Calcioscommesse: deferiti per omessa denuncia Paolo Cannavaro e Grava. IL TESTO DEL COMUNICATO

Come anticipato dall’agenzia di stampa ANSA e riportato qui, sono stati notificati dalla procura federale i deferimenti legali al filone d’inchiesta napoletano a Matteo Gianello e a Silvio Giusti per illecito sportivo, a Paolo Cannavaro e a Gianluca Grava per omessa denuncia. Ovviamente il Napoli è stato rinviato a giudizio per responsabilità oggettiva.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Napoli ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
GARA SAMPDORIA – NAPOLI del 16.5.2010 – s.s. 2009- 2010
GIANELLO MATTEO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S.C. Napoli S.p.A. ed attualmente svincolato, e GIUSTI SILVIO, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nell’albo dei tecnici, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara SAMPDORIA – NAPOLI del 16.5.2010, in concorso tra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta al fine di effettuare scommesse sul risultato sicuro di vittoria della SAMPDORIA, offrendo il secondo del denaro per la realizzazione dell’illecito e contattando il primo i compagni di squadra Paolo CANNAVARO e Gianluca GRAVA, dai quali riceveva un rifiuto;
CANNAVARO Paolo, all’epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato per la società S.S.C. Napoli S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Sampdoria Napoli del 16.5.2010, in particolare la proposta formulata dal suo compagno di squadra Gianello;
GRAVA Gianluca, all’epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato per la società S.S.C. Napoli S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Sampdoria Napoli del 16.5.2010, in particolare la proposta formulata dal suo compagno di squadra Gianello;
la società S.S.C. NAPOLI S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S in ordine all’addebito contestato al proprio tesserato GIANELLO Matteo;
la società S.S.C. NAPOLI S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CANNAVARO Paolo e GRAVA Gianluca.
GARA PORTOGRUARO – CROTONE del 29.5.2011 – s.s. 2010 – 2011
FURLAN Claudio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. ed attualmente svincolato della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, e dell’ art.6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara PORTOGRUARO – CROTONE del 29/5/2011, in concorso con AGOSTINELLI Andrea, DEI David ed altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta ed aver scommesso sul risultato concordato di pareggio per il tramite di GIUSTI SILVIO ed ERODIANI MASSIMO, con riferimento a quest’ultimo anche con l’intervento di PARLATO GIANFRANCO;
AGOSTINELLI Andrea e DEI David, all’epoca dei fatti tecnici tesserati per la società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l., della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara PORTOGRUARO – CROTONE del 29/5/2011, in concorso con FURLAN Claudio ed altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta;
GIUSTI Silvio, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici, della violazione dell’ art.1, comma 1 e dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere effettuato scommesse sulla gara PORTOGRUARO – CROTONE del 29/5/2011 dopo aver ricevuto da FURLAN Claudio, informazioni sull’intervenuto accordo per l’alterazione del risultato della gara con la realizzazione di un pareggio su cui scommettere; nonché per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare l’accordo volto all’alterazione del risultato della gara PORTOGRUARO – CROTONE del 29/5/2011 di cui aveva avuto notizia da FURLAN Claudio;
PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici, della violazione dell’ art. 1, comma 1, C.G.S. e dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo
stesso, in occasione della gara PORTOGRUARO – CROTONE del 29/5/2011, raccolto da FURLAN Claudio i soldi provenienti da lui e dai suoi compagni di squadra per l’effettuazione di scommesse agli stessi non consentite sulla gara ed averli poi consegnati ad ERODIANI Massimo per l’effettuazione concreta delle scommesse;
la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi ai suoi tesserati all’epoca dei fatti oggetto del presente provvedimento, FURLAN Claudio, AGOSTINELLI Andrea e DEI David;
la società F.C. CROTONE S.r.l. di responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma 5, C.G.S, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, in occasione della gara PORTOGRUARO – CROTONE del 29/5/2011.
CONTATTI FINALIZZATI ALL’EFFETTUAZIONE DI SCOMMESSE
GIUSTI Silvio, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nell’albo dei tecnici, della violazione dell’ art.1, comma 1, e dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, avendo lo stesso, in concorso con soggetti appartenenti all’ordinamento federale ed altri non appartenenti allo stesso, posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti ovvero, fra l’altro, un’illecita attività conoscitiva e/o informativa finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro, dei campionati delle serie professionistiche, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle. Nonché per aver effettuato o concorso ad effettuare o ad agevolare scommesse sulle medesime gare;
COSSATO Federico, calciatore tesserato dal 16/12/2010 al 16/07/2011 per la Società U.S. AVESA H.S.M. della violazione dell’ art.1, comma 1 e dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, avendo lo stesso, in concorso con soggetti appartenenti all’ordinamento federale ed altri non appartenenti allo stesso, posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti ovvero, fra l’altro, un’illecita attività conoscitiva e/o informativa, posta in essere prevalentemente per il tramite del fratello M. C., finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro dei campionati delle serie professionistiche, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle. Nonché per aver effettuato o concorso ad effettuare o ad agevolare scommesse sulle medesime gare, mediante la disponibilità dei conti sui quali operare per l’effettuazione delle predette scommesse.
GIANELLO Matteo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la S.S.C. Napoli S.p.A. ed attualmente svincolato, della violazione dell’ art.1,
comma 1 e dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, avendo lo stesso, in concorso con soggetti appartenenti all’ordinamento federale ed altri non appartenenti allo stesso, posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti ovvero, fra l’altro, un’illecita attività conoscitiva e/o informativa finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro, dei campionati delle serie professionistiche, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle, così fornendo informazioni e notizie a GIUSTI Silvio ed a M. C. sui risultati delle gare che avrebbe disputato la propria squadra di appartenenza nell’immediato futuro oltre che su altre gare dei campionati di serie A, B e di prima e seconda divisione della stagione sportiva 2010 – 2011 ed, inoltre, per aver scommesso sulle stesse gare per il tramite degli stessi fratelli COSSATO e GIUSTI;
ZAMBONI Marco, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la SPAL 1907 S.p.A. ed attualmente tesserato per la società S.S.D. Trento Calcio 1921 S.r.l., della violazione dell’ art.1, comma 1 e dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, avendo lo stesso, in concorso con soggetti appartenenti all’ordinamento federale ed altri non appartenenti allo stesso, posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti ovvero, fra l’altro, un’illecita attività conoscitiva e/o informativa finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro, dei campionati delle serie professionistiche, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle, così fornendo informazioni e notizie a M. C. sui risultati delle gare che avrebbe disputato la propria squadra di appartenenza nell’immediato futuro oltre che su altre gare dei campionati di serie A, B e di prima e seconda divisione della stagione sportiva 2010 – 2011 ed, inoltre, per aver scommesso sulle stesse gare per il tramite dello stesso M. C.;
PASSONI Dario, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’U.C. Albinoleffe S.r.l. ed attualmente svincolato, della violazione dell’ art.1, comma 1 e dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, avendo lo stesso, in concorso con soggetti appartenenti all’ordinamento federale ed altri non appartenenti allo stesso, posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti ovvero, fra l’altro, un’illecita attività conoscitiva e/o informativa finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro, dei campionati delle serie professionistiche, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle, così fornendo informazioni e notizie a M. C. sui risultati delle gare che avrebbe disputato la propria squadra di appartenenza nell’immediato futuro oltre che su altre gare dei campionati di serie A, B e di prima e seconda divisione della stagione sportiva 2010 – 2011 ed,
inoltre, per aver scommesso sulle stesse gare per il tramite dello stesso M.C.;
la società U.S. AVESA H.S.M., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato COSSATO Federico;
la società S.S.C. NAPOLI S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato GIANELLO Matteo;
la società SPAL 1907 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato ZAMBONI MARCO;
la società U.C. ALBINOLEFFE S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PASSONI Dario.

Calcioscommesse: deferiti per omessa denuncia Paolo Cannavaro e Grava. IL TESTO DEL COMUNICATOultima modifica: 2012-10-26T16:02:24+02:00da elisdono

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