La massima sicurezza fattibile

images (4)L’art. 2087 del c.c. viene definito “norma di chiusura” dell’intero sistema prevenzionistico, perchè considera obbligatorie e dovute tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che siano esplicitamente indicate da una norma di legge vigente. La violazione di quest’obbligo costituisce per il datore di lavoro un preciso inadempimento del contratto di lavoro, consentendo al lavoratore di rifiutare la prestazione (Trib. Torino 24/2/2000 ed art. 44 D. Lgs. 81/08). La Cassazione, poi, è orientata a ritenere che la sicurezza non possa essere subordinata a criteri di fattibilità economica o produttiva; la tutela dell’integrità fisica del lavoratore (anche art. 32 Cost.) non tollera alcun condizionamento economico … dello stesso avviso il Consiglio della Comunità Europea (89/391/CEE) – giugno 1989 – “… il miglioramento della sicurezza, dell’igiene, della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico …” … Questo il panorama.   La realtà delle nostre strutture – naturalmente – è tutt’altra cosa.  Si risparmia su tutto, anche sull’igiene primaria e non si cessa di stipulare contratti sempre più stringenti nelle operazioni di igiene ambientale.  Questo essendo ormai endemico ha condotto ad avere sempre più ambienti non corretti: dalle finestre alle luci … dalle sedute ai banconi … dagli schermi alle posture … e si va sempre peggio … senza via d’uscita.

Questa la ns battaglia … questa la tua sicurezza … quando si opera con coscienza non si può mai sbagliare … quando in corsa si cambiano le regole, non si sbaglia di sta operando per il “proprio bene” … auspichiamo che avvenga – nei prossimi giorni -una svolta seria che possa determinare, finalmente, qualche miglioramento per chi è sul front line

Saluti