Regime forfettario e regime semplificato

REGIME FORFETTARIO E REGIME SEMPLIFICATO

Nel momento in cui si decide di intraprendere un’attività, è importante anche scegliere il regime contabile adatto alle proprie esigenze, per questo è utile rivolgersi ad un professionista che sappia consigliare il contribuente nel migliore dei modi. La scelta viene effettuata tra regime forfettario e regime semplificato. Vediamo quali differenze ci sono tra i due regimi.

REGIME FORFETTARIO

Il regime forfettario è un regime agevolato che prevede una serie di vantaggi per coloro che lo adottano sulla base di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi. Con questo tipo di contabilità il reddito non viene determinato dalla differenza tra ricavi e costi, ma si determina sulla base di un coefficiente di redditività fissato a seconda dell’attività svolta e che va dal 40% al 78% (vedi tabella). L’unico costo che si potrà portare in deduzione saranno i contributi previdenziali versati nel corso dell’anno.

Settore economico

Ricavi (o compensi)

Redditività

Industrie alimentari e bevande

65.000

40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

65.000

40%

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

65.000

40%

Commercio ambulante di altri prodotti

65.000

54%

Costruzioni ed attività immobiliari

65.000

86%

Intermediazioni del commercio

65.000

62%

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione

65.000

40%

Attività professionali, scientifiche e tecniche, sanitarie, di istruzioni, servizi finanziari ed assicurativi

65.000

78%

Altre attività economiche

65.000

67%

 

Possono adottare il regime forfettario le persone fisiche che esercitano attività d’impresa arte o professione che hanno una misura di ricavi o compensi al massimo pari a € 65.000.

Gli unici adempimenti a cui devono far fronte i contribuenti aderenti a questo regime sono quelli conservare e numerare le eventuali fatture di acquisto, l’emissione e numerazione di fatture di vendita con cui si certificano i compensi o ricavi percepiti e la presentazione della dichiarazione dei redditi.

L’aliquota applicata al reddito imponibile è pari al 15%, tranne nel caso di start-up (nuove imprese) che nei primi 5 anni vedono tale aliquota scendere al 5 %. Per usufruire di questa ulteriore agevolazione è necessario che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività altra  attività artistica, professionale o  d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da svolgere non deve costituire una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di dipendente o autonomo a meno che l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

 

REGIME SEMPLIFICATO

Il regime semplificato può essere adottato dalle persone fisiche e società di persone che hanno un volume d’affari non superiore a € 400.000,00 se si tratta di attività di prestazione di servizi, oppure non superiore a € 700.000,00 se trattasi di altre attività.

L’adozione del regime semplificato impone la tenuta dei registri IVA in cui vanno annotate tutte le fatture emesse e ricevute e la tenuta del libro dei beni ammortizzabili. Oltre a tale obbligo, il contribuente ha anche altri adempimenti quali: presentazione delle comunicazioni periodiche IVA, dichiarazione IVA e dichiarazione dei redditi.

La determinazione del reddito in questo regime è data dalla differenza tra ricavi e costi e le imposte calcolate sul reddito imponibile sono determinate da aliquote crescenti dal 23% al 43% a seconda dello scaglione di reddito in cui ci si pone:

  • Da € 0 a € 15.000 aliquota 23%
  • Da € 15.001 a € 28.000 aliquota 27%
  • Da € 28.001 a € 55.000 aliquota 38%
  • Da € 55.001 a € 75.000 aliquota 41%
  • Oltre € 75.000 aliquota 43%.

Nel regime semplificato il contribuente può detrarre dall’imposta una serie di oneri sostenuti nel corso dell’anno (spese mediche, spese per ristrutturazioni, interessi su mutui, ecc.) al fine di abbattere l’imposta lorda calcolata sul reddito imponibile.

Come visto, quindi, esiste una netta differenza tra i due regimi contabili perché nel primo (forfettario) il contribuente non porta in detrazione alcun costo (se non i contributi previdenziali) e determina la base imponibile tramite un coefficiente di redditività, mentre nel secondo (semplificato) sono diversi i costi che si possono detrarre e per tale motivo la base imponibile è data dalla differenza tra ricavi e costi.

Inoltre, il contribuente che adotta il regime forfettario non è soggetto all’applicazione dell’IVA, è esonerato dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche e non è soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto sulle proprie fatture, avendo quindi ha il vantaggio di non essere sottoposto a tutti gli adempimenti a cui invece è soggetto il contribuente in contabilità semplificata che, oltre ad essere obbligato alla fatturazione elettronica, a scadenze prestabilite, deve inviare comunicazioni periodiche IVA, dichiarazione IVA, modello 770, eccetera.

 

Consiglio utile per la scelta tra regime forfettario e regime semplificato

In conclusione è bene fare una valutazione ad hoc sulla scelta da prendere, considerando l’attività che si andrà a svolgere e l’eventuale fatturato che si pensa di poterne ottenere, scegliendo così il regime più adatto tra regime forfettario e regime semplificato. Perciò consigliamo sempre di chiedere informazioni ad esperti del settore che vi aiuteranno a trovare la soluzione adatta a voi.

 

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