In merito al cattivo funzionamento dell’impianto di climatizzazione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso del datore di lavoro e confermato la sentenza impugnata, ritenendo la motivazione della stessa“congrua e corretta”, essendo esente da censura il giudizio sulla idoneità del luogo di lavoro, di competenza del giudice di merito.

I giudici hanno rilevato come esista un obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la tutela della salute psico-fisica dei propri dipendenti e collaboratori che ha la sua fonte direttamente nella legge, in particolare nell’articolo 2087 del Codice Civile (“Tutela delle condizioni di lavoro”) a norma del quale: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Nel caso in cui si prospetti la violazione di tale obbligo, che grava sul datore di lavoro, la controparte contrattuale (il lavoratore) è legittimato a non eseguire la propria prestazione eccependo l’inadempimento e, al tempo stesso, mantiene il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.

In conseguenza di ciò, se il datore di lavoro non garantisce un ambiente di lavoro salubre e tale da non recar danno alla salute dei lavoratori, questi sono legittimati ad astenersi dall’eseguire le proprie mansioni e a ottenere comunque la retribuzione dovuta.

(Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, Sentenza 1 aprile 2015, n. 6631)

In merito al cattivo funzionamento dell’impianto di climatizzazioneultima modifica: 2017-06-10T21:51:45+02:00da confsalcom.sicurezza