MENO DI TRENTA

Vediamo ora cosa si intende...


            Per memoria di chi asserisce che si è liberi di essere presenti continuamente sugli stessi profili e aggiungo anche della stessa lista di 4-5-6-7-Asserendo di usare il tasto esplora il gruppo di profili che lasciate mentre saltate si fermano su lo stesso gruppo profili,e come mai poi aggiungete anche vostri stessi profili?? @ Vediamo ora cosa si intende con l’espressione commensali abituali. Iniziamo dalla fine, ossia dai tempi nostri. L’amicizia sul social network non è, secondo il Tar Sardegna, classificabile tra i rapporti di commensalità [3]. È noto infatti che spesso le persone vantano, tra i propri contatti su Facebook, altri utenti senza aver mai avuto alcuna relazione con questi, tantomeno rapporti di confidenza. Quindi il fatto che un commissario di un concorso sia “amico” su un social di uno dei candidati non invalida il giudizio né pregiudica l’imparzialità della valutazione. La decisione è stata comunque oggetto di critica da parte di alcuna dottrina secondo cui, anche se tra due persone in contatto su internet vi fosse un rapporto di confidenza, non è detto che venga alla luce, potendosi limitare a uno scambio segreto di messaggi non controllabile all’esterno.
Una delle migliori definizioni di «rapporto di commensalità» la troviamo invece in un precedente del Tribunale di Milano [4] secondo cui «il motivo di ricusazione indicato con l’espressione “commensale abituale di una delle parti” ricorre quando il giudice abbia con la parte una frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio (nella specie, il presidente del tribunale ha rigettato l’istanza di ricusazione proposta contro un pretore, appartenente al “collettivo” di redazione di una rivista di cui era membro anche una delle parti, avendo ritenuto non provata la continuità di contatti e non rilevante la eventuale comunanza di idee)». Secondo il Tar Lazio [5], la condivisione del medesimo ambiente di lavoro, peraltro utilizzando ambienti contigui, non è in grado di per sé di far ritenere sussistente una ipotesi di abituale commensalità, a meno che ciò non abbia dato luogo ad una reciproca compenetrazione delle rispettive attività professionali dal punto di vista tecnico-organizzativo, in misura tale da potersi assimilare alla confidenza e alla reciproca fiducia che connotano i rapporti tra conviventi o tra commensali abituali. Pertanto, in mancanza di prove specifiche al riguardo, non risulta percorribile una interpretazione estensiva che comprenda nell’ambito dell’obbligo di astensione per convivenza o commensalità abituale ogni situazione che possa indurre a ravvisare anche il semplice sospetto di apparente parzialità.
Sempre il Tar Lazio [6] offre un ulteriore elemento per chiarire cosa sono i rapporti di commensalità: la semplice «conoscenza» è cosa ben diversa dall’amicizia e, quindi, dalla commensalità. Quindi la richiesta di ricusazione di un giudice, di un arbitro o di un commissario deve essere fondata su prove specifiche di un rapporto di amicizia continuo e non su semplici presunzioni basate sul fatto che due persone frequentino normalmente gli stessi luoghi, dando vita ciò a una mera situazione di conoscenza. Interessante la pronuncia del Tribunale di Genova [7] che estende il concetto di commensalità ai condomini dello stesso stabile. Nel caso di specie, è stata accolta una richiesta di ricusazione di un arbitro, in quanto «commensale abituale» del difensore di una delle parti, per esercitare continuativamente la professione legale nella stessa unità immobiliare ove esercita la professione anche il difensore (nella specie, il padre dell’arbitro, parimenti avvocato nella stessa unità immobiliare, aveva concesso al difensore una stanza in comodato gratuito, memore della stretta amicizia che lo legava al nonno di quest’ultimo). Di diverso avviso la Cassazione [8] secondo cui anche la condivisione del medesimo studio non sempre dà luogo a commensalità. A riguardo la Corte ha detto che, in tema di ricusazione dell’arbitro, la formula contenuta nel codice di procedura civile che prevede tra le cause di astensione obbligatoria la situazione di convivenza o di abituale commensalità con una delle parti o con taluno dei difensori, non può essere estesa fino al punto di ricomprendere l’ipotesi dell’arbitro esercente l’attività di avvocato che condivida lo studio o comunque lo stesso ambiente con i difensori di una delle parti del procedimento arbitrale, a meno che non risulti che la condivisione del medesimo ambiente di lavoro non si sia limitata all’utilizzazione di ambienti contigui, ma abbia dato luogo ad una reciproca compenetrazione delle rispettive attività professionali dal punto di vista tecnico – organizzativo (come, ad esempio, si verifica con la abituale condivisione della difesa tecnica nei medesimi processi), ovvero anche solo dal punto di vista economico, in misura tale da potersi assimilare alla confidenza ed alla reciproca fiducia che connotano i rapporti tra conviventi o tra commensali abituali».