Cass. pen. n. 55807/2017
In tema di reato di stalking, la connessione che lo rende procedibile d’ufficio, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 612-bis cod. pen., è non solo quella in senso processuale, di cui all’art. 12 cod. proc. pen, ma anche quella in senso materiale, che si verifica ogniqualvolta l’indagine sul reato procedibile d’ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela, in presenza delle condizioni di collegamento probatorio di cui all’art. 371 cod. proc. pen., purché le indagini sul reato procedibile d’ufficio siano state effettivamente avviate e sebbene all’esito del giudizio i relativi fatti siano stati diversamente qualificati. (Fattispecie in tema di reato di lesioni aggravate, poi riqualificato nel reato di minaccia aggravata e, infine, ritenuto assorbito in quello di “stalking”).
Cass. pen. n. 28623/2017
Ai fini della rituale contestazione del delitto di “stalking” non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa.