Accordo tra Abi e Associazioni consumatori per sospensione della quota capitale sui finanziamenti

abiForse non tutti sanno che è in corso un accordo tra l’Abi (Associazione bancaria italiana) e 15 Associazioni dei Consumatori siglato al 31 marzo 2015 per il quale si può chiedere la sospensione della quota capitale del credito sui propri finanziamenti.

Proroga all’accordo

L’ABI ha comunicatolo scorso 21 novembre 2017 che tale accordo è stato prorogato al 31 luglio di quest’anno, quindi tutte le famiglie che si trovano in difficoltà a pagare un mutuo o un finanziamento possono avere  continuità nelle misure di sostegno a tale fine.

La moratoria della sospensione viene applicata nell’arco di 12 mesi sulla quota capitale dei finanziamenti, dei mutui prima casa e sul credito al consumo e ha già interessato fino a ottobre 2017 ben 16.642 famiglie.

Denaro risparmiato

In questo modo esse hanno potuto sospendere le rate sulla quota capitale dei finanziamenti per  un valore complessivo di 475 milioni di euro.

Di conseguenza c’è stata una maggiore liquidità a disposizione  che è ammontata in totale a 118 milioni di euro.

Per quanto riguarda la ripartizione dell richieste di sospensione il Nord è la zona d’Italia in prima fila per finanziamenti (per un 35,7%) e mutui (49,3%), il Centro (con rispettivamente il 23% e il 26,4%), il Sud e le Isole (41,3% e 24,3%).

I vari punti dei requisiti

I vari punti dell’accordo specificano che possono richiedere la proroga del pagamento per la quota capitale entro il 31 luglio 2018 e solo per un finanziamento che duri più di 24 mesi, i consumatori che fossero in difficoltà con il pagamento per il verificarsi dei seguenti eventi successi al massimo entro i 2 anni precedenti alla presentazione della richiesta:

1) perdita posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o di rapporti lavorativi all’art. 409 cpc;
2) morte;
3) situazione di handicap grave o condizione per cui  non si è autosufficienti;
4) sospensione o riduzione orario di lavoro per almeno 30 giorni anche se in attesa dei provvedimenti di autorizzazione per trattamenti di sostegno al reddito (ad esempio Cig, Cigs, o altri ammortizzatori socialia anche in deroga etc.).

La sospensione può venire richiesta anche dai mutuatari titolari di mutui con ipoteche su immobili abitazione principale, ma solo per i casi al precedente punto 4).