Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori

Ébréchée, Painting by Maëva Yger | Artmajeur

 

Art. 494 Sostituzione di persona Chiunque,

al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio

o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore,

sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona,

o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato,

ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici,

è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica,

con la reclusione fino a un anno. Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi

di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico,

amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione

per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato,

ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico,

è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici,

titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche,

ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici,

impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

 

 

 

Museum of Fine Arts, Houston spotlights Francis Bacon's final works -  CultureMap Houston

Art. 498 Usurpazione di titoli o di onoriultima modifica: 2021-12-03T12:53:08+01:00da fitostimo.line