Il Blog di Vittore

Vittoria sulla questione "Parmesan"!!!


Poiché la Commissione non ha dimostrato che l’ordinamento tedesco non tutela a sufficienza la DOP «Parmigiano Reggiano», il ricorso per inadempimento contro la Germania è stato respinto Secondo il regolamento relativo alla tutela comunitaria delle denominazioni d'origine 1, i prodotti registrati come DOP godono di tutela contro qualsiasi «usurpazione, imitazione o evocazione». Le denominazioni generiche non possono invece essere registrate e quelle registrate non possono divenire generiche. Ritenendo che la Germania non tutelasse a sufficienza la DOP «Parmigiano Reggiano», la Commissione ha avviato un procedimento per inadempimento. Essa reputa che il termine «parmesan» sia la traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano» e ha richiesto alle autorità tedesche di intervenire d’ufficio per porre fine alla commercializzazione dei prodotti venduti con la denominazione «parmesan» ma non conformi al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano». La Corte osserva anzitutto che non è solo la forma precisa in cui è registrata una DOP che gode della tutela del diritto comunitario. Essa constata poi che, in considerazione delle somiglianze fonetiche e visive fra le denominazioni in questione e dell’analogo aspetto esterno dei prodotti, l’uso della denominazione «parmesan» dev’essere considerato un’evocazione della DOP «Parmigiano Reggiano», la quale è tutelata dal diritto comunitario contro una situazione del genere. È quindi irrilevante accertare se la denominazione «parmesan» sia la traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano». Non avendo dimostrato che la denominazione «parmesan» possiede carattere generico, la Germania non può avvalersi di questa eccezione prevista dal regolamento.