Questo non è amore.

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“I diritti umani delle donne sono un’inalienabile, integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali. La completa ed uguale partecipazione delle donne nella vita politica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso sono l’obiettivo prioritario della comunità internazionale” (Dichiarazione di Vienna 1993, Parte 1 Par. 18). Così, più di vent’anni fa, la Seconda Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, definiva quelli delle donne, la cui inviolabilità ha subìto nella legislazione italiana una stratificata opera di modernizzazione, culminata con l’emanazione della legge 119 del 15 ottobre 2013 “Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale ed atti persecutori” che ha introdotto una serie di misure preventive e repressive per le manifestazioni delittuose riconducibili alla violenza di genere. Per la prima volta, nel nostro ordinamento, appare un riferimento esplicito alla “violenza basata sul genere” che aggredisce la donna in quanto tale e la sottopone a sofferenze fisiche, psicologiche ed economiche nell’ambito di una sub-cultura in cui la figura maschile predomina e prevarica per l’affermata o presupposta convinzione di superiorità sul sesso femminile. Nel concetto di violenza contro le donne per motivi di genere, che ha avuto una sua definizione normativa nella convenzione di Istanbul del 2011, ratificata con la legge 27 giugno 2013 n. 77, rientra oggi uno spettro di fattispecie delittuose eterogenee, come gli atti persecutori, i maltrattamenti, la violenza sessuale, accomunate dal soggetto che subisce le condotte penalmente rilevanti. In Italia, frammenti di tutela hanno visto.a luce già negli anni ’70, quando l’impianto normativo marcatamente discriminatorio previsto dal codice penale ha iniziato a sgretolarsi grazie all’opera della Corte Costituzionale che, nel 1969, dichiarava incostituzionali gli artt. 559-560 c.p. i quali rispettivamente punivano il reato di adulterio, solo se commesso dalla moglie, ed il concubinato del marito, solo se teneva la sua concubina nella casa coniugale; successivamente una serie di interventi legislativi abrogavano le figure del matrimonio riparatore (che faceva cessare ogni effetto penale dello stupro) e dell’omicidio per causa d’onore (con pene più blande rispetto alla fattispecie ordinaria, perché commesso per difendere la reputazione della propria famiglia). Solo nel 1996 la norma sulla violenza carnale, inserita tra i delitti contro la morale pubblica ed il buon costume – e chiaramente indice della indisponibilità della propria libertà sessuale da parte della donna – cambia veste e diventa “violenza sessuale” prevista e punita nell’ambito dei delitti contro la persona. L’adeguamento alle convenzioni internazionali e una rinnovata sensibilità da parte del legislatore hanno condotto alla costruzione di un impianto normativo evoluto, che amplia l’impostazione della tutela – preventiva e repressiva – conferendo un ruolo di centralità alla vittima.L’affermazione che, per alcune tipologie di reati c.d. spia – maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p.) e violenza sessuale (art. 609  bis e ss c.p.) – il genere assuma un ruolo preponderante, è evidenziata nel grafico che mostra l’incidenza delle vittime di sesso femminile sul totale, nel triennio 2014-2016 e nel periodo gennaio-settembre 2016, rispetto all’analogo del 2017. Con riferimento al triennio 2014-2016, l’andamento di questi reati appare in leggero aumento mentre, se si considerano i primi nove mesi del 2016 raffrontati con il 2017, si può riscontrare una leggera flessione.A fronte di una diminuzione dei delitti in genere, appare particolarmente positiva la lettura dei dati riferiti all’attività di contrasto svolta da tutte le forze di polizia. Le segnalazioni all’autorità giudiziaria nei confronti di presunti autori di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti in famiglia registrano un aumento di oltre otto punti percentuali.

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Polizia questo non amore.

La Polizia di Stato, in base anche a quanto previsto dalla legge 38/2009 e dalla legge 119/2013, in materia di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni, deve informare la donna sull’esistenza di questi Centri ed eventualmente aiutarla a contattarli. Può trovare i riferimenti del Centro più vicino chiamando il numero verde 1522 dove rispondono operatrici specializzate, con servizio multilingue, offerto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I riferimenti dei Centri antiviolenza gestiti dall’associazionismo femminile e con anni di esperienza si trovano qui: http://www.direcontrolaviolenza.it/http://comecitr

 

Questo non è amore.ultima modifica: 2020-12-08T13:37:29+01:00da bimbumbamm
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