Le responsabilità civili e penali del RSPP costituiscono un importante tema di riflessione giuridica, connessa con la sempre maggiore importanza acquisita dalla figura del RSPP nell’organizzazione aziendale. La responsabilità civile del RSPP La responsabilità penale non esaurisce l’ambito delle responsabilità del RSPP il quale, con l’assunzione dell’incarico, assume anche degli obblighi nei confronti del Datore di Lavoro, specie se si tratta di RSPP esterno all’azienda o comunque di RSPP interno che, per tale ruolo, riceve una specifica retribuzione. Se dunque dalla sua consulenza derivano danni a qualcuno, il RSPP li deve risarcire. La responsabilità civile del RSPP può dunque classificarsi in due grandi famiglie: la responsabilità extracontrattuale (o “da fatto illecito” o “aquiliana”) e la responsabilità contrattuale. Responsabilità extracontrattuale La responsabilità extracontrattuale del RSPP trova fondamento in una delle norme più importanti dell’intero ordinamento giuridico che è contenuta nell’art. 2043 del Codice Civile: “Qualunque fatto, doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Nella sua semplicità questa disposizione è il cardine su cui si fonda la parte preponderante della responsabilità civile del RSPP: qualunque fatto “doloso o colposo” significa infatti qualsiasi azione, sia essa cosciente e volontaria, oppure semplicemente, non voluta, ma posta in essere per negligenza, imprudenza o imperizia, se cagiona un danno a qualcuno, obbliga al risarcimento. Una consulenza errata, superficiale, negligente; la mancata adozione di misure preventive di un rischio, la mancata informazione ai lavoratori ecc. sono tutte azioni che, laddove diventino causa o concausa di un danno, obbligano il RSPP a risarcire di tasca propria i soggetti lesi. Va da sé che, anche in questo caso, le ipotesi più tipiche di responsabilità sorgono in occasione di infortuni sul lavoro e vanno di pari passo con la responsabilità penale. Ma la responsabilità civile ha un’estensione che travalica i limiti della responsabilità penale e che può affermarsi anche quando, in ipotesi, il soggetto non sia più penalmente perseguibile (magari per prescrizione del reato): l’obbligo di risarcire il danno infatti, sopravvive anche alla prescrizione penale, se è stato adeguatamente azionato. Si tratta insomma di una responsabilità che si rivolge a 360° a tutti i soggetti che, a causa della negligenza del RSPP possano lamentare dei danni, sia di natura patrimoniale (perdite nel patrimonio, mancato guadagno ecc.) sia di natura non patrimoniale (danni qualificati come morali, alla salute, biologici, esistenziali, alla vita di relazione ecc.) Non si limita infatti al risarcimento del danno direttamente subito dal soggetto infortunato, ma può estendersi anche (senza pretesa di esaustività):
- al danno subito dagli enti previdenziali o assistenziali che – in ipotesi – potrebbero rivalersi nei confronti del Datore di Lavoro e, eventualmente, anche del RSPP negligente, per le somme pagate al lavoratore nell’ambito delle coperture assicurative obbligatorie per legge;
- al danno patito dai congiunti del lavoratore infortunato iure proprio (danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per accudire il congiunto) o iure hereditario (danni patrimoniali e non subiti dal lavoratore che poi, sempre a causa dell’evento occorso, muore);
- danni alla salute pubblica o danni morali lamentati da enti locali, sindacati, associazioni di categoria in relazione a infortuni sul lavoro che determinino anche gravi lesioni dei diritti costituzionalmente garantiti