La Bottega delle Anime

molestia o disturbo alle persone


molestia o disturbo alle persone”, così recita“chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico

    PENALE Molestie: anche una sola telefonata può integrare il reato Cassazione penale, sez. I, sentenza 08/02/2018 n° 6064 Pubblicato il 11/05/2018 La sentenza in commento trae origine dall’appello proposto da un soggetto condannato in primo grado per il reato di molestia dal Tribunale di Treviso. Con sentenza del 4 luglio 2016, avendo lo stesso, per petulanza o biasimevole motivo, effettuato chiamate telefoniche mute o caratterizzate da riferimenti a persone conosciute dal denunciante ed avere inviato sms diretti all’utenza della persona offesa. L’imputato proponeva avverso la sentenza appello, in seguito riqualificato come ricorso, deducendo, tra le altre cose, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità del fatto di particolare tenuità (ex art. 131-bis c.p.). Per meglio comprendere le motivazioni della Suprema Corte, appare opportuno preliminarmente soffermarsi brevemente sulla fattispecie in esame. Vai alla Sentenza L’articolo 660 del codice penale, intitolato “molestia o disturbo alle persone”, così recita: “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516”. Innanzitutto è il caso di evidenziare che il reato in questione è contenuto nel libro III (delle contravvenzioni in particolare), titolo I (delle contravvenzioni di polizia), capo I (delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza), sezione I (delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica) – che indica il bene direttamente tutelato dalle relative fattispecie, perciò anche da quella in attenzione – del codice di diritto penale sostanziale.