scelto dal Consiglio generale del Potere giudiziario tra avvocati e giuristi di fama riconosciuta, con almeno quindici anni di attività professionale, preferibilmente nella branca del diritto corrispondente alla sezione del Tribunale in cui si siano resi posti vacanti.

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