RivoluzioneInteriore

La libertà di pensiero tornerà reato prima o poi in questa nazione...


http://www.beppegrillo.it/2010/05/il_centro_di_riciclo_di_vedelago/index.htmlAttenzione, APPROVATO IERI (??): articolo 50-bis/Repressione di attività di apologia o istigazione... COMPIUTA A MEZZO INTERNETNESSUN TELEGIORNALE HA AVUTO IL PERMESSO DI DIFFONDERE QUESTA NOTIZIA (alla faccia dei comunicati dei giornalisti per rivendicare la libertà di espressione nei giornali e telegiornali dei giorni scorsi, n.d.r.)Ieri il Senato ha approvato il cosiddetto pacchetto sicurezza (D.d..L. 733) tra gli altri con un emendamento del senatore Gianpiero D'Alia (UDC) identificato dall'articolo 50-bis: "Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet"; la prossima settimana Il testo approderà alla Camera come articolo nr. 60.Questo senatore NON fa neanche parte della maggioranza al Governo... il che la dice lunga sulle alleanze trasversali del disegno liberticida della Casta.In pratica in base a questo emendamento se un qualunque cittadino dovesse invitare attraverso un blog (o un profilo su fb, o altro sulla rete) a disobbedire o a ISTIGARE (cioè.. CRITICARE..??!) contro una legge che ritiene ingiusta, i providers DOVRANNO bloccarne il blog o il sito.Questo provvedimento può far oscurare la visibilità di un sito in Italia ovunque si trovi, anche se è all'ESTERO; basta che il Ministro dell'Interno disponga con proprio decreto l'interruzione dell'attività del blogger, ordinandone il blocco ai fornitori di connettività alla rete internet. L'attività di filtraggio imposta dovrebbe avvenire entro 24 ore; pena, per i provider, sanzioni da 50.000 a 250.000 euro.Per i blogger è invece previsto il carcere da 1 a 5 anni oltre ad una pena ulteriore da 6 mesi a 5 anni perl'istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico o all'ODIO (!) fra le classi sociali.MORALE: questa legge può ripulire immediatamente tutti i motori di ricerca da tutti i link scomodi per la Casta......www.newsphera.it  http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&leg=16&id=391198&idoggetto=413875Proposta di modifica n. 50.0.100 al DDL n. 733Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:«Art. 50-bis.(Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet)1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine. 2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma. 3. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministro dell'interno con proprio provvedimento. 4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche. 5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: "col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda".».