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Cosa dice il Regolamento

Post n°1962 pubblicato il 04 Luglio 2017 da vivapasian

Estratto del regolamento del Consiglio Comunale vigente



Capo IIII GRUPPI CONSILIARI 

Art. 8 Costituzione 

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere e nel caso di un candidato sindaco eletto consigliere sostenuto da due o più liste, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate e al Presidente del Consiglio le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo più anziano secondo lo statuto.4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione e al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, va a far parte del gruppo misto - che può essere costituito quindi da un solo consigliere - che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio, da parte dei consiglieri interessati.6. Un gruppo consiliare – tramite il proprio Capo gruppo – può modificare la propria denominazione durante il corso del mandato amministrativo, purché i componenti del nuovo gruppo facciano riferimento allo stesso 
candidato sindaco ed al suo programma elettorale depositato prima delle elezioni amministrative. Dalla data di modificazione del nuovo gruppo, vengono a cessare i Capi gruppo consiliari confluenti nel gruppo di nuova denominazione ed i componenti del nuovo gruppo procederanno alla designazione del nuovo Capo gruppo. L’eventuale cambio di denominazione deve essere sollecitamente comunicato al Segretario comunale, al Sindaco,al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, per opportuna conoscenza e per consentire gli eventuali adempimenti amministrativi che si rendessero necessari. 

Art. 9 Sede e attività dei gruppi consiliari 

1. Ai gruppi consiliari sono assegnati, su indicazione del Presidente del Consiglio, con provvedimento del Sindaco, idonei locali.2. I gruppi si avvalgono dell’ufficio comunale competente per materia, il quale ha il compito: a) di fornire ai gruppi ed ai consiglieri le informazioni da loro richieste in ordine alla disciplina legislativa e regolamentare attinenti alle materie ed argomenti trattati o di prossima trattazione da parte del consiglio, nonché le altre informazioni necessarie per l’esercizio del potere di iniziativa o per la presentazione di interrogazioni,interpellanze o mozioni; b) di procurare, su richiesta dei gruppi e dei consiglieri, i provvedimenti adottati dal comune egli atti preparatori in essi richiamati, affinché i richiedenti possano prenderne visione.3. Ai gruppi consiliari sono concesse gratuitamente,con esclusione dell’Auditorium, le sale di proprietà comunale per iniziative afferenti ai loro compiti istituzionali. Esse vengono concesse nel rispetto delle priorità eventualmente stabilite dai regolamenti vigenti.

Art. 10 Conferenza dei Capi gruppo 

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente necessario per definire la programmazione ed a stabilire quanto risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.La Conferenza dei Capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.2. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio ed è costituita dal Sindaco e dai Capigruppo consiliari.Alla riunione partecipa il Segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i dipendenti comunali richiesti dal Presidente. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art. 13.3. La riunione della Conferenza dei Capi gruppo è valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, secondo le modalità stabilite dall’art.13 – I° comma.4. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.5. 2 Compete alla Conferenza dei capigruppo:a) fare proposte sul calendario delle riunioni del Consiglio comunale e sulla formulazione dei relativi ordini del giorno;b) fare proposte sullo svolgimento dei lavori delle sedute consiliari sulla base dei relativi ordini del giorno;c) fare proposte su altri argomenti, di volta in volta assegnati dal Consiglio comunale;d) stabilire se le mozioni presentate dai consiglieri e poste all’ordine del giorno possano, prima della discussione in aula, essere esaminate dalla Conferenza stessa per ricercare un accordo generale, oppure debbano essere rimesse direttamente al Consiglio per la trattazione;e) ogni altra proposta o iniziativa inerente i lavori del Consiglio comunale.6. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o di un dipendente dallo stesso designato.

 
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