LEGGE 104/92 CONTROLLO INVESTIGATIVO – Agenzia Investigativa

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LEGGE 104/92 CONTROLLO INVESTIGATIVO PEDINAMENTO

Combattiamo da anni l’assenteismo e l’abuso dei permessi ex lege 104/92, ma ancora troviamo dipendenti che regolarmente reputano un loro diritto avvalersi della 104 per andare al mercato, a correre, in piscina, in palestra, alle terme, a tirare al piattello, ad allenarsi per la maratona di domenica, per una gita fuori porta… tanto al loro famigliare pensa la badante, magari “assunta” al di fuori di ogni regola di legge… C’è poi chi si assenta dal posto di lavoro tre giorni consecutivi al mese per svolgere un lavoro in nero, magari in assoluta concorrenza con l’attività del loro datore di lavoro…

Agenzia investigativa - investigazioni - Detective

L’assenteismo è una vera piaga sociale!

Non c’è violazione del divieto di indagare sui dipendenti da parte del datore di lavoro quando le investigazioni private si rivolgono all’accertamento dell’uso illegittimo dei permessi della 104/92

Se un dipendente, durante i permessi che gli sono consentiti dal datore di lavoro per la legge 104 al fine di assistere una persona familiare che necessita di assistenza perché non autosufficiente, sfrutta tale tempo libero per svolgere altre attività lavorative o per dedicarsi ad attività personali, è possibile per il datore di lavoro conferire incarico investigativo ad un detective affinché accerti tale stato di fatto.

È la legge stessa, infatti, che permette ad un’azienda di verificare se i comportamenti assunti dei propri dipendenti, allorquando usufruiscono dei permessi della legge 104, siano conformi o meno rispetto alla finalità di tali agevolazioni.

E, nell’ipotesi in cui si rilevi l’indebito sfruttamento di tali permessi per altre finalità da parte del lavoratore, l’azienda ha diritto ad applicare il licenziamento per giusta causa oppure altri provvedimenti disciplinari.

È appena il caso di rammentare che il lavoratore che si sente responsabile di tali condotte illegittime rispetto alla legge 104 non solo incorre in vertenze lavorative oppure in sanzioni disciplinari ma rischia un’accusa per reato di truffa.

Cassazione: detective per la 104
(Cass. sent. n. 4984 del 4.03.2014)

Va licenziato chi usa il permesso della “104” per andare in vacanza invece che dal familiare malato: il datore può far pedinare il dipendente da un detective per provare l’illecito utilizzo del beneficio per l’assistenza ai congiunti.

Sentenza choc della Cassazione.

Lo Statuto dei Lavoratori, legge 300/70, sancisce il divieto di “spiare” i dipendenti. Questo divieto però sussiste soltanto sul luogo di lavoro e solo quando è rivolto a vigilare sull’attività lavorativa vera e propria.

Quando invece sussiste la tutela del patrimonio aziendale e si è fuori dall’unità produttiva detto divieto decade e, come sancito dalla Cassazione, il datore di lavoro può utilizzare anche un detective per “spiare” i propri dipendenti.

Nel caso di specie è stata ritenuta valida questa motivazione per confermare il licenziamento di un dipendente che usufruiva dei permessi previsti dalla legge 104 non per assistenza a persona disabile o invalida ma bensì per effettuare le proprie ferie.

Per la Cassazione, quindi, il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi della legge “104” (del 1992) non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa in sé, poiché viene effettuato al di fuori dell’orario di lavoro e in fase di sospensione dell’obbligazione principale lavorativa. Per cui avvalersi di “detective-spia” è pienamente legittimo.

E’ bene precisare inoltre che già in passato era stato sancito che l’illecito utilizzo dei permessi potrebbe avere dei risvolti penali.

Per quanto insomma possano sovvenire dei dubbi, certo non sul licenziamento per l’uso illecito dei permessi quanto sull’usanza di far “pedinare” il dipendente, la prassi è assolutamente lecita, almeno per la Cassazione.

Il detective per controllare i permessi legge 104/92

La Cassazione, con sentenza n. 4984 dello scorso 4 marzo 2014, ha riconosciuto il diritto del datore di lavoro (nella scuola il dirigente scolastico) di ricorrere anche alle investigazioni private sul dipendente per controllare l’utilizzo dei permessi di cui alla legge n.104/92

La stessa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore che riteneva che, ai fini del licenziamento disciplinare, il pedinamento effettuato da una agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro, fosse in violazione con lo Statuto dei Lavoratori (legge 300/70). Il caso ha riguardato un lavoratore che è stato licenziato a seguito di contestazione disciplinare, con la quale, si addebitava al lavoratore l’illecito utilizzo di un permesso ex art. 33 legge n. 104/92 per fini del tutto estranei a quelli previsti dalla legge.
L’azienda, attraverso degli accertamenti svolti da una agenzia investigativa, appurava che il proprio dipendente, il giorno del permesso, “fosse partito con valigia ed amici mettendo tra se e la finalità di assistenza del permesso una distanza ed una previsione di rientro non prossimo, che rendevano evidente come lo stesso fosse stato utilizzato per altre finalità che la legge garantiva con l’istituto delle ferie”.
A tal proposito è bene aggiungere il fatto che l’aspetto fondante dell’articolo 33 della legge 104/1992 prevede l’accesso ai benefici solo nel caso in cui il lavoratore assista con continuità il parente con handicap grave. Lo stesso Dipartimento Funzione Pubblica, con un proprio parere del 18 febbraio 2008, n. 13 (superato dalla successiva crcolare 13 del 6 dicembre 2010 e dall’artciolo 6 del decreto legislativo 18 luglio 2011 n. 119), ha affermato che la continuità sussiste soltanto quando l’assistenza è prestata non in maniera saltuaria od occasionale ma con assiduità e costanza, in modo tale “da prestare un servizio adeguato e sistematico ossia regolare alla persona handicappata”.

Cassazione  sentenza LEGGE 104

Va licenziato chi usa il permesso della “104” per andare in vacanza invece che dal familiare malato: il datore può far pedinare il dipendente da un detective per provare l’illecito utilizzo del beneficio per l’assistenza ai congiunti.

Sentenza choc della Cassazione.

Lo Statuto dei Lavoratori, legge 300/70, sancisce il divieto di “spiare” i dipendenti. Questo divieto però sussiste soltanto sul luogo di lavoro e solo quando è rivolto a vigilare sull’attività lavorativa vera e propria.

Quando invece sussiste la tutela del patrimonio aziendale e si è fuori dall’unità produttiva detto divieto decade e, come sancito dalla Cassazione, il datore di lavoro può utilizzare anche un detective per “spiare” i propri dipendenti.

Nel caso di specie è stata ritenuta valida questa motivazione per confermare il licenziamento di un dipendente che usufruiva dei permessi previsti dalla legge 104 non per assistenza a persona disabile o invalida ma bensì per effettuare le proprie ferie.

Per la Cassazione, quindi, il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi della legge “104” (del 1992) non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa in sé, poiché viene effettuato al di fuori dell’orario di lavoro e in fase di sospensione dell’obbligazione principale lavorativa. Per cui avvalersi di “detective-spia” è pienamente legittimo.

E’ bene precisare inoltre che già in passato era stato sancito che l’illecito utilizzo dei permessi potrebbe avere dei risvolti penali.

Per quanto insomma possano sovvenire dei dubbi, certo non sul licenziamento per l’uso illecito dei permessi quanto sull’usanza di far “pedinare” il dipendente, la prassi è assolutamente lecita, almeno per la Cassazione.

Permessi della legge 104: possibile pedinare il dipendente col detective

Va licenziato chi usa il permesso della “104” per andare in vacanza invece che dal familiare malato: il datore può far pedinare il dipendente da un detective per provare l’illecito utilizzo del beneficio per l’assistenza ai congiunti.

Attenti a come usate i permessi della legge 104: se, infatti, con la scusa di accudire il familiare malato, vi recate invece da un’altra parte, magari per scopi personali o di divertimento, il datore di lavoro può licenziarvi. Non solo: quest’ultimo potrebbe anche mettervi alle calcagna un detective per spiare se realmente state usufruendo del permesso nel modo legittimo o meno.

A confermare questi principi è stata la Cassazione in una sentenza depositata

Il datore di lavoro, dunque, può pedinare il dipendente valendosi di un investigatore privato. Tale controllo occulto, per quanto possa sembrare inopportuno, non si considera – sempre secondo la Corte – una violazione della privacy.

Senza contare che, in giudizio, il datore potrebbe sempre avvalersi delle dichiarazioni di eventuali testimoni che confermino di aver visto il dipendente in determinati luoghi o circostanze diverse dall’assistenza del familiare invalido.

Ma non esiste il divieto, per il datore, di spiare i dipendenti?

Si, lo prevede lo Statuto dei Lavoratori; ma questo divieto riguarda solo i luoghi di lavoro e solo quando è rivolto a vigilare sull’attività lavorativa vera e propria.

Invece, l’utilizzo del detective può avvenire fuori dall’unità produttiva se ha come scopo quello della tutela del patrimonio aziendale: ossia verificare se il dipendente sta adempiendo o meno alle obbligazioni del contratto di lavoro. Ebbene, il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi della legge “104” (del 1992) non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa in sé, poiché viene effettuato al di fuori dell’orario di lavoro e in fase di sospensione dell’obbligazione principale lavorativa. Per cui avvalersi di “detective-spia” è pienamente legittimo.

Peraltro è bene precisare che l’illecito utilizzo dei permessi potrebbe avere anche dei risvolti penali.