DIVINA COMMEDIA

A tutela della libertà


      A tutela della libertà morale nonché dell’onore e della reputazione di chi scrive su questo Blog, si avvisa che sarà cancellato ogni messaggio contenente frasi ed/od espressioni offensive e nell’ immediato sarà richiesta bannatura dell’autore delle stesse, con espressa riserva di rivolgersi alle Forze dell’Ordine e querelare chiunque incorra nei reati di ingiuria, diffamazione, minacce, molestie e altro, ai sensi del Codice Penale al fine di far punire tutti i responsabili. Al tal fine si rammenta che : – a norma dell’art. 594 C.P. (INGIURIA) Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente… anche con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (2’ comma)… è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. – a norma dell’art. 595 C.P. (DIFFAMAZIONE) Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (tale è considerato internet nella percezione normativa consolidatasi), ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Blogging e diffamazione, responsabilità dell’ammi-nistratore del sito per i commenti dei lettori, in Archivio penale, n. 3, 2013. Onore e reputazione: necessità di un ritorno alla tipicità dell’oggetto di tutela nell’ingiuria e nella diffamazione, in Cass. Pen., 1994, pag. 2552 Diffamazione a mezzo stampa, satira e internet: profili di responsabilità, in Danno e responsabilità, n. 10, 2005, pag. 1010 ss     – a norma dell’art. 612 C.P. (MINACCIA) Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a euro 51. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio. – a norma dell’art. 660 C.P. (MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.
 Sempre gli stessi in tutti i profili...