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Sanremo, diritto d'autore non tutelato, Rai condannata | Rolling Stone Italia
Un caso come quello di “The scent of the night” raffigurante un fiore digitale stilizzato quale scenografia fissa del palco di Sanremo 2016 è l’opera digitale di Chiarta Biancheri, e opera dell’ingegno.   Ad arte la difesa Rai : l’apporto autorale sarebbe da considerarsi circoscritto alla scelta dello specifico algoritmo.
Chiara Biancheri, The scent of the night

Durante la 60ma edizione del Festival di Sanremo (2016) è stata utilizzata un’opera grafica intitolata “The scent of the night” raffigurante un fiore digitale stilizzato quale scenografia fissa del palco di Sanremo, senza che fosse stata richiesta autorizzazione all’autrice. Quest’ultima, l’architetto Chiara Biancheri, aveva citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, la Rai assumendo di essere la creatrice dell’opera e lamentando la violazione del proprio diritto d’autore.

La Rai, di contro, sosteneva che, trattandosi di un’opera digitale, ossia ottenuta per il tramite di un software di intelligenza artificiale, essa non potesse godere della tutela attribuita dall’ordinamento al diritto d’autore, con la conseguenza che si sarebbe dovuto qualificare l’opera grafica come liberamente utilizzabile.

I giudici di merito prima, e la Corte di Cassazione  (Cassazione Civile del 16/01/2023, n. 1107) poi, si sono espressi a favore della tutela dell’opera: quest’ultima, infatti, è da considerarsi quale “opera creativa”, pur se frutto di un’elaborazione grafica digitale, ovvero ottenuta tramite l’utilizzo di un software. L’emittente Rai è stata dunque condannata al pagamento di euro 40mila, nonché alla rimozione delle immagini relative al Festival dal proprio sito Internet.

Il quibus è qui.  Il programma utilizzato da Chiara è si un algoritmo matematico di Apophisis, ma di un generatore di frattali non un prodotto dell’intellligenza artificiale; se venisse considerato AI, ogni opera d’arte digitale allora sarebbe  AI. Intanto l’uso di tecniche o sistemi informatici per la realizzazione di opere non impedisce il riconoscimento del requisito di creatività ai sensi della legge sul diritto d’autore.

Nel caso in esame, la difesa, ha tirato in ballo l’intelligenza artificiale –  anche se questa non era ancora stata introdotta nel 2016 – al fine di rafforzare la propria posizione ; di fatto ciò ha indotto i giudici a considerare che anche l’utilizzo di un software di intelligenza artificiale per la creazione di un’immagine non risulta di per sé inidoneo a negare il carattere creativo dell’opera a condizione però che vi sia collaborazione tra il software e la persona fisica, ovvero fintanto che si possa riconoscere a quest’ultima una partecipazione di supporto alla realizzazione dell’opera, non vi sarebbero impedimenti alla tutela dell’opera e del suo autore.

Maggiori interrogativi nascono nei confronti dei sistemi di intelligenza artificiale che via via operano sempre più autonomamente e indipendentemente dalla persona fisica,  e non possono essere titolari del diritto d’autore, mentre il contributo umano è ancora un presupposto che, sebbene minimo, risulta necessario alla realizzazione dell’opera stessa (leggi “A recent entrance to paradise”). Daltro canto l’impossibilità di configurare un diritto d’autore in capo a detti software comporterebbe la caduta in pubblico dominio delle opere da essi generate, ed anche equivoci come quello generato nel caso Rai Biancheri.

Vale a dire, la Rai, non poteva non sapere che stava utilizzando un’opera sulla quale potevano gravare dei diritti d’autore.

Era così difficile consultare e assegnare l’incarico per la scenografia direttamente alla Banchieri? Fa specie poi che i soggetti siano verosimilmente tra gli stessi a prevedere la catastrofica  supremazia delle macchine sul lavoro umano .

In ogni caso Arabia Saudita e Giappone,  hanno già iniziato a riconoscere una soggettività giuridica alle intelligenze artificiali. Forti probabilmente dello sviluppo della AI in “macchina aperta”.

sitnewsfeel

RAI contro AI ma non è intelligenza artificiale e perde in Cassazioneultima modifica: 2023-06-02T15:15:31+02:00da Dizzly