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(nonsolo cartelle esattoriali impazzite) - Se i giusti non si oppongono, sono già colpevoli
 

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Equitalia come Serit Sicilia: condanna! E' così che si combatte il mostro!

Post n°264 pubblicato il 28 Luglio 2014 da Typhoon4

Che si tratti di Equitalia o Serit Sicilia non fa differenza: la società di riscossione è condannabile al pagamento delle spese di giudizio se avvia il procedimento di riscossione senza una preventiva verifica della pretesa tributaria.

E’ con una significativa decisione della Cassazione, sezione tributaria, l’ordinanza n. 16948 del 24 luglio 2014, che l’esattore è condannato a pagare le spese di causa nel caso in cui abbia iscritto ipoteca sui beni del contribuente nonostante l’avvenuto sgravio del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per la Suprema Corte sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono valide a tutti gli effetti le comunicazioni telematiche fra ente impositore ed esattore.Ed è una norma di legge a sancirlo, in particolare l’articolo 15 della legge 59 del 1997 che ha stabilito la validità e la rilevanza a tutti gli effetti della trasmissione con strumenti informatici di atti formati con strumenti informatici o telematici.

Nonostante ciò la Serit Sicilia spa aveva impugnato dinanzi al giudice di legittimità la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva attribuito la responsabilità della lite, anche ai fini della regolazione delle spese, sulla base dell’affermazione che “lo sgravio è atto telematico, per cui il concessionario, prima di procedere all’iscrizione ipotecaria, avrebbe dovuto controllarne la tempestività mediante l’uso del terminale allo stesso accessibile”.

Gli ermellini, si sono uniformati a questo orientamento in quanto: l’affermazione si articola in un implicito giudizio di fatto, secondo il quale l’agente della riscossione poteva conoscere lo sgravio “mediante l’uso del terminale allo stesso accessibile” indipendentemente dalla comunicazione dello sgravio pervenutagli per flusso telematico.

 
 
 
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